TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008 , n. 151

   Testo  del  decreto-legge  2  ottobre  2008,  n.  151 (in Gazzetta
   Ufficiale -   serie   generale -  n.  231  del  2  ottobre  2008),
   coordinato  con  la  legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186
   (in  questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale alla  pag.  5),  recante:
   «Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati,
   di  contrasto  alla  criminalita'  organizzata  e all'immigrazione
   clandestina».
Avvertenza:
Il  testo  coordinato  qui  pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

  1.  All'articolo  6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle
seguenti: «ha effetto a decorrere dal (( 31 marzo 2009. ))»;
   b) al comma 5:
    1)  le  parole:  «entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.»  sono  sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal (( 31 marzo 2009. ))»;
    2)  dopo  il  primo  periodo,  e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Fino  al  ((31  marzo  2009  )) i predetti fornitori di servizi sono
autorizzati  a  conservare  i  dati  del  traffico telematico, di cui
all'articolo  6,  comma  1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
deroga  a  quanto  previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non
ancora cancellati.».

        
                    Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  109  (Attuazione  della
          direttiva  2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati
          generati  o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
          di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico o di
          reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
          2002/58/CE) come modificato dalla presente legge:
             «Art.  6  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Dall'attuazione  del  presente  decreto non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             2.  I  soggetti  pubblici  interessati  provvedono  agli
          adempimenti  derivanti dall'attuazione del presente decreto
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.
             3.  La  disposizione  dell'art.  132,  comma  1-bis, del
          Codice,  introdotta  dall'art.  2,  comma 1, lettera b), ha
          effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.
             4.  L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n.  144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31
          luglio 2005, n. 155, e' abrogato.
             5.  I  fornitori di servizi di comunicazione elettronica
          accessibili  al  pubblico  che offrono servizi di accesso a
          internet   (Internet   Access   Provider)   assicurano   la
          disponibilita'  e l'effettiva univocita' degli indirizzi di
          protocollo  internet a decorrere dal 31 marzo 2009. Fino al
          31   marzo  2009  i  predetti  fornitori  di  servizi  sono
          autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di
          cui  all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n.  144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31
          luglio  2005,  n.  155,  in  deroga  a  quanto previsto dal
          medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

        
      
                               Art. 2.

              Impiego del personale delle Forze armate

  1.  All'articolo  7-bis  del  decreto-legge  23 maggio 2008, n. 92,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Ai  fini  e  con  le medesime modalita' di cui al comma 1,
nelle  aree  ove  si  ritiene  necessario  assicurare, in presenza di
fenomeni  di  emergenza  criminale,  un  piu'  efficace controllo del
territorio  e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un
contingente (( non superiore )) a 500 militari delle Forze armate.»;
   ((  b)  al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
   c)  al  comma  4,  le parole: «del decreto di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis e 2». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di
          sicurezza pubblica) come modificato dalla presente legge:
             «Art.  7-bis  (Concorso delle Forze armate nel controllo
          del   territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed  eccezionali
          esigenze  di  prevenzione  della  criminalita', ove risulti
          opportuno  un  accresciuto  controllo  del territorio, puo'
          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
          personale   militare   appartenente   alle   Forze  armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente  addestrati  per  i  compiti  da svolgere.
          Detto  personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
          province  comprendenti  aree  metropolitane e comunque aree
          densamente  popolate,  ai sensi dell'art. 13 della legge 1°
          aprile  1981,  n.  121,  per  servizi di vigilanza a siti e
          obiettivi  sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
          in  concorso  e  congiuntamente  alle  Forze di polizia. Il
          piano  puo'  essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'.
             1-bis.  Ai  fini  e  con le medesime modalita' di cui al
          comma  1,  nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
          in  presenza  di  fenomeni  di emergenza criminale, un piu'
          efficace  controllo  del territorio e' autorizzato, fino al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate.
             2.  Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di  cui  ai  commi  1  e  1-bis e' adottato con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro della
          difesa,  sentito  il Comitato nazionale dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo di stato maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
             3.  Nell'esecuzione  dei  servizi  di cui al comma 1, il
          personale  delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
          carabinieri  agisce  con  le funzioni di agente di pubblica
          sicurezza  e  puo'  procedere  alla  identificazione e alla
          immediata  perquisizione  sul  posto  di persone e mezzi di
          trasporto  a  norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che  possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
          la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,  con esclusione delle
          funzioni    di    polizia    giudiziaria.    Ai   fini   di
          identificazione,  per  completare  gli  accertamenti  e per
          procedere  a  tutti  gli  atti  di  polizia giudiziaria, il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso  i  piu'  vicini  uffici  o comandi della Polizia di
          Stato  o  dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei confronti delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale.
             4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei commi 1,
          1-bis  e  2,  stabiliti  entro  il  limite di spesa di 31,2
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008 e 2009,
          comprendenti  le spese per il trasferimento e l'impiego del
          personale  e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
          lavoro  straordinario  e  di  un'indennita' onnicomprensiva
          determinata  ai  sensi  dell'art.  20  della legge 26 marzo
          2001,  n.  128,  e  comunque  non  superiore al trattamento
          economico  accessorio  previsto  per  le  Forze di polizia,
          individuati  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai  fini  del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
          programma  ''Fondi  di  riserva e speciali'' della missione
          ''Fondi  da  ripartire''  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2008,
          allo  scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
          euro  per  l'anno  2008  e  a 16 milioni di euro per l'anno
          2009,  l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e  a  8  milioni  di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno  2009,  l'accantonamento relativo al Ministero degli
          affari esteri.
             5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».

