GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


DELIBERAZIONE 6 novembre 2008

  Codice  di  deontologia  e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Deliberazione n. 60).
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo
e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta
destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
  Visti  gli  articoli  12  e  154, comma 1, lettera e) del Codice in
materia  di  protezione  dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196),  i  quali  attribuiscono  al  Garante  il compito di promuovere
nell'ambito   delle   categorie   interessate,   nell'osservanza  del
principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali,  la  sottoscrizione  di  codici  di deontologia e di buona
condotta  per  determinati  settori,  verificarne la conformita' alle
leggi  e  ai  regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti  interessati  e  contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
  Visto  l'art.  135  del  Codice  con il quale e' stato demandato al
Garante  il  compito  di promuovere la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge
7  dicembre  2000,  n. 397 o per far valere o difendere un diritto in
sede  giudiziaria,  in  particolare  da  liberi  professionisti  o da
soggetti   che  esercitano  un'attivita'  di  investigazione  privata
autorizzata in conformita' alla legge;
  Vista la deliberazione n. 31-bis del 20 luglio 2006 con la quale il
Garante  ha  adottato  in  base all'art. 156, comma 3, lettera a) del
Codice  il  regolamento  n.  2/2006  concernente  la procedura per la
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
  Vista  la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 marzo 2006, con la
quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del predetto codice di
deontologia e di buona condotta;
  Viste  le  comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato
provvedimento   con  le  quali  soggetti  pubblici  e  privati  hanno
manifestato  la volonta' di partecipare all'adozione di tale codice e
rilevato  che  si  e'  anche  formato  un  apposito  gruppo di lavoro
composto  da rappresentanti dei predetti soggetti, ai sensi dell'art.
4 del predetto regolamento n. 2/2006;
  Considerato  che  il  testo  del  codice  di deontologia e di buona
condotta e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua
pubblicazione  sul  sito  Internet  di  questa  Autorita',  resa nota
tramite  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
dell'8  aprile  2008,  n.  83,  al  fine  di  favorire  il piu' ampio
dibattito  e  di  permettere  la raccolta di eventuali osservazioni e
integrazioni   al  testo  medesimo  da  parte  di  tutti  i  soggetti
interessati;
  Viste  le  osservazioni  pervenute  a  seguito  di tale avviso e le
modifiche  apportate  allo  schema del codice, poi sottoscritto il 27
ottobre 2008;
  Constatata  la  conformita'  del  codice  di deontologia e di buona
condotta  alle  leggi  e  ai  regolamenti anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 12 del Codice;
  Visto  il verbale della riunione collegiale del 2 ottobre 2008 e il
successivo  verbale  di  sottoscrizione  del  predetto  codice del 27
ottobre 2008;
  Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di
deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per
la  liceita'  e  la  correttezza  del  trattamento dei dati personali
effettuato  da  soggetti  privati  e  pubblici (art. 12, comma 3, del
Codice);
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 2, del Codice e
dell'art.  9  del  menzionato  regolamento  n.  2/2006,  il codice di
deontologia  e  di  buona  condotta deve essere pubblicato a cura del
Garante  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e, con
decreto  del  Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al
medesimo Codice;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
  Tutto cio' premesso il Garante;
                               Dispone
  la  trasmissione  del codice di deontologia e di buona condotta per
il   trattamento  dei  dati  personali  effettuato  per  svolgere  le
investigazioni  difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o
per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in  sede giudiziaria, in
particolare  da  liberi  professionisti  o da soggetti che esercitano
un'attivita'  di  investigazione  privata  autorizzata in conformita'
alla legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato,
quale  parte  integrante  della  presente  deliberazione, all'Ufficio
pubblicazione  leggi  e  decreti del Ministero della giustizia per la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche'   al   Ministro   della   giustizia   per   essere  riportato
nell'Allegato A) al Codice.
