La mancanza dell'altro genitore straniero e privo di permesso di soggiorno costituisce un pregiudizio e un rischio grave per lo sviluppo psicofisico del minore

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 25508 del 2 Dicembre 2014. 

Nella pronuncia in oggetto la sezione filtro della Cassazione decide in maniera difforme rispetto alla relazione depositata dal giudice relatore, individuando nell'allegazione di fatto consistente nell'affermazione della frequente mancanza della figura materna motivo sufficiente a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo. 

Nel caso di specie infatti ricorre il padre, straniero e destinatario di provvedimento di allontanamento, di una minorenne, al fine di ottenere permesso di soggiorno per gravi motivi familiari sulla base della circostanza che una delle sue due figlie stesse vivendo un momento di grave trascuratezza, causata dalla malattia della sorella, che avrebbe assorbito per intero la madre.

Questa sola circostanza, di fatto idonea a pregiudicare l'equilibrio psicofisico della minore, è infatti sufficiente a giustificare il rilascio di permesso di soggiorno per gravi motivi. 

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente: "quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera età, la mancanza dell'altro genitore straniero e privo di permesso di soggiorno costituisce un pregiudizio e un rischio grave per lo sviluppo psicofisico del minore, con conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista dall'art. 31 terzo comma d. lgs. 286/1998". Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


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