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Richiesta danni e legittimazione attiva

Guida sull'infortunistica stradale
In alcuni casi la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale non spetta al danneggiato ma a terzi

Il detentore del veicolo | Danneggiato incapace di agire | Fallito | Creditori del danneggiato | Eredi del danneggiato | Nascituro | Giurisprudenza

Il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale spetta normalmente al proprietario del veicolo danneggiato o a colui che ha subito le lesioni personali. In alcuni casi, tuttavia, tale regola conosce delle eccezioni.

Il detentore del veicolo

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Con riferimento ai danni materiali al mezzo coinvolto nel sinistro, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento in forza del quale il risarcimento può essere legittimamente richiesto non solo dal proprietario ma anche dal possessore o detentore non proprietario.
A tal fine è tuttavia necessario che questi dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale.
In proposito le posizioni si dividono tra coloro che ritengono sufficiente che esista un titolo in forza del quale il detentore debba tenere indenne il proprietario del veicolo, mentre altri richiedono anche la prova che, in forza di esso, l'obbligazione risarcitoria sia stata effettivamente adempiuta onde evitare una duplicazione delle richieste di risarcimento danni.

Danneggiato incapace di agire

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In alcuni casi, invece, la legittimazione attiva si sposta dal danneggiato ad un terzo in forza di particolari condizioni in cui si trova quest'ultimo, come nel caso in cui egli sia incapace di agire.
Si pensi, ad esempio, ai casi in cui ad avere subito un danno a seguito del sinistro sia un minore o un interdetto.
Nel caso del minore la richiesta di risarcimento danni spetta a ciascuno dei genitori esercenti la potestà sul danneggiato, anche disgiuntamente in ragione della sua configurazione quale atto di ordinaria amministrazione; nel caso dell'interdetto essa spetta al tutore.
Fa eccezione il caso in cui vi sia conflitto di interessi: si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il genitore sia responsabile del sinistro stradale fonte della pretesa risarcitoria (quale conducente e proprietario del veicolo coinvolto), con riguardo alla quale la giurisprudenza ne ha talvolta escluso la legittimazione attiva.

Fallito

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In dottrina e giurisprudenza si è poi discusso se il diritto al risarcimento possa competere anche al fallito e dunque se il relativo credito possa essere acquisito all'attivo fallimentare.
La posizione oggi dominante distingue tra danno patrimoniale, ammesso alla massa fallimentare anche quando il sinistro si è verificato prima del fallimento, e danno non patrimoniale, che continua a far capo al danneggiato e non è ricompreso nel fallimento in quanto bene personale rientrante nell'ambito di operatività dell'articolo 46 della legge fallimentare.

Creditori del danneggiato

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Si è inoltre posto il problema se il credito connesso al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale possa essere ceduto ai creditori del soggetto leso.
A tal fine bisogna distinguere il credito relativo al danno patrimoniale dal credito relativo al danno non patrimoniale.
Il primo, infatti, può tranquillamente essere ceduto. Anzi: spesso accade che il danneggiato ceda il suo credito direttamente al carrozziere che riparerà l'auto danneggiata in conseguenza del sinistro.
Sulla cedibilità del credito relativo al danno non patrimoniale, invece, si registrano opinioni divergenti.
Per alcuni essa è da escludersi categoricamente, mentre per altri occorre accertare se si tratta di un credito strettamente personale o no: solo nel primo caso, infatti, la cedibilità sarebbe esclusa.
Più precisamente, la cessione del credito relativo al danno non patrimoniale è possibile purché esso non sia strettamente personale e non sia vietata dalla legge.
A tal proposito si segnala che l'opinione dominante ritiene che i danni non patrimoniali non generano un credito di natura strettamente personale.

Eredi del danneggiato

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Un'altra importante ipotesi in cui la legittimazione attiva a richiedere il risarcimento danni si sposta dal danneggiato a terzi è quella in cui il danneggiato sia deceduto.
La legittimazione attiva a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in tale ipotesi, spetta agli eredi.
Con riferimento particolare al danno biologico, ormai dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, affinché possa ravvisarsi un risarcimento del danno iure hereditario, sia necessario che tra la data del sinistro e la data del decesso sia decorso un lasso i tempo tale da consolidare il danno.
Questo andrà quindi determinato facendo riferimento ai criteri di calcolo dell'inabilità temporanea.
Con la sentenza numero 1361/2014 la Cassazione si è in realtà posta su una posizione contrastante con tale orientamento ed ha affermato che il danno da perdita della vita immediatamente dopo l'incidente sarebbe anch'esso risarcibile iure hereditario, in quanto sussistente in capo alla vittima indipendentemente dalla consapevolezza che questa ne abbia.
Subito dopo, però, le Sezioni Unite hanno deciso di confermare il precedente e costante orientamento che sostiene l'impossibilità di invocare il diritto iure hereditario al risarcimento del danno da morte immediata (cfr. sent. n. 15350/2015).
Occorre sottolineare, tuttavia, che in caso di morte del danneggiato possono sussistere anche dei danni che gli eredi subiscono iure proprio per la perdita del congiunto, sui quali ci soffermeremo con uno specifico e separato approfondimento.

Nascituro

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In questa sede si può in ogni caso già anticipare che negli ultimi tempi la giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto che nel'ipotesi in cui un soggetto muoia a seguito di sinistro stradale, il risarcimento del danno spetta (iure proprio) anche al nascituro data l'assenza della figura genitoriale proprio nel periodo della vita nella quale essa è più necessaria (cfr. Cass. n. 10035/2004).
In tal caso, la legittimazione attiva è del genitore rimasto in vita.

Giurisprudenza

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Ecco alcune sentenze rilevanti in materia di legittimazione attiva al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.

"Ha diritto al risarcimento e può quindi proporre domanda di danni anche chi per circostanze contingenti esercita un potere materiale sulla cosa e risente di un pregiudizio patrimoniale a seguito del danneggiamento di questa, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all'esercizio di quel potere. Di conseguenza può essere tutelata in sede risarcitoria anche la posizione di chi, nei confronti dell'autovettura danneggiata, eserciti un possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi del'articolo 1140 c.c." (Cass. n. 21011/2010)

"Il risarcimento del danno incidente nella propria sfera patrimoniale può essere domandato dal detentore di cosa altrui danneggiata per fatto illecito del terzo solo se questi dimostri la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e l'adempimento dell'obbligazione derivante da quel titolo, in maniera tale da evitare che anche il terzo proprietario possa pretendere di essere risarcito dal danneggiante" (Cass. n. 21011/2010)

"Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale che si è verificato in danno dal fallito in epoca antecedente al fallimento non agisce nella veste di terzo, in sostituzione dei creditori, al fine di ricostruire il patrimonio originario del fallito. Egli, piuttosto, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo come suo avente causa e si pone, di conseguenza, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale. Pertanto, in caso di chiusura del fallimento per concordato, l'eventuale assuntore del concordato fallimentare che prosegua il giudizio iniziato dal curatore si troverà nella medesima posizione processuale di quest'ultimo" (Cass. n. 1879/2011)

"La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis" (Cass. n. 870/2008)

Aggiornamento: Ottobre 2016