LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che
definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di
perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la
sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono definite le
modalita' di attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n.
252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione
della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento
di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione
dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Viste la propria deliberazione del 21 marzo 2007 avente ad oggetto
direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del
decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art.
1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Ritenuto opportuno emanare ulteriori direttive recanti chiarimenti
operativi circa le opzioni relative al conferimento del trattamento
di fine rapporto nelle ipotesi di attivazione di un nuovo rapporto di
lavoro, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
E m a n a
le seguenti direttive:
Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da
parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.
Ad integrazione delle indicazioni gia' fornite con direttive del 21
marzo 2007, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni per
quanto attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento
di fine rapporto da parte di un lavoratore che gia' abbia effettuato
una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso
l'utilizzo dei moduli TFR1 o TFR2) e che successivamente abbia
attivato un nuovo rapporto di lavoro.
In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro e' tenuto in primo
luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta
dal lavoratore. A tal fine dovra' farsi rilasciare apposita
dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a
precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso
di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di
previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme
dell'art. 2120 del codice civile. Il datore di lavoro conserva la
dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
La predetta dichiarazione dovra' essere corredata di relativa
attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale
documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal
fine, si evidenzia l'esigenza che i datori di lavoro, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in
ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del
trattamento di fine rapporto. Laddove tale attestazione, per
particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore
potra' comunque corredare la propria dichiarazione con altra
documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad
esempio, con copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto
(al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007,
relativo alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore
circa le destinazione del TFR maturando, prescrive che il datore di
lavoro conservi il modulo con il quale e' stata espressa la
manifestazione di volonta' del lavoratore e ne rilasci copia
controfirmata per ricevuta allo stesso) ovvero, nell'ipotesi di
conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, con
copia del modulo di adesione alla stessa.
Sulla base della verifica della situazione di cui sopra, si
esplicitano di seguito le alternative che si rendono possibili.
Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di
lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR ai sensi
dell'art. 2120 del codice civile.
Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR
ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo
il regime di cui all'art. 2120 c.c., il datore di lavoro continuera'
a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la
possibilita' da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la
scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una
forma pensionistica complementare (come espressamente previsto
dall'art. 8, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n.
252/2005).
Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma
pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione.
Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma
pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle
condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative
previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della
posizione individuale, e' tenuto ad attestare al nuovo datore di
lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.
In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione
di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell'ipotesi in
esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, e'
chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del
trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del
decreto legislativo n. 252/2005, attraverso la compilazione del
modello TFR2 allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio
2007.
Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del
modulo medesimo entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di
fine rapporto che maturera' dal mese successivo alla scadenza del
semestre verra' destinato integralmente alla forma pensionistica
complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b),
del decreto legislativo n. 252/2005.
Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma
pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei
requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato
integralmente la posizione.
Per il lavoratore che abbia gia' optato per il conferimento del TFR
ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il
riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo
effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di
lavoro.
E' evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di
lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era
precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovra' fornire
indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale
intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle
opportunita' derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si
reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco
temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la
propria volonta', fermo restando che la scelta, in questo caso, non
sara' tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il
mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120
c.c., ma si limitera' alla individuazione della forma pensionistica
complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla
misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza
complementare.
In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, si
precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a
precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base
delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento
possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica
prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista
dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo
rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il
conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50 per cento, in
coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera c), punto 2
del decreto legislativo n. 252/2005.
Considerata la continuita' della posizione previdenziale, gli
effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data
dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facolta' del lavoratore di
trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento
maturata presso altra forma di previdenza complementare.
In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei
mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con
decorrenza dalla data di assunzione, verra' destinato integralmente
alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art.
8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.
Al fine di fornire uno strumento di utile ausilio per la corretta
manifestazione di volonta' in ordine alla fattispecie sopra
rappresentata, si allega uno schema di comunicazione da utilizzarsi a
tal fine all'atto dell'assunzione. Resta ovviamente inteso che, in
considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata
espressione di volonta', che, come detto, comportano la destinazione
integrale del TFR ad una forma pensionistica complementare
collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro,
in sede di assunzione, effettui una adeguata comunicazione al
lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.
Roma, 24 aprile 2008
Il presidente: ScimI'
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