Le banconote false sono protagoniste di due fattispecie di reato specifiche: la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) e la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Banconote false: messa in circolazione, spendita e introduzione

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A chi non è capitato almeno una volta nella vita di vedersi "rifilare" una banconota falsa? E di fronte alla "triste" verità di essere tentato di rimetterla in circolazione soprattutto se l'importo è elevato?

Beh, meglio non farlo, anche Si potrebbe incorrere in una condanna penale.

La legge, infatti, punisce "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro" chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate", pur se da lui ricevute in buona fede (art. 457 codice penale).

Se poi addirittura c'è la malafede, ovvero colui che spende le banconote false (o le acquista o detiene sempre al fine di metterle in circolazione) con la consapevolezza della falsità, l'ipotesi integrata è quella del più grave reato ex art. 455 c.p. ossia il falso nummario.

Ovviamente, se chi ha ricevuto il denaro contraffatto lo "spaccia" ignorando che lo sia, non c'è reato perché manca l'elemento psicologico.

In ogni caso, se si viene "beccati", farsi "identificare" dalle autorità competenti o presentarsi di propria spontanea volontà per denunciare l'accaduto, anziché defilarsi impunemente, depone senz'altro a favore della propria buona fede e non fa scattare nessuna ipotesi di reato, come affermato a suo tempo dal Tribunale di Terni nella decisione n. 36/2012.

Come comportarsi se si riceve una banconota falsa?

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Escluso, quindi, il tentativo di liberarsene rimettendola in circolazione, date le conseguenze penali cui potrebbe incorrere (ma anche, perché no, quelle "morali"!), l'alternativa potrebbe essere quella di decidere di strapparla o portarla a casa per conservarla "a ricordo" dell'accaduto oppure nell'attesa di prendere una decisione.

La cosa migliore, comunque, se ci si è accorti (da soli o "sollecitati" da terzi) che la banconota in nostro possesso è falsa, o anche se se ne ha solo il sospetto, meglio recarsi presso gli sportelli di una banca o di un ufficio postale o in una filiale della banca d'Italia per farla esaminare. La banconota verrà presa in "carico" dal dipendente preposto che ha l'obbligo di ritirarla dalla circolazione ed inviarla all'apposito nucleo presso la banca d'Italia (Nac) per la disamina, rilasciando verbale e copia della banconota stessa.

A questo punto se all'esito dell'esame, la banca d'Italia conferma la "bontà" della stessa, l'importo verrà rimborsato integralmente all'utente tramite vaglia cambiario. Se invece la falsità è accertata, nulla è dovuto. Quindi, in sostanza, ci si potrà scordare di rivedere indietro i soldi. Ma almeno si eviterà oltre al danno "economico" anche la beffa di rischiare una condanna. E per il futuro, sarà meglio prestare maggiore attenzione alle banconote ricevute cercando di riconoscere quelle contraffatte.

Sul sito della Banca Centrale Europea, per chi vuole "farsi una cultura" in materia, ci sono tutte le caratteristiche di sicurezza che una "buona" banconota deve possedere.

Banconote false: cosa dice la Cassazione

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Alla luce di quanto detto, riportiamo alcuni estratti significativi di alcune decisioni della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su condotte che hanno avuto a che fare con le banconote false:

Cassazione n. 24623/2022 ribadisce il principio già sancito dalla pronuncia n. 15122/2020: "in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu cui/ riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011); sicché si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010)."

Cassazione n. 24616/2022: "La fattispecie di detenzione di cui all'art. 455 cod. pen. prevede due snodi del coefficiente soggettivo, da una parte la consapevolezza della falsità della banconota, dall'altro la volontà di metterla in circolazione, che integra il dolo specifico della figura di reato."

Cassazione n. 17763/2022: "In tema di falso nummario la giurisprudenza di questa Corte regolatrice risulta estremamente rigorosa nella individuazione della grossolanità della contraffazione, che si verifica quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento, non dovendosi, quindi, fare riferimento alla competenza di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. Vanno, inoltre, tenute in conto non solo le caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì il suo normale uso e le modalità e circostanze del suo scambio; nel caso in esame, infatti, gli scambi erano avvenuti in esercizi commerciali di generi alimentari, bar e pizzerie, in cui è del tutto normale il pagamento anche con banconote di valore superiore all'importo dei beni acquistati, ed in cui la sequenza di scambi con altri avventori rende non sempre immediato e, comunque, eventuale la verifica delle banconote. In particolare, è stata ritenuto che la grossolanità non possa essere desunta dall'assenza di filigrana nella carta usata o dall'assenza degli altri requisiti tecnici di norma presenti nelle banconote, volti a rendere particolarmente difficoltosa la falsificazione, quando la banconota abbia comunque l'attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius Alessio, Rv. 279153; Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 22/02/2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 5, n. 3672 del 07/02/1992, Bossa, Rv. 189789). In definitiva, quindi, la grossolanità va riconosciuta solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità e non solo la probabilità dell'inganno."

La stessa pronuncia, in relazione all'art. 455 c.p ha altresì ribadito che: "la disposizione di cui all'art. 455 cod. pen. sia una norma a più fattispecie e che, anzi, solo le condotta di importazione, acquisto e detenzione siano connotate dal dolo specifico, mentre la spendita e la messa in circolazione non siano connotate dal predetto elemento soggettivo, essendo sufficiente ad integrarle il solo dolo generico (Sez. 5, n. 38599 del 10/07/2009)".


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