Dalla sentenza della corte costituzionale del 2012 ai successivi interventi del legislatore

LA MEDIAZIONE 2.0

Dr. Giovanni Calandriello - giovannicalan@gmail.com

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012 viene dichiarato illegittimo l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, per eccesso di delega (violazione degli artt. 76 e 77 Cost.), nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà della mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie

, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Pertanto, l'assetto originario del D.Lgs. 28/2010 viene profondamente alterato. La Suprema Corte rileva che l'obbligatorietà di mediare non rientra nei limiti posti dalla Delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 60 L. 69/2009), dunque, in via consequenziale, ex art. 27 L. 87/1953, la Corte ha dichiarato incostituzionali anche altre norme del D.Lgs. 28/2010 (art. 4 co. 3; art. 6 co. 2; art. 7; art. 8 co. 5; art. 11 co. 1; art. 13; art. 17 co. 4 lett. d e co. 5; art. 24).

A seguito della decisione della Corte Costituzionale, si sviluppa un ampio dibattito relativo al persistere della capacità dell'istituto di mediazione di assolvere al compito di deflazionare il carico dei ruoli della giurisdizione civile. Ricordiamo che la ratio dell'originario D.Lgs. 28/2010 era appunto quella di offrire un percorso rapido, accessibile ed economico per risolvere in via negoziale le controversie.

La discussione sull'effettivo ruolo della mediazione in forma esclusivamente facoltativa perde comunque vigore quando con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), si ripristina l'obbligatorietà della mediazione, come condizione di procedibilità per quasi tutte le materie richiamate dal testo originario. Inoltre, il legislatore ne approfitta per rivedere ampiamente il procedimento di mediazione.

La Direttiva Europea 52/2008 CE in materia di metodi alternativi di composizione delle controversie (A.D.R., Alternative Dispute Resolution) è la prima normativa, vincolante per gli Stati membri, riguardante la mediazione. Il legislatore europeo ha inteso valorizzare la risoluzione negoziale delle controversie, ammettendo che la mediazione può essere ordinata dal giudice o imposta dal legislatore (come effettivamente avvenuto in Italia).

La spinta a utilizzare metodi alternativi di composizione delle controversie parte dai Paesi di common law, ove gli ordinamenti giuridici non sono caratterizzati da schemi rigidi e dunque è più semplice prevedere metodi informali volti a risolvere le controversie. Diversamente, nei Paesi di civil law,pur essendo da tempo in atto una trasformazione culturale e giuridica che spinge verso l'adozione di procedure extragiudiziali, è necessario uno sforzo di adattamento maggiore per giungere alla definitiva affermazione delle procedure alternative. Proprio con la Direttiva CE n. 52/2008 si cerca di affermare in Europa un procedimento di mediazione atto a favorire la risoluzione extragiudiziale, conveniente e rapida, delle controversie civili e commerciali; uno strumento che si adatta alle esigenze delle parti e che in teoria dovrebbe salvaguardare la loro relazione amichevole. Pertanto, il sommo obiettivo del Legislatore europeo è quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione Europea, rendendo appunto la giustizia più economica e accessibile a tutti. Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi la Direttiva CE 52/2008 pone le basi per promuovere l'armonizzazione della mediazione negli ordinamenti degli Stati membri.

Chiariti gli evidenti intenti del legislatore europeo, è possibile individuare anche una funzione di utilità sociale nella mediazione; ridurre i tempi di risoluzione della lite, misurandosi personalmente nella procedura informale, favorisce la pacificazione sociale, la problematica viene affrontata confrontandosi e non contrapponendosi nella lunga attesa della "sentenza definitiva".

Una nuova Direttiva UE in tema di ADR è stata emanata nel 2013 (Dir. 11/2013, riguarda non solo la mediazione, bensì tutte le procedure ADR), ed è riservata alle controversie dei consumatori; tra i requisiti da rispettare spicca l'accesso alla procedura per le parti senza l'obbligo di ricorrere a un legale.

  • MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

L'art. 1 del D.Lgs. 28/2010, come riformato dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, definisce la mediazione come "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

Mediazione e conciliazione non rappresentano lo stesso processo, poiché la prima è il mezzo per arrivare alla composizione di una controversia, dunque per giungere all'accordo amichevole, cioè alla c.d. conciliazione; la mediazione si svolge con l'ausilio del mediatore, il quale non ha potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti, ma si impegna ad accompagnare le parti verso una conciliazione. Tuttavia, nel linguaggio comune i termini "mediazione" e "conciliazione" vengono spesso impiegati come sinonimi, complice anche la Direttiva 52/2008 CE che non ne ha rimarcato la differenza concettuale, facendo riferimento, in termini generici, solo alla mediazione, intendendola come procedimento unico, con il quale "due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore"(art. 3, co. 1, lett. a).

Il legislatore italiano, in sostanza, con il D.Lgs. 28/2010 descrive con termini diversi lo stesso procedimento previsto dalla normativa comunitaria di riferimento, cercando tuttavia di distinguere, a livello letterale, la fase del procedimento, ove si negozia con l'assistenza del mediatore, dall'accordo amichevole che si cerca di raggiungere e che rappresenta il punto di arrivo del procedimento.

Nell'ordinamento interno, la distinzione terminologica tra mediazione e conciliazione non è solo frutto dell'esigenza di strutturare un procedimento articolato, ma è praticamente indirizzata a individuare due momenti del procedimento, anche alla luce del fatto che il nostro legislatore, a differenza di quello comunitario, ha contemplato la possibilità che venga formulata una proposta da parte del mediatore per facilitare le parti ad accordarsi, dunque la fase di mediazione può essere complessa e ha una sua autonomia, pur essendo parte di un processo volto a chiudersi con un accordo.

  • IL MEDIATORE

I requisiti per svolgere la funzione di mediatore professionista  che ricordiamo esegue solo l'attività di assistenza e non può emettere giudizi vincolanti  sono descritti dall'art. 4 co. 3 del D.M. 180/2010, aggiornato con il D.M. 139/2014

Di base il mediatore può avere anche una formazione non giuridica, dato che la norma richiede solo un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale, ovvero l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, nonché la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento specifici per mediatori civili-commerciali.

Il percorso formativo di base deve comprendere la partecipazione con profitto a un apposito corso di durata non inferiore a 50 ore. Quest'ultimo, di regola, si articola in una fase teorica e una pratica, la prova finale consta di un insieme di quesiti vertenti sulla parte teorica e pratica e dura minimo quattro ore. Il corso base riguarda la parte normativa, il procedimento di mediazione e conciliazione, nonché le varie tecniche di gestione del conflitto, gli aspetti pratici e burocratici e ovviamente i compiti e le responsabilità del mediatore. È previsto anche l'aggiornamento biennale obbligatorio erogato dagli enti di formazione ai sensi dell'art. 18 D.M. 180/2010.

Ogni organismo di mediazione ha al suo interno l'elenco dei mediatori; queste figure possono essere iscritte al massimo a cinque organismi, questi vengono divisi in sezioni:

  • sezione mediatori "generalisti";

  • sezione mediatori esperti nella materia internazionale;

  • sezione mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

L'art. 14 del D.Lgs. 28/2010 riguarda una serie di aspetti relativi alla figura del mediatore, ovvero l'imparzialità, la neutralità, la riservatezza e la trasparenza. Pertanto, il mediatore deve essere estraneo alla vicenda, dunque deve dimostrarsi soggetto terzo e neutrale, e non può percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore è tenuto a "informare l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione";il mediatore è altresì "tenuto a formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative". È compito del responsabile dell'organismo, su istanza di parte, provvedere a sostituire il mediatore.

