Si tratta delle cosiddette 'sentenza a sorpresa'. Ma la nullità si verifica solo per i giudizi instaurati dopo la legge 69/2009

Quando un giudice decide di fondare la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve garantire il rispetto del contraddittorio, altrimenti la sentenza è nulla.

Lo ricorda la Corte di Cassazione richiamando il contenuto del secondo comma dell'articolo 101 del codice di procedura civile in base al quale sono da considerarsi nulle le sentenze "a sorpresa" o "della terza via".

La norma dispone che il magistrato, prima di decidere una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti un termine di almeno 20 giorni per depositare memorie con le osservazioni su tale questione.

Se non lo ha fatto la sentenza è nulla ma, attenzione, questa regola, secondo la Corte, vale solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n.69 del 2009 che ha aggiunto all'art. 101 del codice di procedura civile un secondo comma, diretto proprio a sanzionare con la nullità le sentenze a sorpresa.


L'articolo 58 primo comma della stessa legge 69/2009 dispone infatti che le nuove disposizioni sono applicabili ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.


La Corte fa anche notare che in precedenza l'art. 183 cpc , "nel testo ratione temporis vigente, contemplava già la doverosità dell'indicazione, da parte del giudice istruttore, delle questioni rilevabili d'ufficio di cui si ritenesse opportuna la trattazione: ma si trattava, all'epoca, solo di lex imperfecta, priva di sanzione, pur se rispondente al principio generale di collaborazione, immanente al processo civile".


Vedi anche: La nullità delle sentenze "a sorpresa" o della "terza via"



Cassazione Civile, testo sentenza 12642/2015

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