SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

4 novembre 2008 *



«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali – Invalidità – Collocamento a riposo per invalidità – Motivazione – Annullamento»

Nella causa F 41/06,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. L. Garofalo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. H. Kreppel (relatore), presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici

cancelliere: sig.ra C. Schilhan, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006 (il deposito dell’atto originale è avvenuto il 13 aprile successivo), il sig. Marcuccio chiede, da un lato, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione delle Comunità europee lo ha collocato a riposo per invalidità nonché di una serie di atti connessi alla detta decisione e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

 Contesto normativo

2        L’art. 53 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») prevede quanto segue:

«Il funzionario, che a giudizio della commissione di invalidità si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 78, è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l’incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni».

3        L’art. 78, primo comma, dello Statuto così dispone:

«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come tale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera».

4        A tenore dell’art. 7 dell’allegato II dello Statuto:

«La commissione d’invalidità è composta di tre medici designati:

–        il primo dall’istituzione da cui dipende il funzionario interessato,

–        il secondo dall’interessato,

–        il terzo d’intesa tra i due medici suddetti.

In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Se entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su iniziativa di una delle parti».

5        L’art. 9, primo comma, dell’allegato II dello Statuto così dispone:

«Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare».

6        L’art. 15 dell’allegato VIII dello Statuto dispone:

«Fino a quando l’ex funzionario, che beneficia di una indennità di invalidità, non abbia compiuto l’età di 63 anni, l’istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della indennità».

 I fatti all’origine della controversia

7        Il ricorrente, dipendente del grado A 7 della direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato a Luanda in seno alla delegazione della Commissione in Angola come dipendente in prova a partire dal 16 giugno 2000, successivamente, come dipendente di ruolo a partire dal 16 marzo 2001.

8        Il 29 ottobre 2001, mentre apriva della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica e proveniente dalla sede della Commissione in Bruxelles, essendo venuto in contatto con una polvere bianca che conteneva, a suo dire, tracce del bacillo dell’antrace, il 3 dicembre 2002 il ricorrente adiva l’autorità con il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») con una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di tale incidente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Un ricorso proposto avverso il rigetto implicito di tale domanda veniva respinto dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza 5 luglio 2005, causa T 9/04, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I A 195 e II 881).

9        A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo domicilio in Tricase.

10      Con decisione 18 marzo 2002 l’APN riassegnava il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles.

11      A seguito delle prolungate assenze del ricorrente per malattia, la Commissione, con decisione 14 febbraio 2003, notificatagli con lettera del 20 febbraio successivo, sottoponeva alla commissione di invalidità il caso dell’interessato in applicazione dell’art. 59, n. 1, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione 14 febbraio 2003»).

12      Con lettera del 27 marzo 2003, pervenuta alla Commissione il 15 aprile 2003, il ricorrente designava il dott. U. a rappresentarlo nell’ambito della commissione di invalidità.

13      Con lettera del 26 maggio 2003, ricevuta dal ricorrente il 30 maggio successivo, quest’ultimo veniva informato della designazione del dott. M., quale incaricato di rappresentare la Commissione nell’ambito della commissione di invalidità.

14      Il 14 luglio 2003 il ricorrente informava l’APN, tramite il direttore generale della DG «Sviluppo» della Commissione, del suo nuovo indirizzo, Lungomare Cristoforo Colombo, n. 10, I 73030 Tricase, chiedendo tuttavia che qualsiasi atto della Commissione continuasse ad essergli notificato al suo vecchio indirizzo, via Palestrina, n. 4, I 73039 Tricase.

15      Con nota del 14 ottobre 2003, che il ricorrente riconosce di aver ricevuto, la Commissione lo informava che il dott. M. aveva preso contatto con il dott. U. per accordarsi sulla nomina del terzo medico e lo invitava ad astenersi da qualsiasi atto idoneo a ritardare o ostacolare il procedimento di costituzione della commissione di invalidità. Lo informava altresì che, in assenza di accordo sulla designazione del terzo medico, la Commissione avrebbe adito la Corte affinché il suo presidente incaricasse d’ufficio un medico.