   Roma, 6 novembre 2008
                       Il Presidente: Pizzetti
                     Il relatore: Chiaravalloti
                 Il segretario generale: Buttarelli

        
      
                                                             Allegato

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
   personali  effettuato  per svolgere investigazioni difensive o per
   far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

                              Preambolo
   I  sottoindicati  soggetti  sottoscrivono  il  presente  codice di
deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:
    1.  diversi  soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti
avvocati  iscritti  nei  relativi  albi  e  registri  e  chi esercita
un'attivita'  di  investigazione  privata  autorizzata in conformita'
alla  legge,  utilizzano  dati  di  carattere  personale per svolgere
investigazioni  difensive  collegate  a  un procedimento penale (l. 7
dicembre  2000,  n.  397)  o, comunque, per far valere o difendere un
diritto   in   sede   giudiziaria.   L'utilizzo  di  questi  dati  e'
imprescindibile  per  garantire  una  tutela  piena  ed effettiva dei
diritti,  con  particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto
alla   prova:  un'efficace  tutela  di  questi  due  diritti  non  e'
pregiudicata,  ed  e'  anzi  rafforzata, dal principio secondo cui il
trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le liberta'
fondamentali e la dignita' delle persone interessate, con particolare
riferimento  alla  riservatezza, all'identita' personale e al diritto
alla protezione dei dati personali (articoli 1 e 2 del Codice);
    2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal
presente  codice  deontologico  non possono trovare applicazione se i
dati  sono trattati per finalita' diverse da quelle di cui all'art. 1
del presente codice;
    3.  consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del
diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti
soggetti  avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle
loro   attivita'   professionali,   in   particolare   rispetto  alle
informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Cio', al
fine  di  valorizzare  le peculiarita' delle attivita' di ricerca, di
acquisizione,   di  utilizzo  e  di  conservazione  dei  dati,  delle
dichiarazioni  e  dei  documenti  a  fini  difensivi,  specie in sede
giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono
a  volte  sviluppate  e  che hanno portato anche a ipotizzare inutili
misure   protettive  non  previste  da  alcuna  disposizione  e  anzi
contrastanti  con  ordinarie  esigenze  di funzionalita'. Il primario
interesse  al  legittimo  esercizio del diritto di difesa deve essere
rispettato   in   ogni  sede,  anche  in  occasione  di  accertamenti
ispettivi,  tenendo altresi' conto dei limiti normativi all'esercizio
dei  diritti dell'interessato (articoli 7, 8 e 9 del Codice) previsti
per finalita' di tutela del diritto di difesa;
    4.  il  trattamento  dei  dati per l'attivita' di difesa concorre
alla  formazione  permanente  del  professionista e contribuisce alla
realizzazione  di  un  patrimonio di precedenti giuridici che perdura
nel   tempo,  per  ipotizzabili  necessita'  di  difesa,  anche  dopo
l'estinzione  del  rapporto  di  mandato,  oltre a essere espressione
della propria attivita' professionale;
    5.  norme  di  legge  e  provvedimenti  attuativi  prevedono gia'
garanzie  e  accorgimenti  da  osservare  per  la protezione dei dati
personali  utilizzati  per  far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria  o  per  svolgere investigazioni difensive. Tali cautele,
che  non  vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno gia' permesso
di  chiarire,  ad  esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere
informazioni   personali   senza   consenso  e  senza  una  specifica
informativa, e che e' legittimo utilizzarle in modo proporzionato per
esigenze  di  difesa  anche quando il procedimento civile o penale di
riferimento  non  sia  ancora  instaurato.  I predetti accorgimenti e
garanzie    possono    comportare,    se    non    sono   rispettati,
l'inutilizzabilita' dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice).
