Approvate da Montecitorio le norme sull'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini. Il ddl passa ora al Senato

di Marina Crisafi - Un tempo venivano chiamati "i figli della Madonna", frutti della colpa o dell'errore abbandonati da madri sconosciute in ospedale o sul sagrato di una chiesa e destinati a crescere negli orfanotrofi, o per i più fortunati, in una famiglia adottiva.

Anche se il loro numero si è drasticamente ridotto rispetto a mezzo secolo fa (quando si stima ne venissero alla luce almeno 5mila ogni anno), la realtà dei figli della Madonna, come riportato dall'inchiesta di Repubblica "Quei figli segreti che cercano un'identità", esiste ancora (sono circa 400 l'anno e l'80% nasce da donne immigrate), così come quella delle estenuanti ricerche messe in atto per conoscere le proprie origini, spesso finite nelle mani di gente senza scrupoli.

Per loro, così come per i bambini riconosciuti e adottati, con il sì di della Camera si fa breccia in quell'"anonimato" assoluto, concedendo la possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini biologiche.

Dopo le lunghe trattative parlamentari, quello di oggi è un sì quasi unanime (con 307 voti a favore, 22 contrari e 38 astenuti) e pressoché "obbligato", in seguito alla condanna dell'Italia da parte della Cedu (nel 2012) per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla sentenza

della Consulta che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge sull'adozione, nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare la madre biologica per chiedere se intenda revocare la volontà di anonimato.

Se il testo del ddl (C. 784 e abb.) approvato a Montecitorio non verrà cambiato dal Senato, cui spetta il placet definitivo, la legge sull'adozione subirà le seguenti modifiche:

 

-     Diritto di accesso alle informazioni biologiche

Viene esteso non solo ai figli adottati ma anche a quelli non riconosciuti alla nascita il diritto di accesso alle informazioni che riguardano le proprie origini e l'identità dei genitori biologici, sia nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di rimanere anonima, sia nei confronti della madre deceduta.

L'accesso potrà essere richiesto al tribunale dei minorenni dal figlio stesso una volta raggiunta la maggiore età, ma non legittima "azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria".  

 

-     Interpello della madre

Nella legge sull'adozione viene introdotta la disciplina di "interpello della madre", tesa a verificare il permanere della sua volontà a mantenere o meno l'anonimato.

La procedura è avviata, su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni biologiche, e cioè l'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita che abbiano raggiunto la maggiore età; i genitori adottivi, in presenza di gravi e comprovati motivi; i responsabili di una struttura sanitaria, nei casi di necessità ed urgenza (come ad es. quando vi sia grave pericolo per la salute del minore).

L'istanza di interpello potrà essere formulata soltanto una volta al tribunale dei minorenni (del luogo di residenza del figlio), il quale, con il vincolo del segreto, provvederà ad accertare la volontà o meno della madre biologica di rimanere anonima. In tale ultimo caso, il tribunale potrà autorizzare soltanto l'accesso alle informazioni di carattere sanitario (anamnesi familiari, patologie ereditarie, ecc.) ma non rivelare la sua identità.

 

-     Certificato di assistenza al parto

La nuova legge modificherà anche il codice della privacy con riferimento al certificato di assistenza al parto, al fine di coordinare le disposizioni introdotte dalla riforma e in particolare, quella che contempla la necessità del decorso di un secolo per l'accesso alla documentazione contenente l'identità della madre biologica.

Tale vincolo centenario viene, comunque, meno nell'ipotesi di revoca dell'anonimato o di decesso della stessa, ovvero di autorizzazione da parte del tribunale all'accesso ai dati di carattere sanitario.

 

-     Informazioni alla madre

Ex art. 3 della riforma, verrà modificato, sempre a fini di coordinamento, anche il regolamento sullo stato civile relativamente alle informazioni da dare alla madre biologica che dichiara di voler mantenere l'anonimato.

Nel dettaglio, la donna dovrà essere informata, anche per iscritto: degli effetti giuridici (per se stessa e per il figlio) della dichiarazione di rimanere anonima; della facoltà di revoca, senza limiti temporali, di tale dichiarazione; della possibilità di poter confermare la propria volontà al mantenimento dell'anonimato, decorsi 18 anni dalla nascita del figlio; della facoltà del figlio di poter accedere alla procedura dell'interpello.

 

-     Disciplina transitoria

Infine, viene prevista una disciplina ad hoc per i "parti anonimi" antecedenti l'entrata in vigore della legge.

Entro 12 mesi dalla data del parto (avvenuto prima dell'operatività della riforma), è consentito alla madre che ha dichiarato di voler restare anonima di confermare la propria volontà al tribunale dei minori, sempre con la garanzia della massima riservatezza. In tal caso, il tribunale, laddove richiesto, potrà autorizzare soltanto l'accesso alle informazioni sanitarie. 


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