16      Con lettera del servizio medico della Commissione (in prosieguo: il «servizio medico») del 6 febbraio 2004 il ricorrente veniva informato che sarebbe stato sottoposto ad un esame medico-legale. A tale lettera era allegata la copia di un’altra lettera, datata ugualmente 6 febbraio 2004, il cui originale era stato indirizzato al dott. C., direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie (facente capo al servizio sanitario nazionale, Regione Puglia), e che descriveva dettagliatamente l’esame medico cui tale medico era invitato a procedere (in prosieguo: la «lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie»).

17      Poiché il dott. M. e il dott. U. non erano riusciti a pervenire ad un accordo per designare il terzo medico della commissione di invalidità, in data 14 luglio 2004 il presidente della Corte, su domanda della Commissione, incaricava d’ufficio il dott. Ba. quale terzo membro della commissione di invalidità.

18      Con lettera 11 ottobre 2004 il servizio medico convocava il ricorrente presso lo studio del dott. Ba. in Roma affinché fosse ivi sottoposto a visita dalla commissione di invalidità il 4 novembre 2004. Tale visita non ha tuttavia avuto luogo, poiché il dott. U. aveva presentato le dimissioni con lettera 26 ottobre 2004 trasmessa via fax alla Commissione il 3 novembre successivo. Inoltre, il ricorrente, che afferma di aver ricevuto la convocazione per tale esame medico solo l’8 novembre 2004, era assente dal luogo ove avrebbe dovuto tenersi tale esame.

19      Con lettera 17 novembre 2004 la Commissione informava il ricorrente che a seguito delle dimissioni del dott. U., spettava a lui designare un altro medico per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità (in prosieguo: la «lettera 17 novembre 2004»). Il ricorrente afferma di non aver ricevuto tale lettera.

20      Con lettera 4 gennaio 2005 il ricorrente veniva nuovamente convocato per un esame medico da tenersi il 20 gennaio 2005 presso il servizio medico di Bruxelles. Tuttavia, con lettera 13 gennaio 2005, inviata alla Commissione il 17 gennaio successivo e ad essa pervenuta il 21 gennaio successivo, il ricorrente informava il servizio medico che non poteva, per ragioni mediche, recarsi a tale esame. Alla suddetta lettera era allegato un certificato medico del 13 gennaio 2005 secondo il quale l’interessato era impossibilitato a spostarsi per un periodo stimato in 10 giorni.

21      Il 25 febbraio 2005, il dott. Bi., del servizio medico, visitava il ricorrente presso il suo domicilio di Tricase, senza però effettuare un esame medico dell’interessato.

22      Il 7 marzo 2005, essendo il dott. M., medico designato dalla Commissione, impossibilitato a continuare il suo incarico, per ragioni mediche, la Commissione lo sostituiva nominando il dott. Bi.

23      Con lettera 15 aprile 2005, che il ricorrente afferma aver ricevuto il 23 maggio successivo, la Commissione lo informava che la Corte aveva incaricato d’ufficio il professor S. a rappresentarlo quale secondo medico «per una nuova commissione di invalidità».

24      Secondo la Commissione, i due medici così designati, cioè il dott. Bi. e il professor S., si sarebbero accordati, il 27 aprile 2005, sulla designazione del dott. Ma. quale terzo medico della commissione di invalidità.

25      Con lettera raccomandata 3 maggio 2005, della quale è stato inviato un esemplare a ciascuno dei due indirizzi indicati dal ricorrente nella lettera 14 luglio 2003, cioè, da un lato, via Palestrina, n. 4, I 73039 Tricase, e dall’altro, Lungomare Cristoforo Colombo, n. 10, I 73030 Tricase, la commissione di invalidità invitava nuovamente, il sig. Marcuccio a sottoporsi ad un esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 presso lo studio del professor S. in Lecce. Secondo la Commissione, l’esemplare della lettera 3 maggio 2005 inviato al primo indirizzo sarebbe stato consegnato al ricorrente l’8 giugno 2005, mentre l’esemplare inviato al secondo indirizzo non avrebbe potuto essere recapitato e sarebbe stato rinviato al mittente. Tuttavia, sempre secondo la Commissione, fin dall’11 maggio 2005 l’interessato sarebbe stato informato del fatto che l’esemplare inviato a questo secondo indirizzo sarebbe stato depositato presso l’ufficio postale di Tricase.