Essi riguardano, in particolare:
     a)  l'informativa agli interessati, che puo' non comprendere gli
elementi  gia'  noti  alla  persona che fornisce i dati e puo' essere
caratterizzata  da  uno  stile  colloquiale  e  da formule sintetiche
adatte  al  rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque,
alla  prestazione professionale; essa puo' essere fornita, anche solo
oralmente  e,  comunque,  una  tantum  rispetto al complesso dei dati
raccolti  sia  presso  l'interessato,  sia  presso  terzi.  Cio', con
possibilita'  di  omettere  l'informativa  stessa per i dati raccolti
presso  terzi,  qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo
strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente
che  non  sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un
rilevamento  lecito  a  distanza,  soprattutto quando non sia tale da
interagire  direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lettera
b) del Codice);
     b)  il  consenso  dell'interessato,  che  non  va  richiesto per
adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresi', per i dati
anche  di  natura  sensibile  utilizzati  per perseguire finalita' di
difesa  di  un diritto anche mediante investigazioni difensive. Cio',
sia  per  i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede
amministrativa,  di  arbitrato  o  di  conciliazione,  sia nella fase
propedeutica  all'instaurazione  di  un  eventuale giudizio, anche al
fine  di  verificare  con  le  parti se vi sia un diritto da tutelare
utilmente  in  sede  giudiziaria,  sia  nella  fase  successiva  alla
risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro
avere  cura  di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il principio del «pari rango», il
quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende
tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, e' «di rango pari
a  quello  dell'interessato,  ovvero  consistente in un diritto della
personalita'   o   in   altro   diritto  o  liberta'  fondamentale  e
inviolabile» (articoli 24, comma 1, lettera f) e 26, comma 4, lettera
c)  del  Codice;  aut.  gen.  nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Provv. del
Garante del 9 luglio 2003);
     c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti
da  parte  dell'interessato  rispetto al trattamento dei dati stessi;
diritti per i quali e' previsto, per legge, un possibile differimento
nel  periodo  durante  il quale, dal loro esercizio, puo' derivare un
pregiudizio   effettivo   e   concreto   per   lo  svolgimento  delle
investigazioni  difensive  o  per  l'esercizio  del  diritto  in sede
giudiziaria (art. 8, comma 2, lettera e) del Codice);
     d)  il  flusso  verso  l'estero  dei  dati  trasferiti  solo per
finalita' di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a
cio'  strettamente  necessario, trasferimento che non e' pregiudicato
ne'  verso Paesi dell'Unione europea, ne' verso Paesi terzi (articoli
42 e 43, comma 1, lettera e) del Codice);
     e)  la  notificazione  dei trattamenti, che non e' richiesta per
innumerevoli   trattamenti  di  dati  effettuati  per  far  valere  o
difendere   un   diritto   in   sede   giudiziaria,  o  per  svolgere
investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo
2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004);
     f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del
trattamento,  considerata  la  facolta'  di avvalersi di soggetti che
possono  utilizzare  legittimamente  i dati (colleghi, collaboratori,
corrispondenti,   domiciliatari,   sostituti,   periti,  ausiliari  e
consulenti  che  non  rivestano  la qualita' di autonomi titolari del
trattamento: articoli 29 e 30 del Codice);
     g)  i  dati  particolari quali quelli genetici, per i quali sono
previste  gia' alcune cautele in particolare per cio' che riguarda il
principio  di  proporzionalita', le misure di sicurezza, il contenuto
dell'informativa  agli  interessati  e la manifestazione del consenso
(art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007);
     h)  l'informatica  giuridica ai sensi degli articoli 51 e 52 del
Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato
opportune  cautele  per  tutelare  gli interessati senza pregiudicare
l'informazione scientifico-giuridica;
     i)  l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti
contenuti  in  pubblici  registri,  elenchi,  albi,  atti o documenti
conoscibili  da  chiunque,  nonche'  in  banche  di  dati, archivi ed
elenchi,  ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono
essere  estratte  lecitamente  informazioni  personali  riportate  in
certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
   6.  rispetto  a questo quadro, il presente codice individua alcune
regole  complementari  di  comportamento  le  quali costituiscono una
condizione   essenziale   per   la  liceita'  e  la  correttezza  del
trattamento  dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli
illeciti  disciplinari;  esse non pregiudicano, quindi, la distinta e
autonoma  valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte
adottate   al  riguardo  dai  competenti  organismi  di  settore,  in
particolare   rispetto  al  codice  deontologico  forense.  Peraltro,
l'inosservanza  di  quest'ultimo  puo' assumere rilievo ai fini della
valutazione  della  liceita'  e  correttezza del trattamento dei dati
personali;
   7.  utile  supporto  alla  protezione  dei  dati proviene anche da
ulteriori  principi  gia'  riconosciuti,  in  materia,  dal codice di
procedura  penale  e  dallo  stesso  codice  deontologico forense (in
particolare,   per   quanto   riguarda  il  dovere  di  segretezza  e
riservatezza,  anche  nei  confronti di ex clienti, la rivelazione di
notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione
al  pubblico  del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui
tra  avvocati  e  la  corrispondenza  tra colleghi), nonche' da altre
regole  di  comportamento individuate dall'Unione delle camere penali
italiane  o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice
deontologico.
                               Capo I
                          Principi generali
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.  Le  disposizioni  del presente codice devono essere rispettate
nel   trattamento  di  dati  personali  per  svolgere  investigazioni
difensive   o   per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in  sede
giudiziaria,  sia  nel  corso  di  un  procedimento,  anche  in  sede
amministrativa,  di  arbitrato  o  di  conciliazione,  sia nella fase
propedeutica  all'instaurazione  di  un eventuale giudizio, sia nella
fase successiva alla sua definizione, da parte di:
    a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o
ai   relativi  registri,  sezioni  ed  elenchi,  i  quali  esercitino
l'attivita'  in  forma individuale, associata o societaria svolgendo,
anche   su   mandato,  un'attivita'  in  sede  giurisdizionale  o  di
consulenza  o  di  assistenza  stragiudiziale,  anche  avvalendosi di
collaboratori,  dipendenti o ausiliari, nonche' da avvocati stranieri
esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
    b)  soggetti  che,  sulla base di uno specifico incarico anche da
parte  di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in
conformita'  alla legge attivita' di investigazione privata (art. 134
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento
del c.p.p.).
   2.  Le  disposizioni del presente codice si applicano, altresi', a
chiunque tratti dati personali per le finalita' di cui al comma 1, in
particolare   a   altri  liberi  professionisti  o  soggetti  che  in
conformita'  alla legge prestino, su mandato, attivita' di assistenza
o consulenza per le medesime finalita'.
                               Capo II
                  Trattamenti da parte di avvocati
                               Art. 2.
                      Modalita' di trattamento
   1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei
dati personali secondo le modalita' che risultino piu' adeguate, caso
per  caso,  a  favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti,
delle  liberta'  e  della  dignita'  degli  interessati, applicando i
principi  di  finalita', necessita', proporzionalita' e non eccedenza
sulla  base  di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica
delle  garanzie  previste,  nonche'  di  un'analisi della quantita' e
qualita' delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.
   2.  Le  decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono
adottate  dal  titolare del trattamento il quale resta individuato, a
seconda dei casi, in:
    a) un singolo professionista;
    b)  una  pluralita' di professionisti, codifensori della medesima
parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano
stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali
consulenti o domiciliatari;
    c)   un'associazione   tra   professionisti  o  una  societa'  di
professionisti.
   3.  Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto
agli  incaricati  del  trattamento da designare e ai responsabili del
trattamento prescelti facoltativamente (articoli 29 e 30 del Codice),
sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalita' che tali
soggetti  devono  osservare,  a  seconda  del loro ruolo di sostituto
processuale,  di  praticante  avvocato  con  o  senza abilitazione al
patrocinio,  di  consulente  tecnico  di parte, perito, investigatore
privato  o  altro  ausiliario che non rivesta la qualita' di autonomo
titolare  del  trattamento,  nonche'  di  tirocinante,  stagista o di
persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.
