In via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 40/2015 del Consiglio di Stato (in allegato) che detta i limiti ai ricorsi in materia di appalti

di Marina Crisafi - Sobrietà e sintesi nei ricorsi in materia di appalti. Sono questi i criteri cui si è attenuto palazzo Spada, con il decreto n. 40/2015 (qui sotto allegato), nel dettare i "limiti" agli atti relativi alle contestazioni innanzi al giudice amministrativo, dando attuazione alle disposizioni previste dal decreto del fare (d.l. n. 90/2014 convertito dalla l. n. 114/2014), con la finalità di snellire i tempi dei procedimenti.

Dal mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento (di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), pertanto, ecco i "paletti" che gli avvocati dovranno rispettare nella redazione dei ricorsi in tema di appalti davanti al Tar e al Consiglio di Stato:

 

-     Massimo 30 pagine per gli atti

Le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell' atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo devono essere contenute entro il limite massimo di 30 pagine.

Restano escluse soltanto le intestazioni e le indicazioni formali dell'atto (nomi parti e difensori, epigrafe, riassunto preliminare, conclusioni, dichiarazioni concernenti il contributo unificato, indici, relate notifica, procure e, ovviamente, data, luogo e firme).

 

-     Domande successive e memorie max 10 pagine

Per la domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e per quella ex art. 111 del codice del processo amministrativo, il limite massimo dell'atto è fissato in 10 pagine.

Analogo il limite per le memorie di replica, per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio.

-     Le "eccezioni"

Il decreto prevede che si possa arrivare a scrivere di più soltanto previo nulla osta dell'organo giudicante e per cause su "questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse" o che attengano ad "interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico", con valore comunque non inferiore a 50 milioni di euro.

In tali casi (previsti ai punti 8 e 9 del decreto), comunque, il limite massimo non dovrà superare le 50 pagine (un numero superiore è consentito soltanto per cause di "straordinario rilievo").

La valutazione va compiuta dal presidente della sezione competente o dal magistrato da lui delegato entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza motivata del ricorrente. In caso di avvenuto decorso del termine, in mancanza o tardiva pronuncia sull'istanza, la stessa si intende accolta.

 

-     Le "regole" grafiche

I dettami di Palazzo Spada si estendono anche alle regole grafiche degli atti e dunque alla loro impostazione, struttura e formattazione.

I ricorsi, infatti, si legge nel decreto, devono essere redatti su foglio A4 con caratteri "di tipo corrente" (e cioè Times New Roman, Arial, Courier, ecc.) e dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 nelle note a piè di pagina. Occorre rispettare anche un'interlinea specifica pari a 1,5 tra le righe e margini orizzontali e verticali (sinistri e destri) di almeno 2,5.

Ove si utilizzino caratteri, spaziature e formati diversi da quelli prescritti deve essere assicurata la conversione in conformità alle specifiche tecniche indicate.

 

-     Possibili sanzioni

Cosa succede se i "limiti" dettati non vengono rispettati? Nel decreto non è indicato, facendo riferimento soltanto all'applicazione delle disposizioni in via "sperimentale" ai sensi dell'art. 40 del decreto del fare (d.l. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014). Ma proprio l'art. 40 del decreto dispone che "il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello".

Dalla disposizione si evince, pertanto, che laddove vengano superati i vincoli di pagine prestabiliti, la penalizzazione consisterà nel possibile mancato esame delle ragioni indicate nelle pagine in eccesso, senza possibilità di impugnazione.

 

-     Applicazioni e dubbi di costituzionalità

A partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore il decreto rappresenterà, dunque, un punto di riferimento per la redazione dei ricorsi amministrativi in materia di appalti, in attuazione dell'art. 40 del decreto del fare, fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni all'esito del monitoraggio del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

E salvo, ovviamente, future censure da parte della Corte Costituzionale, in ordine all'eventuale mancato esame da parte del giudice delle pagine in eccesso rispetto a quelle consentite (e senza possibilità di appello), considerato da molti soggetto a dubbi di costituzionalità, in ragione della violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Intanto, nell'attesa di eventuali futuri sviluppi, si cerca di correre ai ripari eliminando dai ricorsi tutto ciò che è in eccesso e inserendolo invece a titolo di "elemento esterno" in modo che non sia assoggettato ai limiti di lunghezza imposti (ad es. massime giurisprudenziali, fotografie, descrizioni tecniche, link, ecc.).

 

Qui il decreto del Consiglio di Stato n. 40/2015

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