Tale prova può consistere in produzione documentale, ad esempio, di redditi già tassati alla fonte o di redditi esenti; ma anche di dimostrazioni inerenti la non esistenza di tale reddito presunto

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 21442 del 10 Ottobre 2014. 

Il c.d. "metodo di accertamento sintetico" del reddito "prevede, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (…); dall'altro, contempla le spese per incrementi patrimoniali, cioè quelle (…) sostenute per l'acquisto di beni destinati a incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente". In sostanza, nel primo caso si ha un accertamento basato sui consumi, nel secondo accrescimenti dovuti ad incremento di capitale sociale.

Resta tuttavia salva, per il contribuente, la possibilità di resistere all'accertamento fornendo prova contraria. Tale prova può consistere in produzione documentale, ad esempio, di redditi già tassati alla fonte o di redditi esenti; ma anche di dimostrazioni inerenti la non esistenza di tale reddito presunto, o la sua esistenza in maniera inferiore rispetto a quanto dichiarato. Nel caso di specie, in fase di merito, il contribuente contestato ha addotto che il versamento degli importi contestati dal Fisco non sono in effetti mai avvenuti, essendo l'operazione di riferimento - versamenti ad accrescimento

del patrimonio di una società - frutto di contrattazione simulata. La Suprema corte, nel giungere alle proprie conclusioni, ha ricordato come la stessa soluzione è da rinvenire nel caso di compravendita di immobili, quando le parti dimostrino che il contratto alla base è simulato, data la reale gratuità della transazione. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è rigettato.


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