Sotto il profilo della riservatezza è rilevante l'art. 9 D.Lgs. 28/2010, dal quale si ricava che il mediatore e chiunque operi per l'organismo (c.d. riservatezza generale) è "tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo". Si precisa, inoltre, che il mediatore non deve divulgare le informazioni acquisite nelle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. La sessione separata consente al mediatore di acquisire informazioni che la parte potrebbe non essere propensa a rivelare davanti alla controparte, ma che possono essere utili al mediatore per gestire la negoziazione.

L'art. 10 D.Lgs. 28/2010 riguarda il segreto professionale imposto al mediatore, è specificato anche che "le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite" nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della mediazione, né possono essere oggetto di testimonianze in un qualsivoglia giudizio e non può essere deferito giuramento decisorio. Inoltre, "il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità".

Le parti devono dunque sentirsi libere e sicure di manifestare le proprie posizioni, garantite dalla riservatezza a cui devono attenersi il mediatore e l'organismo in generale.

  • L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

L'organismo di mediazione è un ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione. Ai sensi del D.M. 180 del 18 ottobre 2010, aggiornato con il D.M. 139/2014 (si legga anche art. 16 D.Lgs. 28/2010), gli organismi devono avere:

  • una certa capacità finanziaria e organizzativa (art. 4 co. 2 lett. a);

  • possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 € per la responsabilità derivante dall'attività di mediazione (art. 4 co. 2 lett. b);

  • rispettare i requisiti previsti riguardanti l'onorabilità di soci, associati, amministratori o rappresentanti (art. 4 lett. c);

  • agire con trasparenza amministrativa e contabile, garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione (art. 4 co. 2 lett. d);

  • avere un numero di mediatori non inferiore a cinque che rispettino i requisiti di onorabilità e formazione (art. 4 co. 2 lett. f e co. 3).

In base all'art. 3 del D.M. 180/2010 risulta istituito presso il Ministero della Giustizia il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. Il responsabile di tale registro è il Direttore generale della giustizia civile, o la persona da lui delegata con la qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il Direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, può avvalersi dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia. Sarà quindi il suddetto responsabile ad approvare la domanda d'iscrizione nel registro degli organismi a seguito delle verifiche effettuate.

Ogni organismo deve adottare un regolamento di procedura ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010 che si applicherà dunque ai procedimenti di mediazione. Il regolamento deve a ogni modo garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 28/2010, nonché le modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre, il regolamento può prevedere modalità telematiche di svolgimento della mediazione (D.Lgs. 28/2010).

Il Ministero semestralmente si occupa del monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi iscritti nel registro (art. 11 D.M. 180/2010).

È previsto anche un elenco degli enti di formazione, pure questo istituito presso il Ministero della Giustizia; la peculiarità di questi organismi è da ricercarsi nell'obbligo di accreditamento di minimo cinque formatori e nella previsione di un percorso formativo non inferiore a 50 ore più aggiornamenti, articolato in corsi teorici e pratici. Ogni organismo deve individuare "un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento".

Il responsabile dell'elenco degli enti di formazione deve verificare, tra l'altro, che i formatori dei corsi teorici abbiano pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o comunque in ambito ADR; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato in qualità di mediatore, presso gli organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure. Comunque, tutti i docenti devono aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere. Inoltre, i formatori devono seguire corsi di aggiornamento, ogni due anni, di minimo 16 ore (art. 18 D.M. 180/2010).

  • L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione si apre con il deposito di una istanza, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D.L. 69/2010, convertito dalla L. 98/2013

La mediazione può dunque essere attivata su richiesta di una delle parti, o di entrambe, per rispettare una specifica clausola contrattuale, nel caso di materie per le quali il tentativo di mediazione è imposto come condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010), a seguito di invito del giudice a tentare la mediazione e ovviamente quando, in modo facoltativo, una o entrambe le parti desiderano procedere con la mediazione per dirimere una controversia.