   4. Specifica attenzione e' prestata all'adozione di idonee cautele
per  prevenire  l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza
di dati in caso di:
    a)  acquisizione  anche  informale  di  notizie, dati e documenti
connotati  da  un  alto  grado  di  confidenzialita'  o  che  possono
comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
    b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
    c)  esercizio  contiguo  di attivita' autonome all'interno di uno
studio;
    d)  utilizzo di dati di cui e' dubbio l'impiego lecito, anche per
effetto del ricorso a tecniche invasive;
    e)  utilizzo  e  distruzione  di  dati  riportati  su particolari
dispositivi    o   supporti,   specie   elettronici   (ivi   comprese
registrazioni   audio/video),   o   documenti   (tabulati  di  flussi
telefonici  e  informatici,  consulenze tecniche e perizie, relazioni
redatte da investigatori privati);
    f)  custodia  di  materiale  documentato, ma non utilizzato in un
procedimento  e  ricerche  su  banche  dati  a uso interno, specie se
consultabili  anche  telematicamente  da uffici dello stesso titolare
del trattamento situati altrove;
    g)  acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si
abbia titolo per ottenerli;
    h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.
   5.  Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in
sede  giurisdizionale,  cio' puo' avvenire anche prima della pendenza
di un procedimento, sempreche' i dati medesimi risultino strettamente
funzionali  all'esercizio  del  diritto  di difesa, in conformita' ai
principi  di proporzionalita', di pertinenza, di completezza e di non
eccedenza rispetto alle finalita' difensive (art. 11 del Codice).
   6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:
    a)  i  dati  personali  contenuti  in pubblici registri, elenchi,
albi,  atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche di
dati,  archivi  ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile,
dai  quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali
riportate  in  certificazioni  e  attestazioni  utilizzabili  a  fini
difensivi;
    b)  atti,  annotazioni,  dichiarazioni  e  informazioni acquisite
nell'ambito  di  indagini  difensive,  in  particolare ai sensi degli
articoli  391-bis,  391-ter  e  391-quater  del  codice  di procedura
penale,  evitando  l'ingiustificato  rilascio  di copie eventualmente
richieste.  Se  per  effetto di un conferimento accidentale, anche in
sede  di  acquisizione  di  dichiarazioni e informazioni ai sensi dei
medesimi  articoli  391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati
eccedenti  e  non  pertinenti rispetto alle finalita' difensive, tali
dati,  qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un
unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.
                               Art. 3.
                          Informativa unica
   1.  L'avvocato  puo'  fornire in un unico contesto, anche mediante
affissione  nei  locali  dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione
sul  proprio  sito  Internet,  anche utilizzando formule sintetiche e
colloquiali,  l'informativa  sul trattamento dei dati personali (art.
13  del  Codice)  e  le  notizie  che  deve  indicare  ai sensi della
disciplina sulle indagini difensive.
                               Art. 4.
               Conservazione e cancellazione dei dati
   1.  La  definizione  di un grado di giudizio o la cessazione dello
svolgimento  di  un incarico non comportano un'automatica dismissione
dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di
mandato,  atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle
investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in
copia  e  anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in
relazione   a  ipotizzabili  altre  esigenze  difensive  della  parte
assistita  o  del  titolare  del  trattamento, ferma restando la loro
utilizzazione   in  forma  anonima  per  finalita'  scientifiche.  La
valutazione  e' effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se
e'  prevista  una conservazione per adempiere a un obbligo normativo,
anche  in  materia  fiscale  e  di contrasto della criminalita', sono
custoditi   i   soli  dati  personali  effettivamente  necessari  per
adempiere al medesimo obbligo.
