Per la Cassazione, se il coniuge obbligato è condannato a versare le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile è tenuto anche a pagare le spese condominiali

di Marina Crisafi - Assegno tutto compreso per il marito separato condannato a pagare le spese ordinarie e straordinarie della casa in cui vive l'ex. In tali costi rientrano infatti anche le spese condominiali. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11024 di ieri (qui sotto allegata), respingendo l'appello proposto dall'uomo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che riconosceva a suo carico il versamento delle spese di acqua e condominio dell'immobile rimasto all'ex consorte.

A nulla è valsa l'eccezione sollevata dal marito il quale era convinto di dover pagare soltanto il mutuo e i costi ordinari e straordinari dell'immobile in questione, quali spese appunto "relative all'unità immobiliare di proprietà individuale" e non già anche le spese condominiali in quanto "relative alle parti di proprietà comune di un immobile".

Ma da piazza Cavour, aderendo alle convinzioni del giudice d'appello, arriva invece il "tutto incluso".

Non è sostenibile, ha puntualizzato infatti la Suprema Corte, "che tra le spese ordinarie e straordinarie relative a un immobile non possano ricomprendersi - per limiti lessicali - anche le spese condominiali. Vero è invece il contrario, essendo il carattere della ordinarietà o straordinarietà del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti a un immobile".

Quel che conta, in sostanza, nell'appellativo "spese", è l'inerenza delle stesse all'immobile, ha proseguito la S.C., e "non è vero che tale inerenza difetti, quanto alle spese condominiali, per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell'immobile, piuttosto che alle singole unità di proprietà individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietà comune con quelle di proprietà individuale".

Del resto, anche le spese condominiali, ha concluso la Cassazione, "sono suscettibili di essere qualificate a seconda dei casi come ordinarie o straordinarie".

All'uomo dunque non resta che rassegnarsi a sostenere anche tali ulteriori costi, inclusi nei doveri di mantenimento.

 

 

Scarica la sentenza n. 11024/2015

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