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La prova testimoniale

Guida di procedura civile

Cos'è la prova testimoniale, i limiti all'assunzione delle prove, le eccezioni ai divieti, la deduzione, l'ammissibilità della prova e l'intimazione dei testimoni

Cos'è la prova testimoniale

La prova testimoniale consiste nella raccolta sotto giuramento di dichiarazioni rese da soggetti che non sono parte del processo e che sono a conoscenza dei fatti di causa.

Tale strumento probatorio, che per lunghissima tradizione è sempre stato considerato strettamente connaturato al concetto stesso di processo, è puntualmente disciplinato dal legislatore civilistico, attraverso una serie di norme sostanziali, contenute nel codice civile (cfr. artt. 2721-2726 c.c.), e processuali, contenute nel codice di rito (cfr. artt. 244-257 c.p.c.). 

Limiti all'assunzione delle prove

Sebbene la disciplina civilistica lasci un ampio margine di discrezionalità al giudicante, esistono numerose limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, fissate dagli artt. 2721 e ss. del codice civile.

Si tratta di limiti che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, non attengono a ragioni di ordine pubblico ma "sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private" (Cass. n. 3952/2012) per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali "non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.)" (Cass. n. 9925/2006). 

Tuttavia tale principio trova deroga in tema di prova testimoniale dei contratti, "soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto" (Cass. n. 4690/1999).

Limiti di valore

Il primo ordine di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale è quello di "valore" sancito dall'art. 2721, 1° comma, c.c. che la esclude qualora il valore dell'oggetto del contratto ecceda euro 2,58. Tale previsione, palesemente anacronistica, che impedirebbe l'utilizzo del mezzo probatorio, è mitigata dal secondo comma dell'articolo che consente all'autorità giudiziaria l'ammissione della prova anche oltre il limite anzidetto, "tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza".

È pacifico in giurisprudenza che "l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato" (cfr., ex multis, Cass. n. 11889/2007); peraltro il giudice, laddove ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dalla disposizione codicistica, "non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. n. 12111/2003).

Patti aggiunti o contrari

La prova per testimoni non è ammessa, inoltre, "se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea" (cfr. art. 2722 c.c.).

Tale divieto si riferisce, ha precisato la giurisprudenza, "al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione" non operando con riguardo alle dichiarazioni unilaterali (come ad es. una quietanza) (Cass. n. 5417/2014).

Sui patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, avvenuti posteriormente alla formazione dello stesso, invece, l'art. 2723 c.c. consente la prova per testimoni, soltanto se le aggiunte o le modifiche verbali, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appaiono verosimili. 

Così, ad esempio, è stata ritenuta rientrante nella previsione di cui all'art. 2723 c.c. e dunque ammissibile, la prova testimoniale avente ad oggetto la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, "qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita" (Cass. n. 8118/2013). 

Le eccezioni ai divieti

Anche laddove si incorra nei divieti sanciti per la prova testimoniale, il codice contempla una serie di eccezioni in cui la stessa è in ogni caso ammessa.

Per l'art. 2724 c.c., la testimonianza è sempre ammessa: 

- quando vi è un principio di prova per iscritto, costituito da qualsiasi documento, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che dimostri "l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto controverso" e non già un preciso riferimento allo stesso, essendo sufficiente la "verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. n. 17766/2012); 

- quando il contraente è stato nell'"impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta", sulla base di una valutazione sempre riferita al caso concreto "non potendosi pretendere l'allegazione di circostanze ostative assolute" (Cass. n. 15760/2001); 

- quando, infine, il contraente ha "senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova"; a tal fine sono ritenute necessarie per l'ammissibilità della prova testimoniale "la prospettazione e l'esistenza di un fatto positivo consistente nella prestazione della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia del documento, cioè di una condotta spoglia di elementi di imprudenza e di negligenza riferibili alle contingenze in cui si è verificata la perdita" (Cass. n. 43/1998).

Nel caso di atti per i quali è richiesta dalla legge o dalla volontà delle parti la prova per iscritto o la forma scritta la prova per testimoni è ammessa soltanto, ex art. 2725 c.c., quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità. 

Resta inteso che la perdita del documento non può ritenersi incolpevole soltanto perché esso è stato affidato a terzi, "dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti che il comportamento dell'affidante sia stato adeguato e che l'affidatario sia esente da colpa" (Cass. n. 1944/2014). 

Deduzione e ammissibilità della prova testimoniale

Passando agli aspetti processuali dell'istituto in esame, secondo quanto dispone l'art. 244 c.p.c., la prova per testimoni deve essere dedotta "mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati per articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata". 

Gli oneri a carico della parte che chiede l'ammissione

Gravano, quindi, sulla parte che chiede al giudice l'ammissione della prova testimoniale, sia l'onere della deduzione specifica dei fatti che non può avvenire in modo impreciso o generico, allo scopo di consentire al giudice la valutazione sulla rilevanza e l'ammissibilità della prova e alla controparte di predisporre un'adeguata difesa (Cass. n. 20682/2005; Cass. n. 4056/1989), sia l'onere di indicare le persone da interrogare, rispondente alla duplice ratio di permettere al giudice di ridurre le liste sovrabbondanti eliminando i testi la cui deposizione è vietata (art. 245 c.p.c.) e di porre in condizione la controparte di eccepire eventuali inattendibilità o incapacità (Cass. n. 26058/2013).

Terzo onere posto a carico della parte deducente ex art. 244 c.p.c. è quello relativo alla formulazione della prova per "articoli separati", posto a presidio della chiarezza espositiva dei fatti, ai fini della valutazione della rilevanza e dell'accertamento della verità da parte del giudice, che esige, quanto meno che le circostanze siano dedotte in capitoli specifici, articolate per paragrafi o punti e collocate univocamente nello spazio e nel tempo (Cass. n. 9547/2009).

Ammissibilità della prova testimoniale

Una volta superato il vaglio di ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali da parte del giudice, l'audizione dei testi indicati è disposta dallo stesso con ordinanza.

Giova ricordare che il codice di procedura pone delle limitazioni anche in ordine all'ammissione delle testimonianze di alcuni soggetti. L'art. 246 c.p.c. dispone, infatti, che non possono essere assunte a testimoniare le persone che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Intimazione ai testimoni

Quando è stata ammessa una prova testimoniale e fissata l'udienza per l'assunzione della stessa, ex art. 250 c.p.c., la parte interessata deve richiedere all'ufficiale giudiziario di notificare l'intimazione al teste a comparire  indicando: il luogo, il giorno e l'ora fissati, il giudice che assume la prova e la causa nella quale dovrà essere sentito.

Inoltre, l'intimazione al testimone ammessa su richiesta delle parti private a comparire in udienza, può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo di telefax o posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deve depositarne copia in cancelleria, attestandone la conformità all'originale, nonché l'avviso di ricevimento.

Il giudice istruttore (previo giuramento e identificazione ex artt. 251 e 252 c.p.c.) interroga  il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre, essendo legittimato a rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, "tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi" (cfr. art. 253 c.p.c.).  

Nel caso in cui emergano delle divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice può disporre che essi siano messi a confronto (art. 254 c.p.c.). 

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare il rinnovo dell'intimazione o disporre l'accompagnamento coattivo alla stessa udienza o a quella successiva, potendolo anche condannare al pagamento di una pena pecuniaria tra i 100 e i 1.000 euro (art. 255 c.p.c.), salvo che lo stesso si trovi nell'impossibilità di presentarsi o sia esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali; in tal caso sarà il giudice istruttore a recarsi nella sua abitazione o ufficio per interrogarlo o a delegare il magistrato del luogo in cui lo stesso si trova qualora questo sia fuori dalla circoscrizione del tribunale.

Nell'ipotesi in cui, invece, il testimone, pur presentandosi si rifiuti di giurare o di deporre, ovvero renda dichiarazioni reticenti o false, il giudice istruttore lo denuncerà al pm, trasmettendogli copia del processo verbale (cfr. art. 256 c.p.c.).

È possibile che nel corso della prova un teste faccia riferimento per la conoscenza di alcuni fatti ad altre persone. In questo caso il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre (art. 257 c.p.c.). 

Il GI può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali in precedenza ha ritenuto l'audizione superflua.

Ugualmente può disporre che siano nuovamente esaminati i testi già interrogati, al fine di chiarire la loro precedente deposizione o di correggere eventuali irregolarità.

La deposizione per iscritto

Infine, ex art. 257-bis, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, il giudice può chiedere al testimone che renda la propria deposizione per iscritto, rispondendo singolarmente a ciascuno dei quesiti sui quali deve essere interrogato, ovvero indicando le ragioni per le quali non è in grado di rispondere.

La deposizione, debitamente sottoscritta dal testimone su ciascuna delle facciate, va depositata in cancelleria o spedita in busta chiusa nei termini fissati dal giudice, a pena di condanna ad una pena pecuniaria tra i 100 e i 1000 euro.

Rimane ferma la facoltà, per il GI, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre la deposizione del teste innanzi a lui o al giudice delegato.