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Interrogatorio formale e confessione spontanea

La confessione di una parte in giudizio può avvenire a seguito di interrogatorio formale o spontaneamente. Ecco cosa prevede il codice di rito a riguardo

Guida di procedura civile

La confessione giudiziale può essere resa spontaneamente da una delle parti oppure (come più di frequente accade) provocata mediante il deferimento dell'interrogatorio formale.

L'interrogatorio formale delle parti

L'interrogatorio formale è lo strumento con il quale è possibile provocare la confessione della parte e, per tale ragione, deve essere tenuto distinto dall'interrogatorio non formale, che ha il solo fine di chiarire alcuni aspetti dubbi relativi ai fatti di causa e può essere esperito dal giudice già nella prima udienza.

Di conseguenza, le parti, oltre a formulare i capitoli di prova su cui intendono sentire i propri testimoni, possono anche chiedere che su quegli stessi capitoli o su altri capitoli specifici la controparte venga formalmente interrogata.

Come si fa l'interrogatorio formale

Al pari della prova testimoniale, l'interrogatorio formale deve essere dedotto per articoli specifici e separati e va fatto nei modi e nei termini stabiliti dal giudice nell'ordinanza con la quale lo ha ammesso.

La parte sottoposta ad interrogatorio formale deve rispondere personalmente e non può farlo servendosi di scritti separati, anche se il giudice può consentirle di avvalersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre o quando particolari circostanze lo consigliano.

Non è ammesso fare domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, salvo che le parti concordino su determinati quesiti aggiuntivi e sempre che il giudice li ritenga utili.

Resta sempre ferma la possibilità del giudice di chiedere chiarimenti rispetto alle risposte date dalla parte in sede di interrogatorio.

Interrogatorio formale: mancata risposta della parte

Quando è stato ammesso l'interrogatorio formale ed è stata fissata l'udienza per l'assunzione dell'interrogatorio, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il giudice può considerare come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, seppur dopo aver valutato ogni altro elemento di prova.

Se invece il giudice ritiene che la mancata comparizione sia giustificata può anche disporre che l'assunzione avvenga fuori della sede giudiziaria.

Confessione spontanea

Sebbene, come detto, la confessione giudiziale avvenga generalmente a seguito di interrogatorio formale, nulla esclude che possa esservi anche una confessione spontanea della parte, della quale si occupa l'articolo 229 del codice di procedura civile.

Tale norma stabilisce che la confessione spontanea deve essere contenuta in un atto processuale, qualsiasi esso sia. Essa, quindi, non può derivare da fatti concludenti o da una dichiarazione con la quale la parte ammette le circostanze di causa in maniera solo implicita o indiretta. E' insomma necessario rispettare il principio del contraddittorio.

Ma non solo: l'atto che contiene la confessione spontanea deve essere firmato dalla parte personalmente, congiuntamente con il difensore.

Confessione spontanea e interrogatorio non formale

In ogni caso, la confessione giudiziale spontanea può essere validamente resa anche in sede di interrogatorio non formale ai sensi dell'articolo 117 c.p.c..

A tal fine sono necessari due presupposti:

dal verbale di udienza deve risultare che la confessione non sia stata provocata da una domanda resa dal giudice ma sia stata spontanea,

il verbale di udienza deve essere sottoscritto personalmente dalla parte che ha reso la confessione spontanea.

Aggiornamento: novembre 2019