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La vendita e l'assegnazione

Guida di procedura civile
La vendita e l'assegnazione sono i due possibili esiti del pignoramento immobiliare e la scelta tra l'una e l'altra spetta al creditore

I beni che sono soggetti a pignoramento possono essere venduti oppure se ne può richiedere l'assegnazione in pagamento.

La scelta tra l'una e l'altra strada spetta al creditore pignorante.

Istanza di vendita o assegnazione

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In ogni caso, l'istanza con la quale il creditore chiede al giudice dell'esecuzione la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati può essere depositata presso la cancelleria solo dopo che siano decorsi dieci giorni dalla notifica del pignoramento al debitore, ma entro il termine perentorio dei successivi quarantacinque giorni.

Nel caso, tuttavia, in cui i beni pignorati siano deteriorabili è possibile chiedere che la vendita o l'assegnazione vengano disposte immediatamente.

Per quanto riguarda, invece, le cose date in pegno e i mobili soggetti a ipoteca, l'assegnazione e la vendita possono essere chieste anche senza che la relativa istanza sia stata preceduta da pignoramento.

In tale ipotesi, il termine di dieci giorni per poter presentare l'istanza decorre dalla notifica del precetto.

Il provvedimento del giudice

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A seguito del deposito dell'istanza per la vendita o l'assegnazione in pagamento del bene pignorato, queste vengono disposte dal giudice dell'esecuzione con apposito provvedimento.

Modalità della vendita e dell'assegnazione

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Si precisa che le modalità con le quali avviene la vendita forzata o l'assegnazione sono diverse a seconda che si tratti di espropriazione mobiliare o immobiliare.

 

Vendita forzata

Più nel dettaglio, la vendita forzata ha lo scopo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Nel caso in cui si sia provveduto a pignorare una somma di denaro, il creditore deve chiederne direttamente la distribuzione.

In generale la vendita può avvenire con pubblico incanto (all'asta) o senza, secondo le precise disposizioni previste dal codice di rito. Tuttavia, l'incanto può essere disposto solo nel caso in cui il giudice ritenga che, con tale modalità, la vendita abbia luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene determinato come da previsione di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile.

Nel caso in cui la vendita di un bene sia fatta in più volte o in più lotti, allora essa deve cessare quando si è incassata una cifra pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese generali e di esecuzione.

Si noti che la vendita forzata differisce notevolmente dal contratto di compravendita che, in quanto contratto a prestazioni corrispettive, ha bisogno dell'incontro delle volontà di compratore e venditore per potersi perfezionare. Nel caso della vendita forzata, invece, manca la volontà del venditore. Inoltre, con essa l'acquirente non acquista il bene a titolo originario, ma derivativo.

Il venditore effettivo, infatti, è lo Stato che effettua la vendita per mezzo dell'organo giudiziario.

Ciò tuttavia non toglie che gli effetti restino pur sempre quelli previsti dall'articolo 2919 del codice civile per il contratto di compravendita, ovverosia il trasferimento, in capo all'acquirente, della proprietà e dei diritti a questa connessi.

Assegnazione

L'assegnazione, invece, è l'attribuzione diretta del bene pignorato al creditore procedente sulla base di un determinato valore.

Se esiste un solo creditore da soddisfare, la predeterminazione del valore del bene serve a indicare se questi è stato soddisfatto in tutto o in parte.

Se, invece, concorrono più creditori, è necessario che questi si mettano d'accordo sulla possibilità di assegnare il bene pignorato a favore di uno solo di essi o di più soggetti.

Il codice di rito precisa che l'assegnazione può essere fatta per un valore che non sia inferiore alle spese esecutive e ai crediti privilegiati anteriori a quelli di chi chiede l'assegnazione per sé.

L'offerente e gli altri creditori, infatti, concorrono solo sul valore eccedente rispetto a quello così determinato e sempre nel rispetto delle cause di prelazione che li assistono.

L'assegnazione, formalmente, è costituita da un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, nella quale vanno indicati l'assegnatario e i creditori, sia procedenti che intervenuti. Essa, inoltre, deve riportare anche le generalità del debitore, dell'eventuale terzo proprietario e indicare il bene assegnato e la somma di assegnazione.

Assunzione di debiti

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Può accadere che l'assegnatario o l'aggiudicatario di un bene gravato da pegno o da ipoteca concordi con il creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti e liberi, così, il debitore. E' comunque necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Se tale circostanza si verifica, l'assunzione del debito va menzionata nel provvedimento di vendita o di assegnazione.

Aggiornamento: agosto 2019