MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 29 dicembre 2008 , n. 17852

  Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima

casa.

   Ag1i istituti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria

   Premessa.

  L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre

2008   a   persone  fisiche  per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la

ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di

categoria  A1,  A8  e  A9,  le  rate  da corrispondere nel 2009 siano

calcolate  con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari

al  4%,  senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il

tasso  contrattuale  alla  data  di  sottoscrizione  del contratto e,

comunque,  per  un  ammontare  non  superiore a quanto previsto dalle

condizioni contrattuali in essere.

  Il  provvedimento  si applica anche ai mutui che sono stati oggetto

di  operazioni  di rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge

28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

  La  differenza  tra  gli  importi  a carico del mutuatario ai sensi

dell'art.  2  comma  1  del  decreto-legge  n.  185/2008 e le rate da

corrispondere  ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, e' posta

a  carico dello Stato. E' previsto inoltre che, con provvedimento del

direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  siano definite le modalita'

tecniche per il pagamento della differenza.

  Nelle more della procedura di conversione del decreto-legge n. 185,

si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi per la

concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

Modalita' per la corresponsione del contributo.

  Il  contributo  dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione

dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009

-  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  da  1  a  3  del decreto-legge n.

185/2008 - viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo

per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.

  Le  rate  interessate  sono tutte quelle da corrispondere nel corso

del 2009.

  Il   criterio   di  calcolo  individuato  dalla  legge  si  applica

all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.

  La   banca   mutuante,   a   causa   di  difficolta'  di  carattere

organizzativo,  potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il

contributo  gia'  per  le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa

l'obbligo  di  adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi,

che  comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese

di febbraio 2009.

  Il  mutuatario  deve  naturalmente  essere  tenuto  indenne da ogni

effetto  di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere

accreditato  con  valuta  del  giorno  di  scadenza della rata cui e'

relativo.

  In   caso  di  mutui  che  sono  stati  oggetto  di  operazioni  di

cartolarizzazione  o di emissione di obbligazioni bancarie garantite,

ai  sensi  della  legge  30  aprile 1999, n. 130, il contributo viene

corrisposto  dalla  banca  cedente  (originator)  ovvero dal soggetto

incaricato  della  riscossione  dei  crediti  ceduti e dei servizi di

cassa e di pagamento (servicer).

   Roma, 29 dicembre 2008

                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli