LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE
  Visto  il  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto   n.   252/2005),   recante   la   disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;
  Visti  gli  articoli  18  e  19 del citato decreto n. 252/2005, che
definiscono  scopo  e  funzioni  della  COVIP,  istituita  al fine di
perseguire  la  trasparenza  e  la correttezza dei comportamenti e la
sana  e  prudente  gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo  riguardo  alla  tutela  degli iscritti e dei beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
  Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita la COVIP, sono definite le
modalita'  di  attuazione  dell'art.  8  del  decreto  legislativo n.
252/2005,  con  particolare riferimento alle procedure di espressione
della  volonta'  del lavoratore circa la destinazione del trattamento
di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  il  decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione
dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Viste  la propria deliberazione del 21 marzo 2007 avente ad oggetto
direttive  recanti  chiarimenti  operativi  circa  l'applicazione del
decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art.
1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto  opportuno emanare ulteriori direttive recanti chiarimenti
operativi  circa  le opzioni relative al conferimento del trattamento
di fine rapporto nelle ipotesi di attivazione di un nuovo rapporto di
lavoro, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
                              E m a n a
                       le seguenti direttive:
Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da
   parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.
  Ad integrazione delle indicazioni gia' fornite con direttive del 21
marzo  2007,  acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni per
quanto  attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento
di  fine rapporto da parte di un lavoratore che gia' abbia effettuato
una  scelta  in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso
l'utilizzo  dei  moduli  TFR1  o  TFR2)  e  che successivamente abbia
attivato un nuovo rapporto di lavoro.
  In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro e' tenuto in primo
luogo  a  verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta
dal   lavoratore.   A  tal  fine  dovra'  farsi  rilasciare  apposita
dichiarazione   nella   quale  sia  indicato  se,  in  riferimento  a
precedenti  rapporti  di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso
di  conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di
previdenza  complementare  ovvero  di  mantenerlo  secondo  le  norme
dell'art.  2120  del  codice  civile. Il datore di lavoro conserva la
dichiarazione  resa  dal  lavoratore,  al  quale  ne  rilascia  copia
controfirmata per ricevuta.
  La  predetta  dichiarazione  dovra'  essere  corredata  di relativa
attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale
documentazione  comprovante  la  scelta a suo tempo effettuata. A tal
fine,  si  evidenzia  l'esigenza  che  i datori di lavoro, al momento
della  cessazione  del  rapporto di lavoro, rilascino attestazione in
ordine  alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del
trattamento   di   fine  rapporto.  Laddove  tale  attestazione,  per
particolari  motivi,  non  potesse  essere  rilasciata, il lavoratore
potra'   comunque   corredare  la  propria  dichiarazione  con  altra
documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad
esempio,  con  copia  del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto
(al  riguardo,  si  ricorda  che  l'art.  1, comma 4, del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale 30 gennaio 2007,
relativo  alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore
circa  le  destinazione del TFR maturando, prescrive che il datore di
lavoro  conservi  il  modulo  con  il  quale  e'  stata  espressa  la
manifestazione   di  volonta'  del  lavoratore  e  ne  rilasci  copia
controfirmata  per  ricevuta  allo  stesso)  ovvero,  nell'ipotesi di
conferimento  del  TFR  ad una forma pensionistica complementare, con
copia del modulo di adesione alla stessa.
  Sulla  base  della  verifica  della  situazione  di  cui  sopra, si
esplicitano di seguito le alternative che si rendono possibili.
Lavoratore  riassunto  che,  in  relazione  a  precedenti rapporti di
   lavoro,  aveva  optato  per  il  mantenimento  del  TFR  ai  sensi
   dell'art. 2120 del codice civile.
  Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR
ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo
il  regime di cui all'art. 2120 c.c., il datore di lavoro continuera'
a  mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la
possibilita' da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la
scelta  a  suo  tempo  effettuata e conferire il TFR maturando ad una
forma   pensionistica   complementare  (come  espressamente  previsto
dall'art.   8,  comma  7,  lettera a),  del  decreto  legislativo  n.
252/2005).
Lavoratore  riassunto  che  aveva  conferito  il  TFR  ad  una  forma
   pensionistica  complementare e che, a seguito della cessazione del
   rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione.