        
      
                             Art. 2-bis.
        Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto
                    alla criminalita' organizzata

  ((  1.  E'  disposto,  in  via  straordinaria, l'incremento, per un
importo  pari  a  30  milioni  di euro, del Fondo di rotazione per la
solidarieta'   alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  di  cui
all'articolo  1  della  legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a
valere  sulla  dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' per le
vittime  delle  richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo
18-bis  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44. All'attuazione del
presente  comma  si  provvede  con decreto del Ministro dell'interno,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  2.  Dopo  l'articolo  1  della  legge  22 dicembre 1999, n. 512, e'
inserito il seguente:
  «Art.  1-bis  (Altre  forme  eventuali  di  finanziamento). - 1. Il
Ministro  dell'interno,  con proprio decreto, puo' destinare al Fondo
una   quota   del   contributo   devoluto  annualmente  al  Fondo  di
solidarieta'  per  le vittime delle richieste estorsive e dell'usura,
di  cui  all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui
premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio dello Stato, nei rami
incendio,  responsabilita'  civile  diversi,  auto  rischi  diversi e
furto,  ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n.
44 del 1999». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 22
          dicembre  1999,  n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione
          per   la  solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo
          mafioso):
             «Art.  1  (Fondo  di  rotazione per la solidarieta' alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso).  - 1. E' istituito
          presso  il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per
          la  solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di
          seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
              a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi
          annue;
              b) dai rientri previsti dall'art. 2.»
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 18-bis della legge 23
          febbraio  1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime  delle richieste estorsive e
          dell'usura):
             «Art.  18-bis  (Diritto  di  surroga).  - 1. Il Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'art.  18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per
          le  vittime  dell'usura  di  cui  all'art. 14 della legge 7
          marzo  1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo
          unificato  e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli
          aventi   titolo,   nei   diritti   dei   medesimi  verso  i
          responsabili dei danni di cui alla presente legge.
             2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato
          dal concessionario di cui all'art. 19, comma 4.
             3.  Le  somme recuperate attraverso la surroga di ognuno
          dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono
          versate  dal  concessionario  in conto entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere riassegnate sul capitolo di spesa
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          riguardante  il  Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive e dell'usura.».

