INPS

Direzione Centrale Prestazioni

Circolare 11.11.2008 n. 98

Legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni recante nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice. Articolo 34 della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 e articolo 2, commi 105 e 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


1. Premessa


Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 è stata pubblicata la legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Inoltre, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2008)”.

I predetti provvedimenti legislativi contengono, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di destinatari e di benefici da concedere alle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice previsti dalla legge 3 agosto 2004, n .206.

Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale con nota prot. n. 2198/L16/33/13 del 24 ottobre 2008, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle disposizioni richiamate, nonché alcuni ulteriori chiarimenti circa l’applicazione dei benefici della legge appena citata.


2. Disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 29 novembre 2007, n. 222


L’articolo 34, comma 3, estende la platea dei destinatari della legge 3 agosto 2004, n. 206 ai quali si applicano i benefici di natura pensionistica contemplati nella medesima legge e introduce innovazioni circa le modalità di calcolo della pensione per una parte dei destinatari stessi.

Vi sono, inoltre, norme per determinare a favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti dei benefici analoghi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti in materia di trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti.



2.1. Nuovi destinatari


La lettera a) del citato articolo 34, comma 3, aggiunge all’articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2004 il seguente periodo: “Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Si rammenta, che ai fini dell’attribuzione dei benefici in esame dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (v. punto 9 della circolare n. 122 del 2007), cui gli interessati devono presentare apposita domanda.


2.2. Calcolo della retribuzione pensionabile


La lettera b) del citato art. 34, comma 3, stabilisce che all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

Per effetto della disposizione appena citata, nella liquidazione o ricostituzione della pensione dei soggetti individuati all’articolo 1, comma 1 e 1 bis, del provvedimento in oggetto, che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché nella determinazione dei trattamenti diretti delle vedove e degli orfani, la retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va incrementata del 7,5 per cento.


La modalità sopra illustrata per la rideterminazione della retribuzione pensionabile deve essere utilizzata anche nella liquidazione delle pensioni a favore dei lavoratori autonomi.

Tale modalità di determinazione della pensione produce i suoi effetti a decorrere dal 1° settembre 2004 in quanto il comma 3-bis dell’articolo 34 in esame ha stabilito che “La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206”.


Si precisa, peraltro, che tali disposizioni si applicano:


- per le vittime (come individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2004) di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice : 1° settembre 2004 (v. anche articolo 34, comma 3-bis, del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007;


- per i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu (Congo): 1° aprile 2006 (v. legge n. 91 del 2006);


- per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e per i familiari delle vittime e alle vittime superstiti delle azioni criminose della cosiddetta banda della “Uno Bianca”: 1° gennaio 2007 (v. articolo 1, comma 1270, della legge n. 296 del 2006).


2.3. Indennità a favore dei lavoratori autonomi


L’articolo in esame alla lettera c) del comma 3 ha previsto una particolare indennità a favore dei lavori autonomi che rientrino tra i destinatari della legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni per consentire agli stessi di godere di un beneficio assimilabile a quello spettante sul trattamento di fine rapporto o sulle indennità equipollenti ai lavoratori dipendenti.

La medesima disposizione determina anche le modalità di calcolo dell’indennità stessa.

Poiché il beneficio in parola non ha natura previdenziale, al pari di quello spettante sul TFR o indennità equipollenti per i lavoratori dipendenti, si è in attesa di conoscere il parere del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in merito all’amministrazione tenuta all’erogazione della stessa.

Ci si riserva di fornire, pertanto, più dettagliate indicazioni in merito dopo aver acquisito il parere dei citati dicasteri.


3) Disposizioni dell’articolo 2, commi 105 e 106, della 24 dicembre 2007, n. 244


3.1. Estensione dei destinatari della doppia annualità (articolo 5, comma 4 della legge n. 206 del 2004)


Il comma 105 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4, della suddetta legge 3 agosto 2004, n. 206.

