L'eccezione di interruzione della prescrizione può essere rilevata ex officio sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio

di Marina Crisafi - "L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti". Così ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, nella recente sentenza n. 12876/2015, accogliendo il ricorso di una società che aveva convenuto in giudizio i fideiussori dell'impresa sua debitrice a causa dell'inadempimento e successivo fallimento della stessa.

A differenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda ritenendo che i fideiussori convenuti non fossero obbligati in garanzia, poiché era intervenuta tra le parti una transazione che conteneva l'espressa rinuncia alla garanzia da parte del creditore, la Corte d'Appello riteneva invece esistente tale garanzia, per via della reviviscenza della fideiussione originaria in virtù dell'inadempimento della transazione, considerata semplice e non novativa, respingendo, tuttavia, comunque il gravame per l'intervenuta prescrizione del diritto della società creditrice nei confronti dei fideiussori.

In particolare, il giudice d'appello riteneva fondata l'eccezione di prescrizione dei convenuti essendo trascorsi dieci anni dalla data della comunicazione con cui la società aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a quella della notifica dell'atto di citazione.

Non convinta la società invocava l'intervento della Cassazione, la quale infatti ne ha accolto le doglianze.

Innanzitutto, per i giudici di piazza Cavour male ha fatto il giudice d'appello ad estendere il riconoscimento della prescrizione a tutti i convenuti, posto che due dei quattro erano rimasti contumaci. E richiamando il consolidato principio giurisprudenziale in materia, dal Palazzaccio hanno ricordato che "l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri", i quali per potersene giovare "hanno l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente".

Quanto alla valutazione dell'eccezione di prescrizione operata dalla Corte territoriale, la stessa si è limitata a considerare soltanto l'atto di citazione nei confronti dei fideiussori, senza tenere conto degli atti interruttivi posti in essere dalla società ricorrente nei riguardi del debitore principale.

Per cui, anche in tal caso, la S.C. dà ragione alla creditrice, respingendo l'eccezione, sollevata dai fideiussori, sull'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di eccepire l'interruzione della prescrizione in ragione della sua mancata riproposizione in appello. Si tratta, infatti, hanno concluso gli Ermellini richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite, di un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e in mancanza di specifica contestazione: l'essenziale è pertanto che i fatti interruttivi risultino dai documenti e dalle prove acquisiti agli atti. 


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