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Termini per le impugnazioni

Quali sono i termini per le impugnazioni: la decorrenza dei termini brevi, il termine lungo, l'interruzione e l'acquiescenza. Guida con strumento per il calcolo dei termini processuali

Quali sono i termini per proporre le impugnazioni

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Gli articoli 325 e ss. c.p.c. indicano quelli che sono i termini per proporre le impugnazioni, decorsi inutilmente i quali la sentenza passa in giudicato.

Essi sono sostanzialmente di due tipi: un termine breve e un termine lungo.

A sua volta, il termine breve è diverso a seconda che riguardi il regolamento di competenza, l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo revocatoria (nel qual caso è di trenta giorni) oppure riguardi il ricorso per cassazione (nel qual caso è di sessanta giorni).

Il termine lungo invece, come vedremo, è di sei mesi.

L'unico mezzo di impugnazione non soggetto ad alcun termine è l'opposizione di terzo ordinaria

La decorrenza dei termini brevi

Il momento in cui i termini brevi iniziano a decorrere può essere individuato, a seconda dei casi, in tre distinte situazioni: la notificazione della sentenza, la conoscenza di un certo fatto e la comunicazione della sentenza.

La regola generale è quella in base alla quale i termini decorrono dalla notifica della sentenza. Secondo pressoché unanime giurisprudenza, in tal caso la decorrenza è avviata sia per il notificante che per il notificato.

Per le impugnazioni straordinarie, ad eccezione dell'opposizione di terzo ordinaria, invece, i termini iniziano a decorrere dal giorno in cui il vizio occulto della sentenza è scoperto. Del resto non avrebbe senso far decorrere da un momento rigidamente predeterminato anche le impugnazioni che derivano da un evento futuro e incerto.

Infine, nel caso di regolamento di competenza, i termini per proporre impugnazione decorrono dalla comunicazione del provvedimento

Il termine lungo: la decadenza dall'impugnazione

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Per evitare l'eccessivo protrarsi dell'incertezza nei rapporti giuridici, tuttavia, il codice di procedura civile prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione derivante dal fatto che la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa o è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, non possono in ogni caso proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Si tratta del cd. termine lungo.

Occorre precisare che tale previsione non trova però applicazione nel caso in cui la parte che sia rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti per i quali essa è prevista. 

Interruzione dei termini

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Nel caso in cui la parte o il suo procuratore muoiano o perdano la capacità di stare in giudizio, il termine breve per le impugnazioni è interrotto e riprende a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Il codice precisa che nei confronti degli eredi la notificazione può essere fatta impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto.

Per quanto riguarda, invece, il termine lungo, il codice civile prevede che esso, in caso di morte o perdita di capacità di stare in giudizio della parte o del procuratore sopravvenute dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, è prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento e per tutte le parti.

Tuttavia, si tratta di un termine che, a seguito della riforma del 2009 che ha portato il termine lungo da un anno a sei mesi, risulta oggi inoperante

L'acquiescenza

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Oltre che per decorrenza dei termini, il potere di impugnare si perde anche per acquiescenza.

Si tratta, sostanzialmente, di un comportamento della parte incompatibile con la volontà di impugnare il provvedimento interessato.

Più precisamente, l'acquiescenza può consistere in un'accettazione espressa del provvedimento o nel compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare.

La legge prevede, inoltre, che l'impugnazione parziale comporta l'acquiescenza delle parti della sentenza non interessate

Lo strumento di calcolo dei termini processuali

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Nella sezione "strumenti" è possibile utilizzare lo strumento per il calcolo dei termini processuali