PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


DECRETO 14 novembre 2008

  Ripartizione  dei  contingenti  complessivi dei distacchi sindacali
retribuiti  autorizzabili,  nel  biennio  2006-2007,  nell'ambito del
personale  non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo  nazionale dei
Vigili del fuoco.
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»,
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
  Visti  gli articoli 34, 35, 36, e 37 del citato decreto legislativo
n.  217  del  2005,  che  disciplinano  il procedimento negoziale del
personale  non  direttivo  e  non  dirigente  del Corpo nazionale dei
Vigili  del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del
Presidente  della  Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici;
  Visto  in  particolare  l'art. 35 del citato decreto legislativo n.
217  del  2005  in  base  al  quale  il predetto decreto e' emanato a
seguito  di  Accordo  sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro
per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e
dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e delle finanze, o dai
Sottosegretari   di   Stato,   rispettivamente   delegati  e  da  una
delegazione   composta   dai   rappresentanti   delle  organizzazioni
sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  del  personale non
direttivo  e  non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
individuate  con  decreto  del Ministro per la funzione pubblica, ora
Ministro   per   la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il pubblico impiego in
materia  di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenuto  conto  del dato associativo e del dato elettorale a regime, e
del  solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica  recettivo dell'Accordo sindacale sulle
modalita'   di   espressione   del  voto,  sulle  relative  forme  di
rappresentanza e sulle loro attribuzioni;
  Viste   le  disposizioni  sulla  rappresentativita'  sindacale  nel
pubblico  impiego  recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare
dall'art.  47-bis,  comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 i
cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contrattazione
collettiva  nazionale  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
rappresentativita'  non inferiore al cinque per cento, considerando a
tal  fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e
che,  inoltre,  statuisce  che «Il dato associativo e' espresso dalla
percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto    al    totale   delle   deleghe   rilasciate   nell'ambito
considerato...»   e   che  «Il  dato  elettorale  e'  espresso  dalla
percentuale  dei  voti  ottenuti  nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie   del  personale,  rispetto  al  totale  dei  voti  espressi
nell'ambito considerato»;
  Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento
della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena
applicazione   nei  confronti  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la
previsione  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  217  del  2005 con
riferimento  al  solo  dato  associativo,  e  che, di conseguenza, le
organizzazioni  sindacali  legittimate  a partecipare alla trattativa
riguardante  il  personale  in  parola  sono  quelle  che  hanno  una
rappresentativita'  non  inferiore  al cinque per cento del solo dato
associativo,  espresso, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e
7  dell'art.  43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla
percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto  al  totale  delle  deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre
2005, all'Amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  Vista  la  nota del 9 gennaio 2006 prot. n. 27/S187 con la quale il
Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco  del  soccorso pubblico e della
difesa  civile  del  Ministero dell'interno ha richiesto, tra l'altro
«nella   prospettiva   dell'attivazione   delle  procedure  negoziali
previste dal decreto legislativo n. 217 del 2005» alle organizzazioni
sindacali  esponenziali  degli  interessi  del  personale  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco «... di provvedere con ogni consentita
sollecitudine   alla  rettifica  della  composizione  dei  rispettivi
attuali organismi direttivi di livello nazionale»;
  Vista  la nota dell'11 gennaio 2006 prot. n. DFP/1149/06/1.2.2.3.2.
con  la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  ha  richiesto,  tra  l'altro, al Ministero
dell'interno  la  rilevazione  delle  deleghe  per  la  ritenuta  del
contributo  sindacale  rilasciate  all'Amministrazione,  fino  al  31
dicembre  2005  «incluso»,  a  favore  delle organizzazioni sindacali
esponenziali  degli  interessi  del  personale  non  direttivo  e non
dirigente  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la procedura
prevista  dall'art.  15,  comma  5,  del  CCNQ  del  7  agosto 1998 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente  le modalita' di
utilizzo  dei  distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre
prerogative  sindacali  per il personale delle Aree e dei Comparti di
contrattazione collettiva;
  Vista  la nota del 1° marzo 2006 prot. n. 362/S158/R06 con la quale
il  predetto  Dipartimento  dei  Vigili del fuoco ha partecipato, tra
l'altro,   alle   predette  organizzazioni  sindacali  l'avvio  della
procedura  per  la  rilevazione  ai  sensi dell'art. 15, comma 5, del
menzionato  CCNQ del 7 agosto 1998 e, inoltre, ha convocato le stesse
organizzazioni  per  «il ritiro delle schede» contenenti i dati sulla
rilevazione  in  parola,  ai  fini  della sottoscrizione delle stesse
schede  e  dell'inserimento  nelle  riferite  schede,  «nell'apposito
spazio all'uopo lasciato in bianco», della «indicazione della precisa
denominazione» delle medesime organizzazioni sindacali;
  Vista  la nota del 13 marzo 2006 prot. n. 433/S158/R06 con la quale
il  predetto  Dipartimento  dei  Vigili  del fuoco ha comunicato, tra
l'altro,  che al termine della procedura di rilevazione citata «hanno
sottoscritto  le  schede i seguenti sindacati nazionali di categoria:
ANIPA,  CONAPO,  DIRSTAT,  Sindacato  Italiano  ...; non hanno invece
inteso   sottoscrivere,  adducendo  le  motivazioni  riportate  nelle
rispettive  schede,  i  Sindacati  nazionali  di categoria di seguito
indicati:  ...,  CGIL FP, CISL SINALCO, CONFSAL VV.FF., RdB,... SNAVF
CISAL, ... UGL, UIL PA, USPPI»;
  Vista  la  nota  del 27 marzo 2006 prot. n. DFP/13367/06/1.2.2.3.2.
con  la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ha richiesto all'Amministrazione dell'interno
di  procedere,  limitatamente  ai  dati  relativi alle organizzazioni
sindacali  non  firmatarie  delle  schede,  «...  ad  una ulteriore e
accurata  verifica presso i competenti uffici del Ministero in parola
(Ministero  dell'economia  e  delle finanze), nonche', ove il caso lo
richieda,  presso  le  articolazioni  periferiche di codesta medesima
Amministrazione,   convocando   successivamente   alla   verifica  in
questione,  le  organizzazioni  interessate  sia  nell'ipotesi  che i
precedenti  dati forniti risultino confermati e sia nell'ipotesi che,
a  seguito di tale verifica, occorra correggere i dati che hanno dato
luogo alla mancata sottoscrizione delle schede»;
  Vista la nota del 12 aprile 2006 prot. n. 720/S158/R06 con la quale
il  predetto  Dipartimento  dei  Vigili del fuoco ha trasmesso i dati
risultanti  dall'ulteriore verifica operata, precisando, tra l'altro,
che le organizzazioni UIL VVF e SNAVF CISAL non hanno provveduto alla
sottoscrizione  delle  relative  schede  sostenendo che ai fini della
rilevazione devono essere prese in considerazione le sole deleghe per
le  quali  vi e' la corrispondente ritenuta cosi' come risultante dai
tabulati  rilasciati  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
motivazioni evinte dall'apposito verbale, allegato alla predetta nota
del 12 aprile 2006;
  Ritenuto  che  le  motivazioni  poste dalla UIL VVF e SNAVF CISAL a
base  della  mancata  sottoscrizione  delle  schede  devono ritenersi
assorbite  dai  principi di cui al parere del Consiglio di Stato Sez.
I, n. 451/2000, formulato per analoga fattispecie, principi secondo i
quali   «...   al  fine  pubblicistico  della  rappresentativita'  e'
necessario  che  la delega sia stata "rilasciata" (ossia "consegnata"
all'Amministrazione  di appartenenza) anteriormente al 31 dicembre di
ogni  anno  per  poter  essere  legittimamente  computata  a tal fine
nell'anno  successivo...»  cio'  indipendentemente  dal  fatto che la
trattenuta  sia  effettivamente  operata  «...  a decorrere dal primo
giorno  del  mese  successivo  a  quello  del  rilascio  (ossia della
consegna all'Amministrazione stessa)»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica, ora
Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 3
maggio 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale
che   partecipa  alle  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
sindacale  per il quadriennio 2006/2009, per gli aspetti giuridici, e
per  il  biennio  2006/2007 per gli aspetti economici, riguardante il
personale  non  direttivo  e  non  dirigente  del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il personale non
direttivo  e  non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
relativo  al  quadriennio  normativo 2006/2009 e al biennio economico
2006/2007»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 maggio 2008
recante   «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
personale  non  direttivo  e  non  dirigente  del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco»;
  Visto  in  particolare  l'art. 38 del citato decreto del Presidente
della  repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la
ripartizione    dei   distacchi   avvenga   tra   le   organizzazioni
rappresentative  sul  piano nazionale, incluse nel menzionato decreto
ministeriale del 3 maggio 2006;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali del personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con
il  quale  il  prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con
il  quale  al  prof.  Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, e'
stato   conferito   l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e  l'innovazione,  prof.  Renato  Brunetta,  e'  stato  delegato, tra
l'altro,  ad  esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e
le  misure  di  carattere  generale  volte  a  garantire  la piena ed
effettiva  applicazione  ed  attuazione  delle  leggi nelle pubbliche
amministrazioni...»,  nonche'  le  funzioni riguardanti, tra l'altro,
«..  l'attuazione...  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.
165,...»;
                              Decreta:


