MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


DECRETO 5 agosto 2008

Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                  dell'Organizzazione giudiziaria,
                     del personale e dei servizi
                    del Ministero della giustizia

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto   l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle
discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia,   il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita' di
trasferta   degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla  variazione
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di
impiegati,   accertata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica  e
verificatasi nell'ultimo triennio;
  Visti  gli  articoli  133  e  142  del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli  26  e  35  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3  del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.
115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008, e' pari a +7.3;
  Visto  il  decreto  interdirigenziale  del 17 luglio 2008, relativo
all'ultima  variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  1.  L'indennita', di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
   a) fino a 6 chilometri € 1,57;
   b) fino a 12 chilometri € 2,90;
   c) fino a 18 chilometri € 3,93;
   d)  oltre  i  18  chilometri,  per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione  superiore  a  3  chilometri  di  percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,84.
  2.  L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per
il  viaggio  di  andata  e  ritorno  per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
   a) fino a 10 chilometri € 0,43;
   b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,06;
   c) oltre i 20 chilometri € 1,57.

                               Art. 2.

  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 2008

                                                 Il capo Dipartimento
                                                       Castelli


Il Ragioniere generale
      dello Stato
         Canzio