  Il  lavoratore  che  avesse scelto di conferire il TFR ad una forma
pensionistica  complementare  e  che,  a seguito della cessazione del
rapporto  di  lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle
condizioni   previste  dalla  legge,  in  coerenza  con  le  relative
previsioni  statutarie  e  regolamentari, il riscatto integrale della
posizione  individuale,  e'  tenuto  ad  attestare al nuovo datore di
lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.
  In  considerazione  della cesura rispetto alla precedente posizione
di  previdenza complementare conseguente al riscatto, nell'ipotesi in
esame  il  lavoratore,  entro  sei  mesi  dalla  nuova assunzione, e'
chiamato  ad  effettuare  nuovamente la scelta sulla destinazione del
trattamento  di  fine  rapporto,  ai  sensi dell'art. 8, comma 7, del
decreto  legislativo  n.  252/2005,  attraverso  la  compilazione del
modello  TFR2  allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio
2007.
  Rimane  fermo  che  in  caso di mancata compilazione e consegna del
modulo  medesimo  entro  sei  mesi dall'assunzione, il trattamento di
fine  rapporto  che  maturera'  dal mese successivo alla scadenza del
semestre  verra'  destinato  integralmente  alla  forma pensionistica
complementare  individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b),
del decreto legislativo n. 252/2005.
Lavoratore  riassunto  che  aveva  conferito  il  TFR  ad  una  forma
   pensionistica  complementare  e  che,  a seguito della perdita dei
   requisiti  di  partecipazione  a  tale  forma,  non  ha riscattato
   integralmente la posizione.
  Per il lavoratore che abbia gia' optato per il conferimento del TFR
ad  una  forma di previdenza complementare e che non abbia operato il
riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo
effettuata  rimane  efficace  anche nei confronti del nuovo datore di
lavoro.
  E' evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di
lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla
forma  pensionistica  complementare  alla  quale  il  lavoratore  era
precedentemente   iscritto,   il  lavoratore  stesso  dovra'  fornire
indicazioni  circa  la  forma  di previdenza complementare alla quale
intende   conferire   il  TFR  maturando,  anche  in  relazione  alle
opportunita' derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
  In  ordine  ai  tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si
reputa  che  anche  tali  lavoratori  possano  disporre  di  un  arco
temporale  di  sei  mesi  dalla  data  di assunzione per esprimere la
propria  volonta',  fermo restando che la scelta, in questo caso, non
sara'  tra  la  destinazione  del TFR a previdenza complementare o il
mantenimento  di  tale  trattamento  secondo  le norme dell'art. 2120
c.c.,  ma  si limitera' alla individuazione della forma pensionistica
complementare  cui  conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla
misura  del  trattamento  di  fine rapporto da destinare a previdenza
complementare.
  In  particolare,  per  quanto  attiene  a  tale  ultimo profilo, si
precisa  che  i  lavoratori  che  abbiano  conferito,  in relazione a
precedenti  rapporti  di  lavoro,  solo  una quota del TFR sulla base
delle  previsioni  della  contrattazione  collettiva  di  riferimento
possono   decidere   di  conferire  alla  nuova  forma  pensionistica
prescelta,  in  alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista
dagli  accordi  collettivi  che trovano applicazione in base al nuovo
rapporto  di  lavoro,  ovvero, qualora detti accordi non prevedano il
conferimento  del  TFR,  una  quota non inferiore al 50 per cento, in
coerenza  con le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera c), punto 2
del decreto legislativo n. 252/2005.
  Considerata  la  continuita'  della  posizione  previdenziale,  gli
effetti   della   scelta  retroagiranno  in  questo  caso  alla  data
dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facolta' del lavoratore di
trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento
maturata presso altra forma di previdenza complementare.
  In  caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei
mesi  dall'assunzione,  il  trattamento  di fine rapporto, sempre con
decorrenza  dalla  data di assunzione, verra' destinato integralmente
alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art.
8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.
  Al  fine  di fornire uno strumento di utile ausilio per la corretta
manifestazione   di   volonta'   in  ordine  alla  fattispecie  sopra
rappresentata, si allega uno schema di comunicazione da utilizzarsi a
tal  fine  all'atto  dell'assunzione. Resta ovviamente inteso che, in
considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata
espressione  di volonta', che, come detto, comportano la destinazione
integrale   del   TFR   ad   una  forma  pensionistica  complementare
collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro,
in  sede  di  assunzione,  effettui  una  adeguata  comunicazione  al
lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.
    Roma, 24 aprile 2008
Il presidente: ScimI'

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