26      Con lettera 6 maggio 2005, il ricorrente informava la Commissione del suo nuovo indirizzo di residenza, in via delle Conce n. 5bis, I 73039 Tricase. Precisava tuttavia che la Commissione, qualora lo ritenesse opportuno, poteva continuare a inviargli la corrispondenza all’indirizzo di via Palestrina n. 4, I 73039 Tricase a meno che tali plichi non fossero urgenti, nel qual caso avrebbero dovuto essergli inviati al suo nuovo indirizzo.

27      Con lettera 23 maggio 2005 il ricorrente contestava in particolare la nomina del professor S. a rappresentarlo (in prosieguo: la «lettera 23 maggio 2005»).

28      Poiché il ricorrente non si presentava all’esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 in Lecce, la commissione di invalidità si recava lo stesso giorno a Tricase allo scopo di incontrare l’interessato nel suo domicilio. Poiché tale tentativo non sortiva esito alcuno, la commissione di invalidità redigeva un verbale in cui constatava l’impossibilità di procedere all’esame del ricorrente pur formulando l’ipotesi che questi fosse affetto da una sindrome ansio-depressiva (in prosieguo: il «verbale del 27 maggio 2005»). La commissione di invalidità procedeva parimenti alla valutazione dello stato di salute dell’interessato basandosi sul fascicolo medico prodotto durante il procedimento e riteneva, nel parere 27 maggio 2005, che egli dovesse essere considerato affetto da invalidità permanente totale (in prosieguo: il «parere della commissione di invalidità»).

29      La prima pagina del parere della commissione di invalidità è così formulata:

«La commissione d’invalidità composta dal:

1°Dr[ssa] [Bi.]          designata dalla [Commissione]

2°Prof. [S.]          designato dalla Corte (…),

3°Dr [Ma.]          [designato di comune accordo dal dott. Bi. e dal                                      professor S.],

ha deciso durante la riunione del 27 maggio 2005, dopo esame [della documentazione] del sig. Luigi MARCUCCIO, nato il 7 [luglio] 1965, funzionario presso la Commissione europea, che

è affetto/(…)

da un’invalidità permanente riconosciuta come totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e che per questo motivo è tenuto:

a sospendere la sua attività alla Commissione,

(…)

La commissione d’invalidità dichiara che l’invalidità del sig. Luigi MARCUCCIO

(…)/non è determinata

da infortunio sopravvenuto nell’esercizio delle proprie funzioni,

da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o

dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui

[firma dei tre membri della commissione di invalidità]».

30      La menzione «della documentazione» alla luce della quale sarebbe stato esaminato lo stato di salute del ricorrente è stata apposta a mano sul testo dattiloscritto del parere.

31      Con decisione 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data e alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’art. 53 dello Statuto, collocava il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’art. 78, n. 3, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione 30 maggio 2005»).

32      La decisione 30 maggio 2005 era così formulata:

«Visto lo Statuto (…), in particolare l’art. 53;

vista la decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’[APN];

vista la decisione adottata il 14 febbraio 2005 dell’[APN] di sottoporre alla commissione d’invalidità il caso del sig. Luigi MARCUCCIO, funzionario di grado A*8 presso la Direzione generale sviluppo;

viste le conclusioni della commissione d’invalidità del 27 maggio 2005 in cui si constata che il sig. Luigi MARCUCCIO è affetto da invalidità permanente riconosciuta come totale, che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego del suo grado;

(…)».

33      Con lettera 8 giugno 2005, ricevuta dalla commissione di invalidità il 21 giugno successivo, il ricorrente si lamentava di non aver ricevuto la convocazione per l’esame medico previsto per il 27 maggio 2005.

34      Con lettera 10 giugno 2005 il servizio medico della Commissione respingeva le censure che il ricorrente aveva formulato nella lettera 23 maggio 2005 (in prosieguo: la «lettera 10 giugno 2005»).

