Per la Cassazione, l'ordine può inviare un controllo a sorpresa presso lo studio del notaio che sbaglia a calcolare le imposte

di Marina Crisafi - È legittimo il blitz dell'ordine nello studio del notaio che commette molti errori nel liquidare le imposte sugli atti rogati. E legittima è anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per non aver collaborato mettendo gli ispettori alla porta. È quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 11451 pubblicata il 3 giugno scorso (qui sotto allegata), confermando oltre alla sanzione pecuniaria di 5mila euro anche quella della sospensione di un mese dall'attività a carico di un notaio, per aver superato il 40% di errori nel calcolo delle imposte dovute sugli atti rogati e per non aver collaborato con gli ispettori inviati presso lo studio per la relativa verifica.

A nulla sono valse, infatti, le doglianze del professionista che sosteneva a sua discolpa che tutti i notai del distretto in cui operava si erano ritrovati ad avere problemi con il fisco tanto da rendere necessaria la riliquidazione delle imposte, né tanto meno l'asserita "ritorsione" da parte dell'ordine.

Quanto al primo punto, infatti, la media degli errori degli altri notai si era attestata sul 4% mentre la percentuale degli atti errati dal professionista incolpato arrivava in un caso oltre il 36% e per un'altra annualità addirittura quasi al 44%.

Non regge neanche la tesi della "natura ritorsiva" della sanzione inflitta, motivata dal fatto che lo stesso era stato tra coloro che avevano impugnato la delibera dell'ordine che reintroduceva, di fatto, le tariffe, e che era valsa una multa dall'Antitrust per violazione della concorrenza.

Per la S.C., non sussiste una consequenzialità temporale tra i fatti. Mentre ciò che è accertato, oltre alla percentuale di errori commessi, è la mancata collaborazione con gli ispettori giunti in studio per i controlli, vietando l'accesso agli atti e violando in tal modo l'obbligo di esibire i documenti richiesti espressamente previsto dalla legge professionale. Legge che, hanno specificato gli Ermellini, prevede che il procedimento di verifica sia "promosso senza indugio" e senza una necessaria preventiva comunicazione laddove debbano essere soddisfatte esigenze di celerità. Né tanto meno, vale a salvare il notaio dalla sanzione, il fatto che gli ispettori mandati dall'ordine per il blitz fossero in cinque, giacché, anzi, ciò non può che rappresentare una garanzia per il corretto svolgimento dell'accertamento, soprattutto se complesso. 

Scarica la sentenza n. 11451/2015

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