INPS

Presidio unificato Previdenza agricola

Circolare 26.11.2008 n.102

Comma 65, art. 1, legge 24dicembre 2007, n. 247- sostituzione del comma 6 art. 21 legge 23 luglio 1991, n. 223

  1. Premessa

  2. Portata della norma

  3. Gestione Aziende calamitose

  4. Adempimenti delle sedi


Premessa


Il comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991, n.223 fino al 31 12 2007 ha previsto che agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 che siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente.

Il beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell’anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.Il Ministero competente ha precisato che la condizione si realizza anche nei confronti dei lavoratori che hanno lavorato presso aziende colpite da calamità.

Si evidenzia che il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, all’art. 6, ha disposto che le Regioni “delimitino” i territori nel caso in cui le aziende abbiano diritto alle provvidenze “compensative” previste dal medesimo D.lgs. e che il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiari entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l’esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze a base della richiesta.

La norma non interessava, quindi, i territori calamitosi in cui le produzioni e le strutture agricole sono ammesse alla “assicurazione agevolata”.

A sanare tale carenza è intervenuto il co. 1079, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale ha previsto che per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

Saranno, perciò, le singole regioni a delimitare le aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale.

Il comma 65, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247 — norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007, su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale - ha sostituito il comma 6 dell’art. 23, legge 23 luglio 1991, n.223 e ha previsto che il requisito di accesso al beneficio, non sia più collegato alla residenza nei territori colpiti da calamità, bensì riferito alle aziende operanti nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche inserite nel Piano assicurativo.

Portata della norma

Il comma 65, art. 1della Legge in esame ha sostituito il comma 6 dell’art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 modificando sostanzialmente la normativa relativa al riconoscimento dei benefici in conseguenza degli eventi calamitosi.

Il comma prevede che “Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».


La norma novellata pertanto riconosce al lavoratore:


a) lo stesso numero di giornate prestate nell’anno precedente presso l’azienda che ha subito i danni da calamità.

Per il riconoscimento del beneficio assicurativo nei confronti dei lavoratori agricoli introduce le seguenti condizioni:


- il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice civile;

- l’impresa agricola deve ricadere in comune calamitoso;

- il comune calamitoso deve essere delimitato ai sensi dell’art. 1 comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni”);

- le avversità atmosferiche devono essere comprese nel piano assicurativo agricolo;

- l’impresa agricola deve aver beneficiato degli interventi di cui all’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il citato comma 3 prevede le seguenti tipologie di intervento:


a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;


b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;


c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.


Considerato che la norma individua le aziende ricadenti nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo, l’intervento che è possibile attivare è solamente quello della lettera a) del citato art. 1 comma 3.

Tuttavia dall’esame della tipologia di intervento da attìvare si evince che per individuare l’azienda che ha subito la calamità la sola misura di cui alla lettera a), non è sufficientemente indicativa se l’azienda è stata effettivamente colpita da calamità trattandosi di un incentivo ex ante.

In tale circostanza l’azienda che ha attivato la procedura citata dalla lettera a) per essere etichettata come “impresa agricola sita in comune calamitoso” deve aver avuto anche il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione.


Gestione aziende calamitose

Per la gestione delle imprese che hanno subito danni per calamità i cui riflessi esplicano sui lavoratori agricoli a tempo determinato verrà opportunamente rilasciata apposita procedura fruibile da Internet con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del DMAg-Unico.


La procedura conterrà la seguente dichiarazione:


La sottoscritta impresa agricola dichiara di aver attivato le procedure di cui alla alI’art. 1, comma 3, lettera a del D.lgs 1O2/2004 per l’evento verificatosi dal………….. al………………. codice ISTAT Provincia……………, Codice ISTAT Comune……………….. e di aver ottenuto/richiesto il rimborso dei danni subiti.


Considerato che il beneficio di cui al comma 6, art. 21 legge 23 luglio 1991, n.223 opera anche nei riguardi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, la medesima dichiarazione dovrà essere presentata, su modulo cartaceo (allegato 1) dai concedenti qualora risultino operare in un comune colpito dagli eventi inseriti nel piano assicurativo annuale ed abbiano attivato le procedure di rimborso.


Adempimenti delle Sedi

Dall’anno 2009 in conseguenza di quanto novellato non sarà più predisposta la circolare centralizzata che riepilogava i Decreti del Ministero.


Sarà cura delle Sedi Regionali contattare le Regioni per l’indicazione delle aree delimitate, ciò al fine di monitorare le dichiarazioni pervenute telematicamente.


Le sedi provvederanno inoltre ad acquisire nell’apposita procedura le istanze presentate dai concedenti.


Il Direttore generale


Crecco