Dopo la separazione, l'abitazione destinata dal giudice all'ex e al figlio minore, se non c'è un vincolo di durata va restituita al suocero comodante

di Marina Crisafi - Le norme sul comodato prevedono che il bene concesso in uso a tempo indeterminato vada restituito nel momento in cui il comodante lo richieda. Così prevede l'art. 1810 c.c. E non ci sono eccezioni, neanche se la previsione va ad incidere, in negativo, sulle esigenze familiari. Questo è quanto emerge dall'ordinanza n. 12945 pubblicata oggi dalla sesta sezione civile della Cassazione che ha rigettato il ricorso di una donna avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che l'ha condannata a restituire la casa coniugale, assegnatale dal giudice in sede di separazione, per viverci insieme al figlio minore,  al padre dell'ex marito, che l'aveva concessa in comodato alla famiglia e che ora la rivoleva indietro.

In senso opposto alla decisione del giudice delle prime cure, che aveva dato ragione alla donna sottolineando che l'appartamento era stato concesso in previsione delle esigenze abitative familiari e che, dunque, il comodato d'uso non poteva essere revocato salvo il sopraggiungere di una necessità seria ed urgente, così come stabilito peraltro recentemente dalle stesse sezioni unite (cfr. Cass. n. 20448/2014), la Corte territoriale ha invece condannato la nuora alla restituzione dell'immobile al suocero entro 6 mesi dal deposito della sentenza.

A nulla è valso il tentativo della donna di impugnare la sentenza, perché dal Palazzaccio è arrivato il medesimo arduo verdetto. Considerato che dall'atto scritto risultava che il contratto

di comodato era stato concluso a tempo indeterminato, "senza alcuna menzione del vincolo di destinazione", hanno affermato infatti i giudici di piazza Cavour, "il rapporto va assoggettato alla norma dell'art. 1810 c.c., secondo cui, in mancanza di un termine di durata, il bene oggetto del comodato deve essere restituito dal comodatario non appena il comodante lo richieda".

Pattuizione che quindi non può ritenersi modificata da mere situazioni di fatto, né dalla circostanza che non risultavano provate le impellenti esigenze del proprietario. In definitiva, quindi, la donna è costretta insieme al figlio minore a riconsegnare le chiavi di casa al suocero, oltre a pagare le spese processuali. 

Scarica l'ordinanza n. 12945/2015

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