35      Il 2 agosto 2005 il ricorrente presentava un reclamo inteso, da un lato, all’annullamento della decisione 30 maggio 2005 nonché degli atti di designazione dei membri della commissione di invalidità, e, dall’altro, ad ottenere il rimborso del danno asseritamente subito. Nel reclamo, il ricorrente censura, tra l’altro, il difetto di motivazione che inficia la decisione 30 maggio 2005. Il 20 agosto 2005 il ricorrente presentava un’integrazione di tale reclamo.

36      Con lettera 18 novembre 2005 il ricorrente chiedeva che gli fosse fornita una motivazione più concreta circa il parere della commissione di invalidità.

37      Con decisione 16 dicembre 2005, comunicata al ricorrente in francese mediante nota in pari data, l’APN respingeva il reclamo 2 agosto 2005 in toto. Il 22 dicembre 2005 veniva egualmente adottata una decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo.

38      Con sentenza 24 novembre 2005, causa T 236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I A 365 e II 1621), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso diretto all’annullamento della decisione di riassegnazione 18 marzo 2002. Su impugnazione del ricorrente, la Corte, con sentenza 6 dicembre 2007, causa C 59/06 P, Marcuccio/Commissione (Racc. pag. I 182*), annullava la citata sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, e rinviava la causa dinanzi allo stesso.

39      Su domanda del ricorrente, con lettera del 19 gennaio 2006, veniva trasmessa al ricorrente una versione in italiano della decisione 16 dicembre 2005 recante rigetto del reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

40      Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

41      Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2007 via fax (il deposito dell’originale è avvenuto il 27 febbraio successivo), il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 24 maggio 2007, notificata al ricorrente il 25 maggio successivo.

42      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare ognuno degli atti che gli sono stati trasmessi, tutti, il 6 luglio 2005, cioè:

–        la decisione 30 maggio 2005;

–        nella misura di quanto necessario, la nota datata 30 maggio 2005;

–        il «presunto» parere della commissione d’invalidità senza numero di riferimento alcuno né data né luogo di sottoscrizione;

–        annullare, nella misura di quanto necessario, la decisione 16 dicembre 2005 che respinge il suo reclamo proposto avverso gli atti di cui con il presente ricorso viene chiesto l’annullamento e che gli è stata comunicata il 20 gennaio 2006 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), compiegata ad una nota di trasmissione datata 16 dicembre 2005, avente lo stesso numero di riferimento del rigetto del reclamo;

–        annullare, nella misura di quanto necessario, la nota di trasmissione datata 16 dicembre 2005;

–        annullare, nella misura di quanto necessario, la nota datata 19 gennaio 2006 e il suo allegato, vale a dire, secondo il firmatario della detta nota, la «traduzione in lingua italiana del rigetto del reclamo», pervenutigli in data 31 gennaio 2006;

–        annullare, nella misura di quanto necessario, la decisione 22 dicembre 2005 pervenutagli in data 20 gennaio 2006, con la quale è stato informato che ad un’integrazione del reclamo, dallo stesso inviata all’APN, non sarebbe stato riservato alcun seguito (in prosieguo: la «decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo»);

–        annullare le lettere datate 6 febbraio 2004, pervenutegli la prima in copia non autentica e la seconda in originale, in data 17 febbraio 2004;

–        annullare il «verbale del 27 maggio 2005» (sic al terzo paragrafo della pagina 7 della traduzione del rigetto del reclamo), non conosciuto né nei suoi estremi né nelle sue sottoscrizioni né nel suo contenuto effettivo ovvero allegato dalla convenuta, eccezion fatta per le allegazioni della Commissione in proposito che si leggono nella citata traduzione;

–        annullare qualsiasi altro atto emanato dalla Commissione e presupposto, consequenziale ovvero comunque connesso a quelli menzionati;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore, a titolo di risarcimento del danno materiale, del danno morale e del danno esistenziale da lui subiti a causa dell’emissione, dell’efficacia esecutiva, dell’esecuzione e della attuale vigenza della decisione 30 maggio 2005, della lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie e infine della decisione di rigetto del reclamo nonché a causa dell’emanazione degli atti illegittimi che ha avuto il suo epilogo con la decisione 30 maggio 2005, delle seguenti somme, con riserva di aumento nelle more della conclusione del ricorso:

–        a)      EUR 150 000 (cento cinquanta mila), e inoltre;