        
      
                             Art. 2-ter.
            Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512

  ((  1.  Alla  legge  22  dicembre  1999,  n. 512, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche
quando  la  sentenza  di  condanna  o  la  misura  di prevenzione o i
relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in
conseguenza  della  consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo
che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne
ha  cagionato  la morte, la qualita' di collaboratore di giustizia ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  e non sia intervenuta
revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per
cause imputabili al soggetto medesimo»;
   b)  all'articolo  6,  comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
   «c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda
o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento
penale  in  corso  o di una sentenza di condanna per uno dei reati di
cui  all'articolo  407,  comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale  nei  confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati
di cui al comma 1 dell'articolo 4;
   c-ter)  dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda
o  dell'evento  lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di
prevenzione,  di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni,  applicata  nei  confronti  del  soggetto  deceduto in
conseguenza   della  consumazione  dei  reati  indicati  al  comma  1
dell'articolo  4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di
una misura di prevenzione a termini della suddetta legge»;
   c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
  «Art.  7-bis  (Ulteriore  regolamento  di  attuazione).  -  1.  Con
regolamento  da  emanare  entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma
1,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno,   di   concerto   con   i   Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro,
della  salute  e  delle politiche sociali, sono adottate le opportune
modificazioni  al  regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:
   a)  la  sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della
ripetizione  delle  somme  gia' liquidate dal Comitato per effetto di
una  sentenza  di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso
in  cui  il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del
codice  di  procedura  penale,  abbia dichiarato estinto il reato per
morte del reo;
   b)   la   ripetizione  delle  somme  gia'  elargite  a  titolo  di
provvisionale,  quando,  a  seguito di estinzione del reato, l'azione
risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del
reo  si  sia  conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei
suoi successori». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riportano  gli  articoli  4  e  6  della legge 22
          dicembre  1999,  n.  512  (per  l'argomento  v.  nella nota
          all'art. 2-bis), come modificati dalla presente legge:
             «Art.  4  (Accesso  al  Fondo).  -  1.  Hanno diritto di
          accesso  al  Fondo,  entro  i  limiti  delle disponibilita'
          finanziarie  annuali dello stesso, le persone fisiche e gli
          enti  costituiti  parte  civile  nelle  forme  previste dal
          codice  di  procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
          successivamente  alla  data del 30 settembre 1982, sentenza
          definitiva   di   condanna   al   risarcimento  dei  danni,
          patrimoniali  e  non  patrimoniali,  nonche' alla rifusione
          delle  spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
          carico   di  soggetti  imputati,  anche  in  concorso,  dei
          seguenti reati:
              a)  del  delitto  di  cui  all'art.  416-bis del codice
          penale;
              b)  dei  delitti  commessi avvalendosi delle condizioni
          previste dal medesimo art. 416-bis;
              c)   dei   delitti   commessi   al  fine  di  agevolare
          l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
             2.  Hanno  altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
          limiti   delle  disponibilita'  finanziarie  annuali  dello
          stesso,  le  persone  fisiche  e  gli enti costituiti in un
          giudizio   civile,  nelle  forme  previste  dal  codice  di
          procedura  civile,  per  il  risarcimento dei danni causati
          dalla  consumazione  dei reati di cui al comma 1, accertati
          in   giudizio   penale,   nonche'  i  successori  a  titolo
          universale  delle  persone  a cui favore e' stata emessa la
          sentenza di condanna di cui al presente articolo.
             3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del
          Fondo  non  sussiste  quando  nei  confronti  delle persone
          indicate  nei  medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
          definitiva  di  condanna  per uno dei reati di cui all'art.
          407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
          e'  applicata  in via definitiva una misura di prevenzione,
          ai  sensi  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
          modificazioni.
             4.  Il  diritto  di  accesso  al  Fondo  non puo' essere
          esercitato  da coloro che, alla data di presentazione della
          domanda,  sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
          reati  di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
          di   procedura   penale,   o   ad   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
             4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4 si
          applicano  anche quando la sentenza di condanna o la misura
          di  prevenzione  o  i  relativi  procedimenti  in  corso si
          riferiscono  al  soggetto  deceduto  in  conseguenza  della
          consumazione  dei  reati  indicati al comma 1, salvo che lo
          stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
          ne  ha  cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
          giustizia  ai  sensi  delle vigenti disposizioni di legge e
          non  sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
          ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
          medesimo.».
             «Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).
          -  1.  La  corresponsione  delle  somme  richieste ai sensi
          dell'art.  5  e' disposta con deliberazione del Comitato di
          cui  all'art.  3  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          presentazione della domanda, previa verifica:
              a)   dell'esistenza,   in  favore  dell'istante,  della
          sentenza   di   condanna   e  della  legittimazione  attiva
          dell'istante;
              b)  dell'inesistenza,  alla data di presentazione della
          domanda,  di  un  procedimento  penale  in  corso  o di una
          sentenza  definitiva  di  condanna dell'istante per uno dei
          reati  di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
          di procedura penale;
              c)  dell'inesistenza,  alla data di presentazione della
          domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge
          31   maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,
          applicata  in  via definitiva nei confronti dell'istante, o
          di  un  procedimento  in  corso  per  l'applicazione di una
          misura di prevenzione.
              c-bis)  dell'inesistenza,  alla  data  di presentazione
          della  domanda  o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la
          morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza
          di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2,
          lettera  a),  del  codice di procedura penale nei confronti
          del  soggetto  deceduto  in conseguenza dei reati di cui al
          comma 1 dell'art. 4.
              c-ter)  dell'inesistenza,  alla  data  di presentazione
          della  domanda  o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la
          morte,  di  una misura di prevenzione, di cui alla legge 31
          maggio  1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata
          nei  confronti  del  soggetto deceduto in conseguenza della
          consumazione  dei  reati indicati al comma 1 dell'art. 4, o
          di  un  procedimento  in  corso  per  l'applicazione di una
          misura di prevenzione a termini della suddetta legge.
             2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti
          posti  a  base  della  richiesta  di  accesso  al Fondo, il
          Comitato  invita  l'interessato  a  fornire  documentazione
          integrativa  e  assume copie di atti e informazioni scritte
          dall'autorita'  giudiziaria  che ha pronunciato la sentenza
          di condanna.
             3.  Gli  organi  preposti  alla  gestione  del Fondo e i
          relativi  uffici  sono  tenuti  al  segreto  in  ordine  ai
          soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
             4.  Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
          agli  aventi  titolo,  nei  diritti  della  parte  civile o
          dell'attore  verso  il  soggetto condannato al risarcimento
          del  danno.  Tali  somme  rimangono  a  titolo definitivo a
          carico   del  Fondo  nel  caso  in  cui  questo  non  possa
          soddisfare  il  suo  diritto  nei  confronti  del  soggetto
          condannato  al  risarcimento del danno. Le somme recuperate
          attraverso  la  surroga  sono versate dal concessionario in
          conto   entrata   del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
          riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione
          del   Ministero   dell'interno,  riguardante  il  Fondo  di
          rotazione  per  la  solidarieta'  alle vittime dei reati di
          tipo mafioso.».

        
      
                           Art. 2-quater.
            Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302

  ((  1.  All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre
1990,  n.  302,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole: «il
soggetto  leso  risulti  essere» le parole: «, al tempo dell'evento,»
sono soppresse. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre
          1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e
          della   criminalita'  organizzata)  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  1  (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
          un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni
          riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi nel territorio
          dello   Stato   di   atti  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso
          non  abbia  concorso  alla  commissione degli atti medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice  di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
          fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
          invalidita'  riscontrata,  con  riferimento  alla capacita'
          lavorativa,  in  ragione  di  1,5  milioni  per  ogni punto
          percentuale.
             1-bis.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
          casi  in  cui  l'elargizione  sia  stata  gia'  richiesta o
          corrisposta da altro Stato.
             2.   L'elargizione   di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          corrisposta  a  chiunque subisca un'invalidita' permanente,
          per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza
          dello   svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di  fatti
          delittuosi  commessi  per  il perseguimento delle finalita'
          delle  associazioni  di  cui  all'art.  416-bis  del codice
          penale, a condizione che:
              a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
          del  fatto  delittuoso  lesivo  ovvero  di reati che con il
          medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
          procedura penale;
              b)  il  soggetto leso risulti essere del tutto estraneo
          ad   ambienti  e  rapporti  delinquenziali,  salvo  che  si
          dimostri  l'accidentalita'  del  suo coinvolgimento passivo
          nell'azione   criminosa   lesiva,  ovvero  risulti  che  il
          medesimo,  al  tempo  dell'evento, si era gia' dissociato o
          comunque   estraniato   dagli   ambienti   e  dai  rapporti
          delinquenziali cui partecipava.
             3.  La  medesima  elargizione  e'  corrisposta  anche  a
          chiunque  subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
          ferite  o  lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
          nel  territorio  dello Stato di operazioni di prevenzione o
          repressione  dei  fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
          condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
          attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
             4.  L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
          corrisposta  a  chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
          subisca  un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
          lesioni  riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
          e  legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
          casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
          ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
          ufficiali  ed  agenti  di  pubblica sicurezza, nel corso di
          azioni  od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
          nel territorio dello Stato.
             5.   Ai   fini   del  presente  articolo,  l'invalidita'
          permanente   che   comporti  la  cessazione  dell'attivita'
          lavorativa   o   del  rapporto  di  impiego  e'  equiparata
          all'invalidita'  permanente  pari  a  quattro  quinti della
          capacita' lavorativa.».

        
      
                          Art. 2-quinquies.
     Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti
            della vittima della criminalita' organizzata

  ((  1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti
per i superstiti sono concessi a condizione che:
   a)  il  beneficiario  non  risulti coniuge, affine o convivente di
soggetti  nei  cui  confronti  risulti  in  corso un procedimento per
l'applicazione  o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla
legge  31  maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di
soggetti  nei  cui  confronti risulti in corso un procedimento penale
per  uno  dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale;
   b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti  delinquenziali,  ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia'
dissociato   dagli   ambienti   e  dai  rapporti  delinquenziali  cui
partecipava.
  2.  Il  sopravvenuto  mutamento  delle  condizioni  previste  dagli
articoli  1  e  4  della  legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la
ripetizione integrale delle somme gia' corrisposte. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 20 ottobre
          1990,  n.  302  (per  l'argomento  v.  nella  nota all'art.
          2-quater):
             «Art.  4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti
          la  famiglia  di  colui  che  perda  la vita per effetto di
          ferite  o  lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
          delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta
          una  elargizione  complessiva, anche in caso di concorso di
          piu'  soggetti,  di  lire  150  milioni,  secondo  l'ordine
          fissato  dall'art.  6  della  legge 13 agosto 1980, n. 466,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n.
          720.
             2.  L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e' corrisposta
          altresi'  a  soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
          rapporto  di  coniugio,  che  risultino conviventi a carico
          della  persona  deceduta  negli  ultimi tre anni precedenti
          l'evento  ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
          all'uopo  posti,  nell'ordine  stabilito  dal citato art. 6
          della  legge  13  agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
          sorelle conviventi a carico.».
             -  Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
          n. 302 v. nei riferimenti normativi all'art. 2-quater.
             -  La  legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
          contro la mafia».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 51, comma 3-bis del
          codice di procedura penale:
             «Art.  51  (Uffici  del pubblico ministero. Attribuzioni
          del  procuratore  della  Repubblica  distrettuale). - 1.-3.
          (Omissis).
             3-bis.  Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
          600,  601,  602,  416-bis  e  630  del codice penale, per i
          delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
          predetto   art.   416-bis   ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
          articolo,  nonche'  per i delitti previsti dall'art. 74 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma   1,  lettera  a)  sono  attribuite  all'ufficio  del
          pubblico  ministero  presso  il tribunale del capoluogo del
          distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

        
      
                               Art. 3.

         Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina

  1.  Per  fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione
clandestina  anche  al  fine  di  garantire la piu' rapida attuazione
della  normativa  europea  in  materia attraverso l'ampliamento ed il
miglioramento   della   disponibilita'   ricettiva   dei   centri  di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' autorizzata la
spesa  di  euro  3.000.000  per  l'anno  2008, di euro 37.500.000 per
l'anno  2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000
a  decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed
euro  37.500.000  per  ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla
costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.
  2.  All'onere  derivante  dalla  disposizione  di cui al comma 1 si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del
fondo  speciale  di  parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  2008-2010,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e
speciali»   della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
  ((
=====================================================================
                        |  2008   |   2009   |    2010   |    2011
=====================================================================
Ministero della         |         |          |           |
giustizia               |       - | 7.193.000| 11.212.000|    290.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno  |3.000.000|30.307.000| 19.785.000| 19.785.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute  |       - |        - |  9.473.000|         -
---------------------------------------------------------------------
  Totale                |3.000.000| 37.500.00| 40.470.000| 20.075.000
  ))
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        
                    Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero):
             «Art.  14  (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
          e'   possibile   eseguire   con  immediatezza  l'espulsione
          mediante   accompagnamento   alla   frontiera   ovvero   il
          respingimento,  perche' occorre procedere al soccorso dello
          straniero,  accertamenti  supplementari  in ordine alla sua
          identita'   o   nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
          documenti  per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
          vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto idoneo, il questore
          dispone  che  lo  straniero  sia  trattenuto  per  il tempo
          strettamente necessario presso il centro di identificazione
          e  di  espulsione  piu'  vicino,  tra  quelli individuati o
          costituiti   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  i Ministri per la solidarieta' sociale e del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
             2.  Lo  straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
          tali  da  assicurare  la  necessaria assistenza ed il pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art.  2,  comma  6,  e'  assicurata  in  ogni  caso la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
             3.  Il  questore  del  luogo  in  cui si trova il centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente   competente,   per  la  convalida,  senza
          ritardo  e  comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
          del provvedimento.
             4.  L'udienza  per  la  convalida si svolge in camera di
          consiglio  con la partecipazione necessaria di un difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
          le  disposizioni  di  cui al sesto e al settimo periodo del
          comma  8, dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida,
          con  decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'art.  13 e dal presente articolo,
          escluso   il   requisito  della  vicinanza  del  centro  di
          identificazione  e  di  espulsione  di  cui  al  comma 1, e
          sentito  l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
          di  avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
          per  la  decisione. La convalida puo' essere disposta anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla  frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione.
             5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
          periodo    di    complessivi    trenta    giorni.   Qualora
          l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
          l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
          difficolta',  il  giudice,  su richiesta del questore, puo'
          prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice.
             5-bis.  Quando  non  sia  stato  possibile trattenere lo
          straniero   presso   un  centro  di  identificazione  e  di
          espulsione,  ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
          senza  aver  eseguito  l'espulsione  o il respingimento, il
          questore  ordina  allo  straniero di lasciare il territorio
          dello  Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e'
          dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
          conseguenze penali della sua trasgressione.
             5-ter.  Lo  straniero  che  senza giustificato motivo si
          trattiene   nel   territorio   dello  Stato  in  violazione
          dell'ordine  impartito  dal  questore  ai  sensi  del comma
          5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se
          l'espulsione  e'  stata  disposta per ingresso illegale sul
          territorio  nazionale  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,
          lettere  a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
          di  soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
          forza   maggiore,  ovvero  per  essere  stato  il  permesso
          revocato  o  annullato.  Si applica la pena dell'arresto da
          sei  mesi  ad  un  anno  se  l'espulsione e' stata disposta
          perche'  il  permesso  di  soggiorno  e' scaduto da piu' di
          sessanta  giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In
          ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
          di  espulsione  con  accompagnamento alla frontiera a mezzo
          della forza pubblica.
             5-quater.  Lo  straniero gia' espulso ai sensi del comma
          5-ter,  primo  periodo,  che  viene  trovato, in violazione
          delle  norme del presente testo unico, nel territorio dello
          Stato  e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
          l'ipotesi  riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma
          5-ter,  secondo  periodo, la pena e' la reclusione da uno a
          quattro anni.
             5-quinquies.  Per  i  reati  previsti  ai  commi 5-ter e
          5-quater  si  procede  con  rito  direttissimo.  Al fine di
          assicurare   l'esecuzione   dell'espulsione,   il  questore
          dispone  i  provvedimenti  di  cui  al comma 1. Per i reati
          previsti  dai  commi  5-ter,  primo  periodo, e 5-quater e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
             6.  Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma  5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
             7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
          efficaci  misure di vigilanza affinche' lo straniero non si
          allontani   indebitamente   dal   centro   e   provvede   a
          ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
          violata.
             8.  Ai  fini  dell'accompagnamento anche collettivo alla
          frontiera,   possono   essere   stipulate  convenzioni  con
          soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
          anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
          per stranieri.
             9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione
          e  dalle  norme  in  materia  di giurisdizione, il Ministro
          dell'interno   adotta   i   provvedimenti   occorrenti  per
          l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
          anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
          Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
          concessionari  di  aree,  strutture  e  altre installazioni
          nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
          deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
          di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Il   Ministro   dell'interno  promuove  inoltre  le  intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.».

        
      
                             Art. 3-bis.
     Norme in materia di indennita' spettanti ai giudici onorari
             di tribunale e ai vice procuratori onorari

  ((  1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988,  n.  449,  recante  norme  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ed  a quello a carico degli
imputati  minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
273, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  «1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98
per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno.
  1-bis.   Ai   giudici  onorari  di  tribunale  spetta  un'ulteriore
indennita'  di  euro  98 ove il complessivo impegno lavorativo per le
attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore»;
   b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di
euro  98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte
cumulativamente:
   a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e'
conferita la delega;
   b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a),
delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  2-bis.  Ai  vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita'
di  euro  98  ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo
svolgimento  di  una  o  piu'  attivita'  di cui al comma 2 superi le
cinque ore giornaliere.
  2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata
delle  udienze  e'  rilevata dai rispettivi verbali e la durata della
permanenza  in  ufficio  per l'espletamento delle attivita' di cui al
comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica».
  2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del Presidente
          della   Repubblica  22  settembre  1988,  n.  449,  recante
          l'approvazione     delle     norme     per    l'adeguamento
          dell'ordinamento  giudiziario al nuovo processo penale ed a
          quello  a carico degli imputati minorenni), come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  4.  -  1.  Ai giudici onorari di tribunale spetta
          un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte
          nello stesso giorno.
             1-bis.   Ai   giudici   onorari   di   tribunale  spetta
          un'ulteriore  indennita'  di  euro  98  ove  il complessivo
          impegno  lavorativo  per  le  attivita'  di  cui al comma 1
          superi le cinque ore.
             2.  Ai  vice  procuratori  onorari  spetta un'indennita'
          giornaliera  di  euro  98 per l'espletamento delle seguenti
          attivita', anche se svolte cumulativamente:
              a)  partecipazione  ad  una o piu' udienze in relazione
          alle quali e' conferita la delega;
              b)  ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla
          lettera  a),  delegabile a norma delle vigenti disposizioni
          di legge.
             2-bis.  Ai  vice procuratori onorari spetta un'ulteriore
          indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo
          necessario  per  lo  svolgimento di una o piu' attivita' di
          cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
             2-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1-bis e
          2-bis,  la  durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi
          verbali  e  la  durata  della  permanenza  in  ufficio  per
          l'espletamento  delle  attivita' di cui al comma 2, lettera
          b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica.
             3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2
          puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal
          Ministro  di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
          del   tesoro,   in  relazione  alla  variazione,  accertata
          dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai e impiegati, verificatasi nel triennio
          precedente.
             4.  La  spesa  relativa  gravera'  sul capitolo 1589 del
          bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
             5.  Sono  abrogati  gli  articoli  32, comma 2 e 208 del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

        
      
                               Art. 4.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.