ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - DIREZIONE GENERALE


Area Contributi e Prestazioni - Direzione Prestazioni Previdenziali

(Circolare 14.1.2009 n. 1)



Articolo 19 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 intitolato “Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro”.


Dal 1° gennaio 2009 cambiano le disposizioni in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro con particolare riguardo alle pensioni di anzianità ed alle pensioni liquidate con il sistema contributivo.


1. Cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro.

L’articolo 19 del D.L. n. 112/2008 convertito nella citata Legge stabilisce che ”A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente…”.

Dal 1° gennaio 2009, la situazione dei titolari di pensione di anzianità cambia in modo sostanziale.

Infatti, sino al 31 dicembre 2008 il cumulo era possibile solo se, alla data di decorrenza, la pensione era stata liquidata in presenza di 37 anni di anzianità contributiva e di un’età anagrafica non inferiore ai 58 anni ovvero con 40 anni di anzianità contributiva ovvero successivamente al compimento dell’età pensionabile; in assenza di dette condizioni il divieto di cumulo era totale in caso di lavoro dipendente e parziale con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed entro i limiti del 30% del reddito.


A far data dal 1° gennaio 2009, la pensione di anzianità è sempre e interamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.


Si ricorda che detta norma riguarda esclusivamente l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento e, quindi, interessa quei soggetti che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito il diritto a pensione.


2. Cumulo tra redditi e pensione liquidata con il sistema contributivo.

Premesso che “per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia” (art.1, c.19, L. n. 335/1995), a far data dal 1° gennaio 2009, la pensione conseguita nel regime contributivo è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della Legge 23 agosto 2004, n. 243. In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:


1. pensione liquidata a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;

2. pensione liquidata in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne nei seguenti casi:

- pensione liquidata con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico;

- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età sino al 30 giugno 2009;

- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età ovvero con 36 anni di anzianità contributiva e 59 anni di età (quota 95) sino al 31 dicembre 2010;

- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età ovvero con 36 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età al 31 dicembre 2012;

- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età ovvero con 36 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età dal 1° gennaio 2013.


Anche per la pensione liquidata con il sistema contributivo, la normativa in questione è applicabile esclusivamente all’attività lavorativa iniziata successivamente al pensionamento e nulla è innovato per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro in quanto requisito per il raggiungimento del diritto a pensione.


3. Cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro.

L’assegno di invalidità può essere oggetto di una doppia riduzione:


1) prima riduzione.

- riduzione del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo;

- riduzione del 50% se il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo.


2) seconda riduzione.

Se l’assegno di invalidità così ridotto è comunque superiore all’importo del trattamento minimo, può subire un ulteriore taglio a seconda dell’anzianità contributiva raggiunta:

- nei casi in cui i soggetti assicurati possano far valere un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la trattenuta è del 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro dipendente e del 30% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro autonomo ed entro il limite del 30% del reddito da lavoro percepito;

- solo nei casi in cui l’anzianità contributiva sia pari o superiore a 40 anni, l’assegno ordinario di invalidità è totalmente cumulabile.


IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)


ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO


Regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009

(L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008)


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