–        b)      la somma corrispondente alla differenza tra gli emolumenti mensili riconosciutigli a seguito dell’esecuzione della decisione 30 maggio 2005 e quelli che avrebbe percepito in assenza di tale decisione e altresì se la decisione oggetto della sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, sentenza oggetto di impugnazione, con il numero C 59/06 P, dinanzi alla Corte, non fosse stata emanata;

–        condannare la Commissione alla corresponsione a suo favore di quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale da lui subiti a causa dei comportamenti commissivi, ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso, nonché dei comportamenti omissivi, entrambi posti in essere dalla convenuta nell’ambito del procedimento de quo e inscindibili dagli atti di cui è chiesto l’annullamento con questo ricorso, incluse le affermazioni altamente lesive del suo onore e della sua dignità contenute negli atti del procedimento de quo;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore degli interessi legali sulle differenze tra gli emolumenti mensili, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data (dies a quo) in cui ogni differenza sugli emolumenti mensili avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente, fino alla data (dies ad quem) dell’effettiva corresponsione;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore degli interessi legali, nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data (dies a quo) in cui il reclamo è pervenuto alla convenuta e fino alla data (dies ad quem) dell’effettiva corresponsione sulla suddetta somma di EUR 150 000;

–        condannare la Commissione alla rifusione in suo favore di tutte le spese del procedimento.

43      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come infondato e parzialmente irricevibile;

–        statuire sulle spese come di diritto.

44      A titolo di misure di istruzione, il ricorrente ha chiesto, da un lato, di ottenere il testo della «decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo [s]tatuto all’[APN]», dall’altro, che sia disposta una perizia grammaticale sulla lettera del 17 novembre 2004 al fine di verificarne l’esatto contenuto. Il ricorrente ha altresì chiesto di essere ammesso a dimostrare mediante testimoni le circostanze di fatto relative alla visita del dott. Bi., al suo domicilio, il 25 febbraio 2005.

45      Le parti sono state invitate ad una riunione informale che doveva tenersi il 16 ottobre 2006, la quale non ha tuttavia potuto portare ad una composizione amichevole della controversia.

46      Le parti sono state sentite circa l’eventualità che il Tribunale statuisca senza fase orale. Con lettera 30 luglio 2007, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto successivo, la Commissione ha informato il Tribunale che non aveva obiezioni da formulare circa tale eventualità. Per contro, con memoria 28 agosto 2007, pervenuta via fax alla cancelleria del Tribunale il 29 agosto 2007 (l’originale è stato depositato il 3 settembre successivo), il ricorrente vi si è opposto nonostante il fatto che, in una precedente lettera del 18 luglio 2006, con la quale aveva chiesto l’autorizzazione a depositare una memoria di replica, avesse indicato di non opporsi, in assenza di successive modifiche delle circostanze, a che il Tribunale statuisse senza fase orale.

47      Le difese orali svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso della pubblica udienza del 27 novembre 2007. Un nuovo tentativo di composizione amichevole, tenuta nell’ambito della pubblica udienza, è rimasto infruttuoso.

48      Con atto datato 25 marzo 2008 il ricorrente, in sostanza, ha chiesto al Tribunale che fosse versato agli atti di causa un insieme di documenti le cui copie erano allegate al detto atto, in particolare la denuncia che aveva depositato il 18 febbraio 2008 presso il commissariato di polizia di Taurisano (Italia) nei confronti dei tre membri della commissione di invalidità che si era riunita il 27 maggio 2005. Il ricorrente chiedeva altresì in tale atto che fossero trasmessi alle competenti autorità giudiziarie italiane i documenti di causa nonché il verbale della riunione della commissione di invalidità del 27 maggio 2005. Infine, veniva chiesto al Tribunale se fosse il caso di sospendere il procedimento almeno fino alla chiusura dell’indagine preliminare che doveva essere aperta a seguito della sua denuncia. Inoltre, con atto 20 luglio 2008, il ricorrente ha ribadito la domanda, già formulata nell’atto 25 marzo 2008, diretta a che il Tribunale sospendesse il presente procedimento, deducendo che l’inchiesta preliminare avviata dall’autorità giudiziaria italiana a seguito della sua denuncia si sarebbe dovuta concludere entro un termine di circa tre mesi.

