La rieducazione e il reinserimento sociale sono il fine della liberazione e non il suo presupposto

Non serve una valutazione sull'effettiva rieducazione del condannato per concedere il beneficio della liberazione anticipata. È sufficiente tenere in considerazione la condotta tenuta in carcere.


È quanto chiarisce la Corte di Cassazione (con la sentenza 24394/2015 pubblicata oggi) che ha così annullato con rinvio la decisione di un tribunale di sorveglianza che aveva a sua volta respinto il ricorso di un condannato per stupro contro un provvedimento che gli aveva negato il beneficio della liberazione anticipata.


L'uomo era stato condannato a 7 anni di reclusione per reati di violenza sessuale continuata aggravata.

Secondo il Tribunale il beneficio non poteva essergli concesso perché non erano emersi elementi significativi di evoluzione della personalità del condannato verso canoni socialmente condivisi e la solo condotta tenuta in carcere di per sé non avrebbe consentito di valutare la positiva partecipazione all'opera di rieducazione che risultava anche contraddetta da due carichi pendenti per fatti successivi.

Nel ricorso per Cassazione il condannato lamentava il fatto che il Tribunale non aveva preso in considerazione il giudizio positivo sul suo comportamento avuto in carcere che era stato il presupposto per la concessione degli arresti domiciliari. Allo stesso modo il tribunale del riesame non aveva considerato i contenuti della relazione comportamentale redatta dalla direzione della casa circondariale.

La Cassazione ha dato ragione al condannato spiegando che per concedere la liberazione anticipata "La verifica della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere riferita, alla stregua dei criteri indicati dall'articolo 103 (comma 2) DPR n. 230 del 2000, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale intingere [...] in quanto il conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale del condannato costituiscono le finalità alle quali tende il beneficio" della liberazione anticipata "e non il suo presupposto".

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.

Cassazione Penale, testo sentenza 24394/2015

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