MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 19 novembre 2008

  Disposizioni  attuative dell'articolo 108, comma 2, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  spese  di
rappresentanza.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24 dicembre 2007,
n.  244  (legge  finanziaria  2008), che ha modificato l'art. 108 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nella
parte  concernente  il  trattamento,  ai  fini del reddito d'impresa,
delle spese di rappresentanza;
  Visto  il  comma  2, secondo periodo, del citato art. 108 del Tuir,
nella  versione  modificata  dalla citata legge finanziaria 2008, che
demanda  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze il compito di
definire,  con apposito decreto, i requisiti di inerenza e congruita'
di  dette  spese  di rappresentanza, anche in funzione della natura e
della   destinazione  delle  spese  stesse,  del  volume  dei  ricavi
dell'attivita'    caratteristica    dell'impresa   e   dell'attivita'
internazionale dell'impresa;
  Visto il terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 108 del Tuir,
il  quale  prevede  che  sono comunque deducibili le spese relative a
beni  distribuiti  gratuitamente  di  valore unitario non superiore a
euro 50;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Nuovi criteri e limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza

  1.  Agli  effetti dell'applicazione dell'art. 108, comma 2, secondo
periodo,  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917
(Tuir),  come  modificato  dall'art.  1,  comma 33, lettera p), della
legge  24  dicembre 2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreche'
effettivamente  sostenute  e  documentate,  le spese per erogazioni a
titolo   gratuito   di  beni  e  servizi,  effettuate  con  finalita'
promozionali  o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda
a  criteri  di  ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare
anche  potenzialmente  benefici  economici  per  l'impresa ovvero sia
coerente  con  pratiche  commerciali  di  settore.  Costituiscono, in
particolare, spese di rappresentanza:
   a)  le  spese  per  viaggi  turistici in occasione dei quali siano
programmate e in concreto svolte significative attivita' promozionali
dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce
oggetto dell'attivita' caratteristica dell'impresa;
   b)   le   spese   per   feste,   ricevimenti  e  altri  eventi  di
intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di
festivita' nazionali o religiose;
   c)   le   spese   per   feste,   ricevimenti  e  altri  eventi  di
intrattenimento  organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove
sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
   d)   le   spese   per   feste,   ricevimenti  e  altri  eventi  di
intrattenimento  organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi
simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
   e)  ogni  altra  spesa  per  beni  e servizi distribuiti o erogati
gratuitamente,  ivi  inclusi  i  contributi erogati gratuitamente per
convegni,  seminari  e  manifestazioni  simili  il  cui  sostenimento
risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.
  2.  Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta
di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi
della   gestione   caratteristica   dell'impresa   risultanti   dalla
dichiarazione  dei  redditi  relativa  allo  stesso periodo in misura
pari:
   a)  all'1,3  per  cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10
milioni;
   b)  allo  0,5  per  cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
   c)  allo  0,1  per  cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 milioni.
  3.  Per  le  imprese  di nuova costituzione, le spese sostenute nei
periodi  d'imposta  anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi
ricavi,  possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso
periodo  e  di  quello  successivo  se e nella misura in cui le spese
sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.
  4.  Ai  fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al
comma  2,  non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti
gratuitamente  di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili
per  il  loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2
del citato art. 108 del Tuir.
  5.  Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto,
soggette  ai  limiti  previsti  dal  presente  decreto,  le  spese di
viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  ospitare clienti, anche
potenziali,  in  occasione  di  mostre,  fiere, esposizioni ed eventi
simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o
in  occasione  di  visite  a  sedi,  stabilimenti o unita' produttive
dell'impresa. Per le imprese la cui attivita' caratteristica consiste
nell'organizzazione  di  manifestazioni  fieristiche  e  altri eventi
simili,  non  costituiscono  spese  di  rappresentanza  e  non  sono,
pertanto,  soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese
di  viaggio,  vitto  e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche
potenziali,  sostenute  nell'ambito  di  iniziative  finalizzate alla
promozione  di  specifiche  manifestazioni  espositive o altri eventi
simili.  Non  sono  soggette  altresi' ai predetti limiti le spese di
viaggio,  vitto  e  alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore
individuale   in   occasione   di   trasferte   effettuate   per   la
partecipazione  a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti
beni  e  servizi  prodotti  dall'impresa  o  attinenti  all'attivita'
caratteristica  della  stessa.  La  deducibilita'  delle erogazioni e
delle  spese  indicate  nel  presente comma e', tuttavia, subordinata
alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche
le  generalita'  dei  soggetti  ospitati,  la  durata  e  il luogo di
svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
  6.  L'Agenzia  delle  entrate  e gli organi di controllo competenti
possono  invitare  i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna
delle  fattispecie  indicate nel comma 1, dell'ammontare complessivo,
distinto   per   natura,  delle  erogazioni  effettuate  nel  periodo
d'imposta  e  dell'ammontare  dei  ricavi  e proventi derivanti dalla
gestione  caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della
percentuale  di  deducibilita'  indicata  nel  comma 2. L'invito puo'
riguardare anche l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni
distribuiti  gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro
e l'ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.
  7.  Le  disposizioni  del  presente decreto si applicano alle spese
sostenute  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 2008
                                               Il Ministro : Tremonti