 In diritto

 Sulle domande di annullamento

 Sull’oggetto delle domande di annullamento

49      Dalle conclusioni del ricorso, quali sopra riportate, risulta che il ricorrente chiede l’annullamento:

–        della lettera del 6 febbraio 2004 con la quale veniva informato che sarebbe stato sottoposto ad un esame medico (in prosieguo: la «nota del 6 febbraio 2004»);

–        della lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie;

–        del verbale della riunione, tenutasi il 27 maggio 2005, della commissione di invalidità (in prosieguo: il «verbale 27 maggio 2005»);

–        del parere della commissione di invalidità;

–        della decisione 30 maggio 2005;

–        della lettera del 30 maggio 2005 con la quale veniva comunicata al ricorrente la decisione 30 maggio 2005 (in prosieguo: la «nota 30 maggio 2005»);

–        della decisione di rigetto del reclamo;

–        della decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo;

–        della lettera del 16 dicembre 2005 con la quale veniva comunicata al ricorrente la versione in lingua francese della decisione di rigetto del reclamo (in prosieguo: la «nota del 16 dicembre 2005»);

–        della lettera del 19 gennaio 2006;

–        di ogni altro atto emanato dalla Commissione e presupposto, consequenziale ovvero comunque connesso a quelli menzionati.

50      Si deve tuttavia ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una domanda di annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto recante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T 310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I A 95 e II 427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T 80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I A 161 e II 729, punto 15). Ciò considerato le domande dirette all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo e della decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo si confondono con quelle dirette all’annullamento della decisione 30 maggio 2005.

 Sulla ricevibilità

–       Argomenti delle parti

51      La Commissione sostiene, in sostanza, che, tra i vari atti di cui il ricorrente chiede l’annullamento, soltanto la decisione 30 maggio 2005 costituirebbe un atto recante pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto. Ciò considerato, le conclusioni dirette all’annullamento sarebbero nel loro complesso irricevibili, fatta eccezione per quelle riguardanti la decisione 30 maggio 2005.

52      Il ricorrente replica che tutte le domande di annullamento contenute nell’atto introduttivo di ricorso sarebbero ricevibili, in quanto riguardano atti illegittimi e per di più recantigli pregiudizio.

–       Giudizio del Tribunale

53      Si deve in limine ricordare che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d’annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando notevolmente, la sua situazione giuridica (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 15 giugno 1994, causa T 6/93, Pérez Jiménez/Commissione, Racc. PI pagg. I A 155 e II 497, punto 34, e 22 marzo 1995, causa T 586/93, Kotzonis/CES, Racc. pag. II 665, punto 28). Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, segnatamente nel corso di un procedimento interno, da questa medesima giurisprudenza risulta che in linea di principio sono impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di detto procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi aventi lo scopo di preparare la decisione finale. Inoltre, in materia di ricorso di dipendenti, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e possono essere contestati solo incidentalmente nell’ambito di un ricorso contro gli atti impugnabili (sentenze Pérez Jiménez/Commissione, cit., punti 34 e 35, nonché Kotzonis/CES, cit., punto 29).

54      Nella specie, se la decisione 30 maggio 2005 costituisce un atto recante pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, non è così nel caso della lettera 6 febbraio 2004, della lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie, del verbale 27 maggio 2005 nonché del parere della commissione di invalidità, essendo questi solo atti preparatori della decisione del 30 maggio 2005. Parimenti non costituiscono atti arrecanti pregiudizio nemmeno le note 30 maggio 2005, 16 dicembre 2005 e 19 gennaio 2006, con le quali l’APN ha comunicato al ricorrente la decisione 30 maggio 2005 come pure le versioni in francese e italiano della decisione di rigetto del reclamo.

55      Si deve infine sottolineare che la domanda di annullamento di «ogni atto emanato dalla [convenuta] presupposto, consequenziale ovvero comunque connesso a quelli menzionati» è priva di ogni precisazione che consenta di identificare l’atto o gli atti di cui trattasi.