L'istanza deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice competente territorialmente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente, presso il quale è stata presentata la prima domanda; fa fede, chiaramente, la data del deposito dell'istanza. L'istanza di mediazione è meno formale rispetto a una domanda giudiziale, poiché in sostanza deve indicare solo l'organismo di mediazione, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

È compito dell'avvocato informare chiaramente l'assistito sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione o dell'obbligo di mediazione, nei casi in cui appunto quest'ultima risulti essere condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

  • OBBLIGATORIETÀ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, interviene la L. 98/2013 a ripristinare l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per talune materie (sul punto v. Introduzione), sempre in ottica di deflazione del contenzioso, con l'obiettivo di diffondere il ricorso alla mediazione per la risoluzione delle controversie.

In questa sede ci limitiamo a fotografare la situazione attuale, tralasciando le considerazioni che hanno accompagnato la sentenza della Corte Costituzionale e il conseguente ripristino dell'obbligatorietà a opera della Legge 98/2013.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 è necessario, preliminarmente, esperire il procedimento di mediazione con l'assistenza di un avvocato, quando si intende



esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.



Dunque "[…] l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria […] l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza".

Se il giudice rileva che la mediazione ha avuto inizio ma non risulta conclusa, fissa la successiva udienza al trascorrere dei tre mesi (trattasi della durata massima che può avere un procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2010); quando la mediazione non è stata esperita, il giudice provvede ad assegnare alle parti il termine di 15 giorni per presentare domanda di mediazione.

A ogni modo il giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, in questo caso il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello.

Quando la mediazione è obbligatoria, la condizione di procedibilità si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

In ogni caso, il procedimento di mediazione non preclude la concessione di eventuali provvedimenti urgenti e cautelari, e consente la trascrizione della domanda giudiziale.

Per quanto riguarda gli effetti prodotti dalla domanda di mediazione, l'art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010 precisa che l'istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione, dal momento della comunicazione alle altre parti. Inoltre, impedisce la decadenza per una sola volta e se il tentativo di mediazione fallisce, la domanda giudiziale dev'essere proposta nel medesimo termine di decadenza, decorrente dalla data del deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo dov'è stato stilato.

  • DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

L'art. 6 D.Lgs. 28/2010 'riformato con il D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla

L. 98/2013' riguarda il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione presso l'organismo, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della domanda, nel caso in cui il procedimento di mediazione dev'essere avviato dopo l'instaurazione del giudizio, quando la mediazione appunto risulti essere condizione di procedibilità, oppure se viene ordinata dal giudice durante lo svolgimento della causa. Pertanto, decorso il termine di tre mesi dal deposito dell'istanza, salvo proroga e/o diverso accordo delle parti, il procedimento deve considerarsi concluso. È ammissibile, dunque, la prorogabilità del termine massimo di tre mesi previo accordo delle parti, quando risulti necessario un termine maggiore per giungere a una conciliazione.

Si ricorda che la prescrizione non corre fino al momento in cui non si conclude il procedimento di mediazione, mentre la decadenza (art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010) può essere impedita una sola volta dalla mediazione, ma se il tentativo fallisce, il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo rappresenta il momento in cui inizia a decorrere il nuovo termine di decadenza. Quindi, gli effetti della domanda di mediazione si riferiscono non al termine di tre mesi, ma all'effettiva conclusione del procedimento di mediazione.

  • LA NOMINA DEL MEDIATORE

Il responsabile dell'organismo designa il mediatore, a seguito della presentazione dell'istanza, entro 30 giorni. La nomina deve avvenire in base a criteri che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia, nell'ottica di garantire l'imparzialità. Si ricorda che per mediare in particolari materie è infatti richiesta una comprovata esperienza (per es. responsabilità medica), oltre che la basilare competenza, pertanto il criterio della turnazione non è sempre applicabile.

Tuttavia, le parti possono comunque accordarsi e designare congiuntamente un mediatore tra quelli presenti negli elenchi, proprio per il fatto che il procedimento di mediazione è contraddistinto dalla informalità (art. 8 co. 1 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013).

