Nota di commento alla sentenza del Tar Puglia n. 261 del 17 febbraio 2015

Avv. Francesco Pandolfi

SI POSSONO IRROGARE SANZIONI SOLO PER FATTISPECIE ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE DALLA NORMA

In ambito disciplinare militare non possono essere inflitte sanzioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge, in virtù del principio di tassatività trasversalmente operante in materia; lo stesso principio che opera in ambito penale.

Il catalogo delle sanzioni disciplinari per il personale militare si trova negli artt. 1357 (sanzioni disciplinari di stato) e 1358 (sanzioni disciplinari di corpo) del d.lgs. n. 66/2010; sappiamo che esse sono:

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

la sospensione disciplinare dall'impiego da uno a dodici mesi,

la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi,

la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare,

la perdita del grado per rimozione.

SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

il richiamo,

il rimprovero,

la consegna,

la consegna di rigore.

Quando l'Amministrazione rileva l'esistenza di un'infrazione, deve valutare se essa sia riconducibile nell'ambito della potestà sanzionatoria di corpo, oppure se la sua gravità richieda l'esercizio dell'azione disciplinare di stato finalizzata ad infliggere sanzioni incidenti sul rapporto di impiego o di servizio e sullo status giuridico del militare.

Per orientarsi sui criteri, occorre un'esatta individuazione dell'interesse pubblico da tutelare.

L'equazione pertanto sarà la seguente: ad un interesse del Corpo che risulti leso corrisponderà una sanzione di Corpo, mentre al verificarsi del danneggiamento di un interesse più generale dell'amministrazione militare o della collettività statuale corrisponderà una sanzione di stato.

Inutile dire che non si potrà prescindere da una dettagliata motivazione dell'iter logico giuridico che porti alla concreta punizione.


ELEMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE DEVE CONSIDERARE PER FORNIRE UNA MOTIVAZIONE PIU' CHE DETTAGLIATA

Le sentenze ci dicono sempre che il provvedimento amministrativo deve essere necessariamente supportato da un CONGRUO APPARATO MOTIVAZIONALE.

Non fa eccezione il Tar Bari sezione 1 che, con la sentenza n. 261 del 17 febbraio 2015, ha esaminato un caso ove non si scorge tale adeguato apparato motivazionale, idoneo a corredare il provvedimento (impugnato con il ricorso promosso da un Maresciallo dei Carabinieri -sospensione disciplinare dalle funzioni e del grado per la durata di mesi tre-).

Per regola generale, la discrezionalità amministrativa non può infatti superare i limiti dell'eccesso di potere con l'adozione di provvedimenti illogici, irragionevoli, sproporzionati.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica, comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 7 gennaio 2011, n. 25; Cons. St., sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6353).


CHE COSA FARE

E' intuitivo che una decisione amministrativa in materia di provvedimenti disciplinari è complessa e delicata allo stesso tempo, essendo tanti gli elementi che debbono essere adeguatamente ponderati al fine di pervenire all'irrogazione di una sanzione che possa resistere ai ricorsi del militare punito.

Vero è però che l'esperienza insegna come in molti casi la saggezza nelle decisioni amministrative non emerga affatto anzi, al contrario, si tratti di irrogazioni decisamente ingiuste o eccessive.

Le norme di garanzia a tutela del Militare incolpato prevedono quindi un articolato sistema di atti difensivi con cui districarsi, mediante la cooperazione di un legale esperto, nell'intricato pianeta disciplinare.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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