56      Ne consegue che sono ricevibili soltanto le conclusioni dirette all’annullamento della decisione 30 maggio 2005.

 Nel merito

57      A sostegno del ricorso di annullamento, il ricorrente solleva cinque motivi, qualificati «motivi del ricorso», e che deducono:

–        l’«[a]ssoluta carenza di motivazione anche per illogicità, tautologia, contraddittorietà ed incoerenza»;

–        la «[v]iolazione del diritto alla difesa e dell’art. 9 dell’[a]llegato II allo Statuto»;

–        l’esistenza di «[v]izi di procedura, violazione di legge e violazione di norme sostanziali»;

–        la «[v]iolazione del dovere di sollecitudine e del dovere di buona amministrazione»;

–        lo «sviamento di potere e [la] violazione del principio del “neminem laedere”».

58      Occorre esaminare il primo motivo.

–       Argomenti delle parti

59      A sostegno del primo motivo, il ricorrente afferma, in particolare, che la Commissione ha violato il principio fondamentale del diritto comunitario che obbliga le istituzioni comunitarie di rendere chiari e trasparenti i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento da esse adottato. Infatti, secondo l’interessato, i motivi alla base del parere della commissione di invalidità sono molto imprecisi e non consentono di stabilire un nesso logico e comprensibile tra le constatazioni della commissione di invalidità e le conclusioni cui essa è giunta.

60      La Commissione replica che la decisione 30 maggio 2005 sarebbe sufficientemente motivata, grazie ai richiami precisi alle disposizioni applicate nella specie. Del resto, tale decisione sarebbe stata trasmessa al ricorrente unitamente al parere della commissione di invalidità. La Commissione infine ricorda che, secondo la giurisprudenza, un atto dell’istituzione è sufficientemente motivato allorché è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato tale da consentirgli di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 1998, causa T 98/96, Costacurta/Commissione, Racc. PI pagg. I A 21 e II 49, punti 86-90). Orbene, nella specie, la decisione 30 maggio 2005 sarebbe stata comunicata all’interessato in un contesto ad esso ben conosciuto, tenuto conto della durata del procedimento di collocazione in invalidità.

–       Giudizio del Tribunale

61      Si deve innanzi tutto ricordare che la condizione posta dall’art. 253 CE, prevista anche nell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità delle decisioni recanti pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se le decisioni siano fondate o se siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario (v. sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e 28 febbraio 2008, causa C 17/07 P, Neirinck/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).

62      Nella specie, è giocoforza innanzi tutto constatare che, pur se la decisione 30 maggio 2005 fa riferimento, nei suoi primi tre «visto», alle pertinenti norme giuridiche applicate, in particolare all’art. 53 dello Statuto, essa non contiene alcun elemento di fatto inerente alla concreta situazione del ricorrente.

63      Il quarto e ultimo punto del preambolo della decisione 30 maggio 2005 si riferisce ciò nondimeno al parere della commissione di invalidità. Si deve pertanto esaminare se le conclusioni della detta commissione figuranti in tale parere sono sufficientemente motivate.

64      A questo proposito, dalla costante giurisprudenza risulta che lo scopo delle disposizioni concernenti la commissione medica e la commissione di invalidità è quello di affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di ordine sanitario. Il sindacato giurisdizionale non può estendersi alle valutazioni mediche propriamente dette, che devono essere considerate definitive qualora siano state regolarmente adottate. Invece il sindacato giurisdizionale può estendersi alla regolarità della costituzione e dell’attività delle dette commissioni, nonché alla regolarità dei pareri da esse emessi. Sotto questo aspetto, il Tribunale è competente ad esaminare se il parere contiene una motivazione che permetta di valutare le considerazioni su cui sono fondate le conclusioni contenute nello stesso e se il parere ha stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni alle quali perviene la commissione (sentenza della Corte 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jänsch/Commissione, Racc. pag. 4923, punto 15; sentenze del Tribunale di primo grado 27 febbraio 1992, causa T 165/89, Plug/Commissione, Racc. pag. II 367, punto 75, e 15 dicembre 1999, causa T 27/98, Nardone/Commissione, Racc. PI pagg. I A 267 e II 1293, punto 87).