La mediazione può in sostanza iniziare solo dopo che il mediatore ha sottoscritto la dichiarazione di imparzialità ex art. 14, co. 2 lett. a D.Lgs. 28/2010. Eventualmente, a seguito di istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla sostituzione del mediatore (art. 14 co. 3 D.Lgs. 28/2010).

  • LA CONCILIAZIONE

Sia la domanda di mediazione che la data del primo incontro devono essere comunicate all'altra parte, anche a cura dell'istante, mediante mezzi idonei ad assicurare la ricezione (per es. raccomandata o consegna a mano). Si ricorda che il D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, ha modificato l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, prevedendo l'assistenza legale obbligatoria delle parti in mediazione. Quindi le parti, in ogni incontro, devono essere assistite da un avvocato, ovviamente qualora si tratti di mediazione obbligatoria; tale previsione potrebbe apparire confliggente con l'extragiudiziarietà e informalità del procedimento, tuttavia la ratio di questa previsione potrebbe ricercarsi nell'obbligatorietà per la parte di tutelarsi attraverso un legale che fornisce una consulenza relativa ai tecnicismi della procedura, un ruolo dunque tecnico limitato a vigilare sulle fasi di mero diritto, considerando anche un eventuale approdo della controversia in sede giudiziaria. Nell'ambito della mediazione facoltativa le parti decideranno se avvalersi o meno dell'assistenza di un avvocato.

Nel corso del primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e l'iter di svolgimento della mediazione; se si rileva la volontà delle parti di proseguire nella procedura di mediazione, può dunque prendere corpo la fase concreta del procedimento.

Al termine dell'incontro, il mediatore redige il verbale in cui riporta:

  • il mancato consenso o la volontà delle parti a proseguire nella procedura di mediazione;

  • l'assenza o il raggiungimento di un accordo;

  • la mancata partecipazione di una o di tutte le parti.

Si ricorda che la condizione di procedibilità si considera avverata anche se nel primo incontro non si trova un accordo e le parti manifestano la volontà di non proseguire per cercarlo (art. 5 co. 2 bis del riformato D.Lgs. 28/2010).

Quando una o tutte le parti, senza giustificato motivo, non partecipano alla mediazione, il giudice del giudizio successivamente instaurato può desumere argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c.

Inoltre, in caso di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento, senza un giustificato motivo, "al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"(art. 8 co. 4 bis D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013).

Se il procedimento si conclude con una conciliazione, il verbale c.d. positivo viene stilato dal mediatore e riporta l'accordo delle parti che può formarsi anche a seguito dell'accettazione di una proposta formulata dal mediatore e approvata dalle parti stesse.

Il verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, deve essere depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso, se le parti ne fanno richiesta, viene rilasciata la copia (art. 11 D.Lgs. 28/2010 modificato dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013).

L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati ha efficacia esecutiva, più precisamente gli avvocati devono attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; se manca questa attestazione allora l'accordo, per avere efficacia esecutiva, dev'essere sottoscritto dal presidente del Tribunale che previamente verificherà la regolarità formale e il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Pertanto, la conciliazione "costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale" (art. 12 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013).

Pur mancando indicazioni normative precise, visto che la conciliazione è sostanzialmente un accordo contrattuale, pare ammissibile la dichiarazione di nullità, l'annullabilità per errore, violenza e dolo.

Attualmente, l'art. 17 del riformato D.Lgs. 28/2010 prevede agevolazioni fiscali a favore di coloro che fanno ricorso alla mediazione.

Inoltre, l'art. 20 co. 1 D.Lgs. 28/2010 prevede, in caso di conciliazione, anche il riconoscimento del credito d'imposta "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi", determinato in base ai criteri dettati dai commi 2 e 3 dell'art. 20; se la mediazione si conclude con un verbale negativo, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Dr. Giovanni Calandriello - giovannicalan@gmail.com


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