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di Roberto Paternicò. Il nostro Paese è chiamato a recepire le direttive europee previste nella Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, quella dell'art.8 (Direttiva 2014/59/UE) che istituisce "un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento".

Gli obiettivi della direttiva mirano, da una parte, a prevenire la crisi degli intermediari finanziari e dall'altra, a risolverla con rapidità ed efficienza.


Il "bail in" (salvataggio dall'interno), è stato approvato con il Disegno di Legge n.1758 dal Senato della Repubblica italiana ed é passato in sede consultiva alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (A.C.3123).

Sino ad oggi la Banca d'Italia,  in caso di crisi di una banca o di un intermediario finanziario, poteva intervenire in due modi: con l'amministrazione straordinaria, sostituendosi alla "governance" bancaria per trovare una soluzione ovvero con la liquidazione coatta amministrativa cioè la messa in liquidazione della banca, tentando di vendere il relativo patrimonio con l'impresa, ancora, attiva (es.: la cessione degli sportelli bancari, con i connessi rapporti con i clienti od in genere di qualsiasi valore tangibile o intangibile) per coprire le passività.

A causa della crisi finanziaria molti Paesi nel mondo, a differenza dell'Italia, non avendo disciplinato in modo adeguato le crisi bancarie (es: Gran Bretagna, Stati Uniti, Irlanda, etc.) tra fallimenti  e tentativi di salvataggio pubblico, hanno subito danni alla stabilità dell'intero sistema bancario, prodotto rischio sistemico e danno ai contribuenti con l'aumento del proprio debito pubblico.

L'Unione europea ha, quindi, deciso d'intervenire adottando una direttiva denominata "Banking Recovery and Resolution".

Una serie di provvedimenti tra cui il "famigerato" "bail in" che prevede la svalutazione e la conversione dei titoli degli azionisti e dei creditori dell'ente (banca) che parteciperanno al piano di risanamento sino a un limite massimo dell'8 per cento delle passività della banca, secondo una precisa gerarchia di intervento (azionisti, obbligazionisti junior, obbligazionisti senior e titolari di depositi oltre i 100.000 euro). 

Sono esclusi dal bail-in i depositi sotto la soglia dei 100.000 euro, le passività garantite e quelle nei confronti dei dipendenti per retribuzioni e pensioni.


Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia



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