   2.  Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense
in  ordine  alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da
questi  ricevuti,  e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge,
e'   consentito,   previa   comunicazione   alla   parte   assistita,
distruggere,  cancellare  o  consegnare  all'avente diritto o ai suoi
eredi  o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli
affari trattati e le relative copie.
   3.  In  caso  di  revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del
patrocinio,  la documentazione acquisita e' rimessa, in originale ove
detenuta  in  tale forma, al difensore che subentra formalmente nella
difesa.
   4.  La  titolarita'  del  trattamento  non cessa per il solo fatto
della  sospensione  o cessazione dell'esercizio della professione. In
caso  di  cessazione  anche  per  sopravvenuta  incapacita' e qualora
manchi  un  altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura
dell'affare,  la  documentazione dei fascicoli degli affari trattati,
decorso  un  congruo  termine  dalla  comunicazione all'assistito, e'
consegnata  al  Consiglio  dell'ordine  di appartenenza ai fini della
conservazione per finalita' difensive.
                               Art. 5.
                 Comunicazione e diffusione di dati
   1.  Nei  rapporti  con  i  terzi  e  con  la stampa possono essere
rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario
per  finalita' di tutela dell'assistito, ancorche' non concordato con
l'assistito   medesimo,  nel  rispetto  dei  principi  di  finalita',
liceita',  correttezza, indispensabilita', pertinenza e non eccedenza
di  cui  al  Codice  (art.  11), nonche' dei diritti e della dignita'
dell'interessato  e  di  terzi,  di  eventuali divieti di legge e del
codice deontologico forense.
                               Art. 6.
   Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
   1.  In  occasione  di  accertamenti  ispettivi  che  lo riguardano
l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Codice che
vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense
o  un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
   2.  In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei
dati  di  traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai
sensi degli articoli 8, comma 2, lettera f) e 24, comma 1, lettera f)
del   Codice,   l'avvocato   attesta   al  fornitore  di  servizi  di
comunicazione  elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del
pregiudizio  effettivo  e concreto che deriverebbe per lo svolgimento
delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilita' dei dati,
senza  menzionare  necessariamente  il  numero  di  repertorio  di un
procedimento penale.
                              Capo III
Trattamenti  da  parte  di  altri  liberi  professionisti e ulteriori
                              soggetti
                               Art. 7.
        Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
   1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo
quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:
    a)   a   liberi   professionisti   che   prestino  o  su  mandato
dell'avvocato  o  unitamente  a  esso  o,  comunque, nei casi e nella
misura  consentita  dalla legge, attivita' di consulenza e assistenza
per  far  valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo
svolgimento delle investigazioni difensive;
    b)  agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto
risulti   obiettivamente   incompatibile  in  relazione  alla  figura
soggettiva o alla funzione svolta.
                               Capo IV
            Trattamenti da parte di investigatori privati
                               Art. 8.
                      Modalita' di trattamento
   1.  L'investigatore  privato  organizza  il  trattamento anche non
automatizzato dei dati personali secondo le modalita' di cui all'art.
2, comma 1.
   2.  L'investigatore  privato  non  puo'  intraprendere  di propria
iniziativa  investigazioni,  ricerche  o  altre forme di raccolta dei
dati.  Tali  attivita'  possono  essere eseguite esclusivamente sulla
base  di  apposito  incarico  conferito  per  iscritto  e solo per le
finalita' di cui al presente codice.
   3.  L'atto  d'incarico  deve  menzionare  in  maniera specifica il
diritto  che  si  intende  esercitare  in sede giudiziaria, ovvero il
procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i
principali  elementi  di fatto che giustificano l'investigazione e il
termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
   4.  L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico
ricevuto  e  puo'  avvalersi  solo  di  altri  investigatori  privati
indicati  nominativamente  all'atto  del  conferimento dell'incarico,
oppure  successivamente in calce a esso qualora tale possibilita' sia
stata  prevista  nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni
relative   al  trattamento  dei  dati  sensibili  contenute  in  atti
autorizzativi del Garante.
