Il possesso ad usucapionem non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in altra località

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 10204 del 19 Maggio 2015. 


E' possibile che l'usucapione si perfezioni anche se il possesso dell'interessato viene esercitato "a distanza". 


E' quanto ha stabilito la Suprema corte nel caso in oggetto, accogliendo la domanda di accertamento di intervenuto usucapione di porzione immobiliare la cui proprietà è affermata dal Condominio resistente.

L'usucapione, modo di acquisto della proprietà a titolo originario, necessita di alcuni elementi per perfezionarsi; tra questi, il possesso continuato e non interrotto della cosa

Ma quali sono le modalità con cui tale possesso deve essere esercitato? 

Il possessore deve per forza essere materialmente presente o, come in questo caso, è possibile esercitare il possesso "a distanza", quando lo sfruttamento del bene (in questo caso, un terreno) avviene senza che vi sia una costante presenza umana

La Cassazione conferma che "la situazione di fatto, relativa ad atti di utilizzazione e di godimento di un bene, ovvero il possesso ad usucapionem non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in altra località, quando ciò non sia tale da escludere la relazione materiale con la cosa, e ciò dicasi anche senza considerare il carattere meramente presuntivo delle annotazioni anagrafiche". Inoltre, anche se in sede processuale non viene prodotta un'unica prova decisiva, il giudice è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto prodotti dall'interessato, come, nel caso di specie, la circostanza che la porzione di fondo interessato fosse stata coltivata. 

Ciò che rileva è quindi un quadro complessivo della situazione con valutazione combinata di tutti gli elementi sintomatici

Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

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