Non consiste in una duplicazione liquidare sia l'incapacità lavorativa specifica che quella generica, quale danno patrimoniale da perdita di chance

di Marina Crisafi - L'invalidità di una certa gravità riportata dal danneggiato a seguito di un sinistro stradale non può essere liquidata a titolo di danno biologico, integrando, invece, una riduzione della capacità lavorativa generica, autonoma fattispecie di danno patrimoniale, quale perdita di chance, da distinguere dalla capacità lavorativa specifica, in quanto l'infortunato è impedito non solo nello svolgere la sua vecchia occupazione ma anche nell'attendere ad altri lavori, comunque, a lui confacenti.

Ad affermarlo è la terza sezione civile della Cassazione, nella recente sentenza n. 12211/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del terzo trasportato che a seguito dell'incidente stradale riportava un'invalidità pari al 25%.

Disattendendo le conclusioni della Corte d'Appello che aveva ridotto l'entità del risarcimento, accorpando la perdita di capacità lavorativa generica nella voce danno biologico, gli Ermellini hanno ragionato innanzitutto sul ristoro del danno non patrimoniale affermando che la valutazione equitativa, condotta con prudente e ragionevole apprezzamento da parte del giudice di tutte le circostanze del caso concreto "deve rappresentare la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio" in modo da giungere ad un congruo ristoro, tendente cioè "alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento". In altre parole, hanno spiegato dalla terza sezione della S.C., aldilà delle affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale precluderebbe la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie (il riferimento è alle note "sentenze di San Martino"), il giudice deve far luogo alla c.d. "personalizzazione della liquidazione", avendo sempre come parametro da seguire quello dell'integralità del ristoro.

Pertanto, se è vero che le duplicazione risarcitorie sono da evitare, queste si configurano soltanto "allorquando lo stesso aspetto o voce viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni - non sussistendo invece - in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore".

Ciò posto, hanno proseguito i giudici, la menomazione alla persona "di gravità tale da non consentire, per la sua entità la possibilità di attendere a lavori altri e diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro confacenti alle attitudini e alle condizioni personali ed ambientali del danneggiato integra non già lesione di un'attitudine o di un modo di essere del medesimo, rientrante nell'aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance (il cui accertamento spetta al giudice del merito e va dal medesimo stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.) , derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica".

Né hanno osservato ancora i giudici, si può escluderne la liquidazione come duplicazione solo perché è riconosciuta anche l'incapacità lavorativa specifica: l'invalidità generica, invece, è "danno patrimoniale che, se e in quanto riconosciuto dal giudice sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto dell'impossibilità per il danneggiato di continuare ad attendere all'attività lavorativa prestata al momento del sinistro (nella specie di venditore ambulante dipendente) dovendo anche da questo essere pertanto tenuto distinto con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione".

Quanto al sistema per "tradurre il concetto dell'equità valutativa" in termini monetari, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito la "vocazione nazionale" delle tabelle di Milano, quale valido strumento a disposizione del giudice (in quanto recanti i parametri maggiormente idonei ad evitare o quanto meno ridurre ingiustificate disparità di trattamento), il quale dovrà motivare l'eventuale discostamento e la cui mancata adozione  integra violazione di norma di diritto ricorribile per cassazione.

 

Scarica la sentenza n. 12211/2015

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