                               Art. 1.

Ripartizione  del  contingente  complessivo  dei  distacchi sindacali
retribuiti  autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell' ambito del
personale  non  direttivo  e  non  dirigente  del Corpo nazionale dei
                          Vigili del fuoco.

  Il contingente complessivo di sedici distacchi sindacali retribuiti
autorizzabili,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  1,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008  recante  «Recepimento
dell'accordo  sindacale  integrativo per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del
predetto  personale  non direttivo e non dirigente, e' ripartito, per
il  biennio  2006-2007,  tra le seguenti organizzazioni sindacali del
personale  non  direttivo  e  non  dirigente  del Corpo nazionale dei
Vigili  del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel
decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica, ora Ministro per la
pubblica  amministrazione  e l'innovazione, del 3 maggio 2006, tenuto
conto delle modalita' di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio 2008, esclusivamente in
rapporto  al  numero  delle  deleghe complessivamente espresse per la
riscossione  del  contributo  sindacale,  conferite dal personale non
direttivo  e  non  dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
alla  amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del
31 dicembre 2005:
   1. F. VVF CISL (Federazione VVF CISL): sette distacchi sindacali;
   2.  FP  CGIL  VVF  (Confederazione  Generale Italiana del Lavoro -
Funzione  Pubblica  -  Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco):
cinque distacchi sindacali;
   3. UIL PA VVF (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione
Vigili del Fuoco): due distacchi sindacali;
   4.  RdB PI CUB (Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base
Pubblico  Impiego  Confederazione  Unitaria  di  Base):  un  distacco
sindacale;
   5. CONFSAL VVF (Confsal Vigili del Fuoco): un distacco sindacale.

        
      
                               Art. 2.

  Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

  La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali
retribuiti  di  cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2,
del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,
dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

        
      
                               Art. 3.

Modalita'   e  limiti  per  il  collocamento  in  distacco  sindacale
                             retribuito

  Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nel
limite  massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni,
modalita'   e  procedure  contenute  nell'art.  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  ed  esplichera'  i  suoi  effetti dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
   Roma, 14 novembre 2008
                                               Il Ministro : Brunetta