   5.  Nel  caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati
quali  responsabili  o  incaricati  del  trattamento in conformita' a
quanto  previsto  dagli  articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore
privato  formula  concrete  indicazioni  in  ordine alle modalita' da
osservare  e  vigila,  con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale
osservanza  delle  norme  di legge e delle istruzioni impartite. Tali
soggetti  possono  avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti
alla collaborazione a essi richiesta.
   6.  Il  difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono
essere  informati  periodicamente dell'andamento dell'investigazione,
anche  al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
                               Art. 9.
                    Altre regole di comportamento
   1.  L'investigatore  privato si astiene dal porre in essere prassi
elusive  di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma
ai  principi  di  liceita'  e correttezza del trattamento sanciti dal
Codice:
    a)  l'acquisizione  di  dati  personali presso altri titolari del
trattamento,  anche  mediante  mera consultazione, verificando che si
abbia titolo per ottenerli;
    b)  il  ricorso  ad  attivita'  lecite  di  rilevamento, specie a
distanza, e di audio/videoripresa;
    c) la raccolta di dati biometrici.
   2.  L'investigatore  privato  rispetta nel trattamento dei dati le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.
                              Art. 10.
               Conservazione e cancellazione dei dati
   1.  Nel  rispetto  dell'art.  11, comma 1, lettera e) del Codice i
dati  personali  trattati  dall'investigatore  privato possono essere
conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente
necessario  per  eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere
verificata  costantemente,  anche  mediante  controlli  periodici, la
stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilita'  dei  dati
rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito.
   2.  Una  volta  conclusa  la specifica attivita' investigativa, il
trattamento  deve  cessare  in  ogni  sua  forma, fatta eccezione per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico,  i  quali  possono  consentire, anche in sede di mandato,
l'eventuale   conservazione   temporanea  di  materiale  strettamente
personale  dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta, a i soli
fini  dell'eventuale  dimostrazione  della liceita' e correttezza del
proprio operato. Se e' stato contestato il trattamento il difensore o
il  soggetto  che  ha  conferito  l'incarico  possono  anche  fornire
all'investigatore  il materiale necessario per dimostrare la liceita'
e  correttezza  del proprio operato, per il tempo a cio' strettamente
necessario.
   3.  La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione e'
collegata,  ovvero  il  passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa
della  formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi,
una  giustificazione  valida  per  la conservazione dei dati da parte
dell'investigatore privato.
                              Art. 11.
                             Informativa
   1.  L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico
contesto  ai  sensi  dell'art.  3  del  presente  codice,  ponendo in
particolare   evidenza   l`identita'   e  la  qualita'  professionale
dell'investigatore,  nonche'  la  natura facoltativa del conferimento
dei dati.
                               Capo V
                         Disposizioni finali
                              Art. 12.
               Monitoraggio dell'attuazione del codice
   1.   Ai   sensi   della  art.  135  del  Codice,  i  soggetti  che
sottoscrivono  il presente codice avviano forme di collaborazione per
verificare  periodicamente  la  sua  attuazione  anche  ai fini di un
eventuale   adeguamento   alla   luce   del   progresso  tecnologico,
dell'esperienza acquisita o di novita' normative.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
   1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.
   Codice  di  deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per
far  valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria (Art. 135 del
d.lg. n. 196/2003).
   Sottoscritto da:
    AIGA - Associazione italiana giovani avvocati
    CNF - Consiglio nazionale forense
    OUA - Organismo unitario dell'avvocatura italiana
    UAE - Unione avvocati europei
    UCPI - Unione camere penali italiane
    UNCC - Unione nazionale camere civili
    A.I.PRO.S. - Associazione italiana professionisti della sicurezza
    FEDERPOL        -       Federazione       italiana       istituti
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