La vittima può presentare un'istanza al questore e il soggetto ammonito, se persevera, rischia anche un aumento di pena

Il nostro ordinamento giuridico riconosce alle vittime di stalking diverse forme di tutela sia in sede penale sia in sede civile. Non tutti hanno però hanno voglia e tempo di imbarcarsi in un vero e proprio processo.

Per fortuna esistono strade alternative (che non precludono successive iniziative giudiziarie) e che in qualche caso potrebbero risultare d'aiuto. Una di queste è data dalla possibilità di presentare un'istanza al Questore chiedendo un suo intervento che sia finalizzato a dissuadere lo stalker dal compiere ulteriori azioni persecutorie.

Il Questore infatti ha il potere di intervenire rapidamente avvalendosi del suo potere di "ammonimento".

Il legislatore nel mettere a punto il decreto legge n. 11/2009 ha voluto prevedere uno strumento più rapido per intervenire nei casi di violazione dell'articolo 612 bis del codice penale giacché un procedimento penale potrebbe richiedere tempi troppo lunghi rispetto a esigenze di tutela immediata.

Art. 612 bis - Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela

della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In certi casi lo strumento dell'ammonimento può risultare sufficiente a dissuadere lo stalker dai suoi intenti persecutori. Ma anche se la vicenda non dovesse così concludersi per lo stalker, come vedremo, ci saranno delle conseguenze in ambito penale.

Sotto il profilo normativo va fatto riferimento all'articolo 8 del decreto legge n. 11/2009 secondo cui:

Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Cosa interessante è che il terzo comma dello stesso articolo fornisce un significativo strumento di pressione nei confronti dello stalker perché "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito" ai sensi dell'articolo 8.

Inoltre il quarto comma dispone che "Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".

Nell'istanza al questore, chi intende richiedere il decreto di ammonimento, deve esporre in modo dettagliato tutti gli episodi di cui è stato vittima (telefonate, appostamenti, messaggi sms etc...) e che sono l'espressione di un chiaro intento persecutorio.

Non c'è bisogno di un avvocato per presentare l'istanza dato che la parte deve limitarsi ad esporre i fatti in modo veritiero.

La fase istruttoria di questo tipo di procedimento è generalmente molto breve e potrebbe limitarsi alla semplice richiesta di chiarimenti alla vittima o all'acquisizione di documentazione.

Attraverso questa fase il questore può avere a disposizione materiale sufficiente per decidere di emettere il decreto di ammonimento senza bisogno di ulteriori approfondimenti.

Con il decreto di ammonimento il questore diffida il persecutore ad avere un comportamento conforme alla legge e ad astenersi dal compiere ulteriori atti persecutori ai danni della vittima o di terzi ad essa in qualche modo legati.

L'autore dello stalking sarà convocato ed ammonito verbalmente dal questore con la conseguenza che se lo stalker dovesse reiterare i suoi comportamenti persecutori rischierebbe di finire sotto processo con la possibilità di vedersi aumentare la pena ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del decreto legge n. 11/2009.

Secondo le ultime ricerche, i reati di stalking si svolgono nel 55% circa nella relazione di coppia, nel 25% circa in condominio, nel 5% circa in famiglia (figli/fratelli/genitori), nel 15% circa sul posto di lavoro/scuola/università. Motivo in più per cui potrebbe risultare utile attivare un procedimento che possa fermare sul nascere gli autori di stalking.

A. Carruba - Studio legale Vizzolesi


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