Fattispecie in cui l'incaricato aveva eseguito lavori non previsti dal contratto seguendo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale

La pubblica amministrazione non può negare il pagamento a chi ha eseguito lavori non previsti dal contratto se le opere 'extra contratto' non sono state rifiutate. È quanto chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10798/2015 qui sotto allagata spiegando inoltre che non c'è alcun bisogno del riconoscimento della cosiddetta "utilitas".

Nel caso esaminato dalla Corte, un Comune aveva affidato a una ditta individuale l'esecuzione di lavori di manutenzione su alcuni edifici scolastici. Il soggetto incaricato, su richiesta dell'ufficio tecnico dello stesso ente aveva eseguito anche dei lavori che non facevano parte del contratto e che erano stati ritenuti indispensabili per la funzionalità dell'edificio.

Tali lavori aggiuntivi non erano stati mai pagati e a distanza di nove anni, una volta morto il prestatore del lavoro, la vedova ed erede aveva richiesto all'ente locale il pagamento di una somma a titolo di arricchimento senza causa

La donna aveva invocato l'applicazione dell'articolo 2041 del codice civile (Azione generale di arricchimento) secondo cui "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale..."

La domanda, però, veniva respinta sia in primo grado sia in sede d'appello perché a detta dei giudici di merito sarebbe mancata la prova del "riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente pubblico e, segnatamente, da parte dei suoi organi rappresentativi".


Il caso finiva in Cassazione dove la ricorrente lamentava tra le altre cose che l'ente pubblico aveva fruito dell'opera ed era nella piena consapevolezza della esecuzione dei lavori anche se è mancato un riconoscimento implicito o esplicito dei suoi organi rappresentativi.


Il ricorso veniva assegnato alla terza sezione che ne promuoveva alla devoluzione alle sezioni unite rilevando un contrasto giurisprudenziale "tra l'orientamento (prevalente) che assume come assolutamente ineludibile la necessità che il riconoscimento anche implicito dell'utilitas provenga da organi quanto meno rappresentativi dell'ente pubblico e quello (minoritario, ma significativo e fondato su solide argomentazioni) che offre invece spazi all'apprezzamento diretto da parte del giudice". 

Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, fanno notare innanzitutto che nel caso di specie non è applicabile ratione temporis il D.L. n. 66 del 1989 "che, per i casi di richiesta di prestazioni o servizi, non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa l'opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso".

Non essendo possibile ipotizzare una retroattività della citata norma, deve ritenersi esperibile nella fattispecie l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa.

Quanto alla necessità o meno di un "requisito ulteriore" ossia del riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione - rispetto a quelli standards fissati dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ., allorchè l'azione venga proposta nei confronti della P.A., la Corte, nel dare ragione alla Vedova, ricorda che "la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole". 

Qui sotto il testo integrale della sentenza.

Cassazione Sezioni Unite Civili, testo sentenza 10798/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: