DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008

  Riordino   della  disciplina  delle  Comunita'  montane,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»; art. 2, commi da 17 a 22;
  Visto,  in particolare, il comma 17, dell'art. 2 della citata legge
finanziaria,  cosi'  come  modificato  dall'art.  4-bis, comma 5, del
decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97, convertito con modificazioni
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, il quale dispone che le regioni,
al  fine  di  concorrere  agli  obiettivi di contenimento della spesa
pubblica,  entro  il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi,
sentiti   i  consigli  delle  autonomie  locali,  al  riordino  della
disciplina   delle  comunita'  montane,  ad  integrazione  di  quanto
previsto  dall'art.  27  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   in  modo  da  ridurre  a  regime  la  spesa  corrente  per  il
funzionamento  delle  comunita'  montane  stesse  per un importo pari
almeno  ad  un  terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma
16,  assegnata  per  l'anno  2007 all'insieme delle comunita' montane
presenti nella regione;
  Visto  il  comma  21,  del  sopra  richiamato  art.  2,  cosi' come
modificato  dal  comma  6  dell'art. 4-bis del decreto-legge 3 giugno
2008,  n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, in base al quale l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa  di  cui  al  comma  17 e' accertato, entro il 31 ottobre 2008,
sulla   base  delle  leggi  regionali  promulgate  e  delle  relative
relazioni   tecnico-finanziarie,   con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e
finanze  e  del  Ministro  per  gli  affari  regionali e le autonomie
locali, sentite le singole regioni interessate;
  Vista  la  nota  n.  0004384  del  7  maggio  2008, con la quale il
Ministero   dell'interno   ha  comunicato  che  le  quote  del  fondo
ordinario,  di  cui  all'art.  34,  comma  1, lettera a), del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  assegnate per l'anno 2007
all'insieme  delle  comunita'  montane  di ciascuna regione ammonta a
5.782.508,59  euro  per la regione Abruzzo,a 4.684.486,73 euro per la
regione  Basilicata,a  9.283.021,55  euro  per la regione Calabria, a
8.908.817,85 euro per la regione Campania, a 4.914.764,77 euro per la
regione Emilia Romagna, a 5.208.667,37 euro per la regione Liguria, a
13.037.511,38  euro per la regione Lombardia, a 3.969.014,63 euro per
la  regione  Marche,  a  2.924.741,48  euro  per la regione Molise, a
10.831.501,69  euro  per la regione Piemonte, a 5.709.843,59 euro per
la regione Toscana e a 4.750.169,08 euro per la regione Umbria;
  Vista la legge della regione Abruzzo 27 giugno 2008, n. 10, recante
«Riordino  delle  comunita'  montane  abruzzesi  e  modifiche a leggi
regionali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;
  Vista  la  legge  della  regione  Basilicata 27 giugno 2008, n. 11,
recante  «Norme  di  riordino  territoriale degli enti locali e delle
funzioni  intermedie  anche  in  applicazione della legge 24 dicembre
2007,   n.   244   (finanziaria   2008)»   e  la  relativa  relazione
tecnico-finanziaria;
  Vista  la  legge  della  regione  Calabria  10  luglio 2008, n. 20,
recante  «Riordino  istituzionale  delle  comunita'  montane ai sensi
dell'art.  2,  commi 17 e 18, della legge n. 244/2007. Modifiche alla
legge  regionale  19  marzo  1999,  n.  4»  e  la  relativa relazione
tecnico-finanziaria;
  Vista  la  legge  della  regione Campania 30 settembre 2008, n. 12,
recante «Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunita' montane» e la
relativa relazione tecnico-finanziaria;
  Vista  la legge della regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10,
recante   «Misure   per   il   riordino  territoriale,  l'autoriforma
dell'amministrazione  e  la  razionalizzazione  delle  funzioni» e la
relativa relazione tecnico-finanziaria;
  Vista  la legge della regione Liguria 4 luglio 2008, n. 24, recante
«Disciplina  di  riordinino delle Comunita' montane, disposizioni per
lo  sviluppo  della  cooperazione  intercomunale e norme a favore dei
piccoli Comuni» e la relativa relazione tecnico- finanziaria;
  Vista  la  legge  della  regione  Lombardia  27 giugno 2008, n. 19,
recante «Riordino delle Comunita' montane della Lombardia, disciplina
delle  unioni  dei comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato
di   funzioni   e   servizi   comunali»   e   la  relativa  relazione
tecnico-finanziaria;
  Vista  la  legge della regione Marche 1 luglio 2008, n. 18, recante
«Norme  in  materia  di Comunita' montane e di esercizio associato di
funzioni    e    servizi    comunali»   e   la   relativa   relazione
tecnico-finanziaria;
  Vista  la legge della regione Molise 27 giugno 2008, n. 19, recante
«Riordino  delle  Comunita' montane secondo i principi e le finalita'
di  cui  all'art.  2,  commi  17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 244» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;
  Vista la legge della regione Piemonte 1 luglio 2008, n. 19, recante
«Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
(testo  unico  delle  leggi  sulla montagna)» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
  Vista  la  legge  della  regione  Toscana  26  giugno. 2008, n. 37,
recante  «Riordino  delle  Comunita' montane» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
  Vista  la legge della regione Umbria 12 giugno 2008, n. 10, recante
«Misure  di  razionalizzazione  in  materia  di  Comunita' montane in
attuazione  dei  principi  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle
leggi  regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26
marzo 2008, n. 5» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;
  Vista   la   lettera   dell'Ufficio   legislativo   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  n.  2070/Varie/12379 del 27 ottobre
2008, di trasmissione della nota n. 0125447 della Ragioneria Generale
dello  Stato  del  24  ottobre  2008  nella  quale  si  evidenzia che
dall'attivita'   di   verifica  svolta  e'  emerso  il  conseguimento
dell'obiettivo  minimo  di  riduzione di spesa da parte delle regioni
che hanno legiferato;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  17, della sopra
richiamata  legge  finanziaria,  la  riduzione  a  regime della spesa
corrente per il funzionamento delle comunita' montane deve consistere
in  un importo pari almeno ad un terzo del fondo ordinario suddetto e
quindi  corrispondente  per ciascuna regione a: 1.927.502,86 euro per
la  regione  Abruzzo,  1.561.495,58  euro  per la regione Basilicata,
3.094.340,52  euro  per la regione Calabria, 2.969.605,95 euro per la
regione  Campania,  1.638.254,92  euro per la regione Emilia Romagna,
1.736.222,46  euro  per  la regione Liguria, 4.345.837,13 euro per la
regione   Lombardia,   1.323.004,88   euro  per  la  regione  Marche,
974.913,83  euro  per  la  regione  Molise,  3.610.500,56 euro per la
regione   Piemonte,  1.903.281,20  euro  per  la  regione  Toscana  e
1.583.389,69 euro per la regione Umbria;
  Accertato  che  le  leggi  regionali  adottate  hanno conseguito il
risparmio di spesa richiesta;
  Tenuto  conto  che  le  regioni  Lazio,  Puglia  e Veneto non hanno
provveduto  ad  adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge
24 dicembre 2007 n. 244, cosi' come modificato dall'art. 4-bis, comma
5,   del   decreto-legge   3  giugno  2008,  n.  97,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  2  agosto 2008, n. 129, proprie leggi di
riordino  della  disciplina  delle comunita' montane, nel termine ivi
previsto;
  Sentite le regioni interessate;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e del
Ministro per i rapporti con le regioni;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  Per  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania, Emilia
Romagna,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Molise,  Piemonte, Toscana e
Umbria e' accertata la riduzione a regime della spesa corrente per il
funzionamento  delle  comunita'  montane, ai sensi dell'art. 2, comma
21,  per  un importo pari ad un terzo della quota del fondo ordinario
di  cui  all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle
Comunita' Montane presenti in ogni regione.

        
      
                               Art. 2.


  Per  le  citate  regioni  Lazio,  Puglia  e Veneto si producono gli
effetti del comma 20 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 19 novembre 2008

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

              Il Ministro per i rapporti con le regioni
                                Fitto