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2.4. Provvedimenti anticipatori di condanna
Guida di procedura civile > Cap. 1 "Processo di cognizione davanti al Tribunale" > 2.4. Provvedimenti anticipatori di condanna
Al fine di consentire una tutela più rapida per chi vuol far valere iìun suo diritto in giudizio, il legislatore ha voluto prevedere che in alcune ipotesi il Giudice possa adottare dei provveidmenti di condanna nel corso del giudizio anticipando così in tuto o in parte gli effetti della sentenza di condanna. Uno di questi provvedimenti è l'ordinanza di pagamento di somme non contestate (art. 186 bis cpc) La norma dispone che su istanza di parte "il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione". Si tratta di un provvedimento che costituiscce a tutti gli effetti titolo esecutivo che conserva efficacia anche nel caso in cui il processo si estingua. Si tratta naturalmente di un'ordinanza revocabile soggetta alla disciplina di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma. La norma dispone che fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Anche in questo caso se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. Infine il codice prevede l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186 quater cpc) Una volta completata la fase istruttoria (ossia dopo l'espletamento delle prove), il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo` disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia` raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede anche sulle spese processuali.
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