Tenuto conto che nei casi in cui l’Istituto eroga la pensione ai superstiti, ad esso compete anche l’erogazione della doppia annualità (v. messaggio n. 40933 del 15 dicembre 2005), si rammenta che in caso di decesso dei soggetti individuati nell’articolo 5, comma 3, della più volte citata legge n. 206 del 2004, la doppia annualità compete sia ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sia ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta (cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e circolare n. 122 del 2007).

L’importo spettante è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo, come precisato al punto 7 della circolare n. 122 del 2007, è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto (cfr., in particolare, paragrafo 1.2).

Per l’attribuzione del beneficio ai soggetti contemplati nella norma in esame, dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui gli interessati devono presentare apposita domanda rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.

3.2. Nuovi criteri di calcolo della pensione diretta immediata da attribuire ai soggetti portatori di invalidità pari o superiore all’80%


L’articolo 2, comma 106, lettera a), della legge n. 244 del 2007 stabilisce che “all’articolo 4, comma 2, le parole: “calcolata in base all’ultima retribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari all’ultima retribuzione”;

Conseguentemente nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, ai quali è riconosciuto il diritto immediato al trattamento pensionistico, la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto, incrementata del 7,50 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004, come modificato dall’articolo 34, lettera b) della legge n. 122 del 2007.

I benefici economici di quest’ultima disposizione decorrono dal 1° gennaio 2008.


3.3. Estensione del campo oggettivo della norma


Il comma 106, lettera d) dell’articolo 2 della più volte menzionata legge n. 244 del 2007 ha, inoltre, modificato l’articolo 15 della legge n. 206 del 2004, aggiungendo il seguente periodo: “i benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento»”.

Pertanto il termine iniziale per l’applicazione dei benefici avvenuti all’estero che abbiano coinvolto come vittime cittadini italiani residenti in Italia, è lo stesso termine previsto per gli eventi verificatisi sul territorio nazionale: 1°gennaio 1961.

I benefici economici delle disposizioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2008, ad eccezione dei superstiti delle vittime della strage di Kindu, per i quali la decorrenza dei benefici di cui all’articolo 2 è fissata, come precedentemente detto, alla data del 1° aprile 2006, mentre i benefici di cui all’articolo 3 spettano a decorrere dal 1° gennaio 2007.


4) Chiarimenti in materia di attribuzione dei benefici


Si coglie l’occasione, per fornire alcuni chiarimenti in ordine ai quesiti avanzati da alcune Sedi.


4.1. Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva


a) Se per effetto dell’attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo, in luogo del sistema di calcolo misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione;

b) nel caso in cui il soggetto faccia valere contribuzione presso le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e la pensione venga liquidata in una gestione speciale, la maggiorazione va attribuita nella gestione in cui il beneficiario ha contribuito da ultimo;

c) si ricorda che nell’ambito della medesima gestione l’attribuzione della maggiorazione deve sempre avvenire sulla quota di pensione con la retribuzione media settimanale più alta;

d) si precisa altresì che la maggiorazione dei dieci anni deve essere attribuita anche nei casi in cui l’importo a calcolo della pensione integrata al trattamento minimo rimanga inferiore al predetto trattamento minimo dopo la ricostituzione.


In questi casi la pensione continuerà ad essere corrisposta nell’importo integrato al trattamento minimo fino al suo superamento per effetto del regime di perequazione previsto dall’articolo 7 della legge n. 206 del 2004 sull’importo a calcolo determinato in base alle norme in materia di benefici di cui alla citata legge n. 206 del 2004.


4.2. Titolarità di più posizioni assicurative, ovvero di più trattamenti pensionistici diretti.


Nei casi in cui il soggetto avente diritto ai benefici è titolare di più posizioni assicurative, ovvero di più trattamenti pensionistici diretti, i benefici previsti dall’articolo 2 e dall’articolo 3 devono essere attribuiti su tutte le posizioni del beneficiario stesso.


Il Direttore generale


Crecco