65      Si deve nella specie rilevare che il parere della commissione di invalidità è, manifestamente, privo di ogni motivazione in quanto si limita puramente e semplicemente a constatare e, nello stesso tempo a concludere, che il ricorrente è affetto da un’invalidità considerata totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni. Di conseguenza, non è possibile, alla sola lettura di tale parere, verificare l’esistenza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici effettuati dalla commissione di invalidità e le conclusioni cui essa è pervenuta.

66      Certo, secondo costante giurisprudenza, un eventuale difetto di motivazione può essere sanato con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo, poiché quest’ultima motivazione si presume coincida con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo (sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2003, causa T 221/02, Lebedef e a./Commissione, Racc. PI pagg. I A 211 e II 1037, punto 62; sentenze del Tribunale 7 novembre 2007, causa F 57/06, Hinderyckx/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, e 8 aprile 2008, causa F 134/06, Bordini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63). Tuttavia, nella specie, la decisione di rigetto del reclamo non fornisce alcun elemento che consenta di comprendere i motivi per i quali, a parere della commissione di invalidità, il ricorrente doveva essere collocato a riposo per invalidità. In particolare, il riferimento figurante in tale decisione alla perizia medica che il dott. U. avrebbe effettuato il 25 gennaio 2004 non può essere considerato, in assenza di qualsiasi precisazione circa il contenuto di tale perizia, come adeguata motivazione ai sensi della citata giurisprudenza.

67      Ad ogni modo, il verbale 27 maggio 2005, in cui si indica che il ricorrente soffrirebbe di una sindrome ansio-depressiva, non consente al Tribunale di conoscere e di verificare le considerazioni sulle quali sono basate le conclusioni ivi contenute e se il citato verbale abbia stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni cui la commissione è pervenuta. Infatti, una sindrome ansioso-depressiva può manifestarsi secondo modalità e gradi molto diversi e non implica che la persona che ne soffre venga necessariamente considerata affetta da invalidità permanente totale che la pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego del suo gruppo di funzioni.

68      Non può essere accolto l’argomento della Commissione relativo al fatto che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del «contesto» nel quale è intervenuto il suo collocamento in invalidità e che, pertanto, una motivazione specifica non sarebbe necessaria. Infatti, la Commissione non fornisce alcuna precisazione circa la natura e la portata di tale asserita conoscenza e non dimostra, comunque, che una siffatta conoscenza avrebbe consentito al ricorrente di valutare le considerazioni mediche che hanno indotto la commissione di invalidità a constatare la sua invalidità permanente e totale. Orbene, l’imprecisione di una siffatta conoscenza non può sostituire l’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, tanto più che l’atto di cui trattasi è una decisione che colloca un dipendente, contro la sua volontà, a riposo per invalidità.

69      Si deve infine sottolineare che, con lettera 18 novembre 2005, il ricorrente ha espressamente chiesto che gli fosse fornita una motivazione più concreta della decisione 30 maggio 2005, richiesta cui la Commissione non ha risposto.

70      Poiché la decisione 30 maggio 2005 è affetta da difetto di motivazione, il primo motivo va pertanto accolto.

71      Quindi, senza che si renda necessario pronunciarsi sulle altre censure e motivi sollevati dal ricorrente a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento, in particolare quelli relativi alla regolarità della composizione della commissione di invalidità, la decisione 30 maggio 2005 dev’essere annullata.

 Sulla domanda di risarcimento danni

 Argomenti delle parti

72      Il ricorrente in sostanza chiede il risarcimento dei danni che deriverebbero, in primo luogo, dalla decisione 30 maggio 2005, in secondo luogo, dagli atti che hanno portato alla sua emanazione e, in terzo luogo, dagli atti di esecuzione della detta decisione nonché dai «commissivi ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso». In quarto luogo, il ricorrente chiede che le somme che dovrebbero essergli pagate siano maggiorate degli interessi al tasso legale, con capitalizzazione degli interessi.

73      Il ricorrente sostiene che, a causa dell’insieme degli atti della Commissione di cui viene chiesto l’annullamento nel presente ricorso, avrebbe subito un danno materiale data la perdita di reddito e di altri benefici ai quali un dipendente delle Comunità europee in attività ha diritto come, per esempio, l’assicurazione contro gli infortuni, nonché un danno morale, a motivo dell’inattività forzata, della perdita di «chances» e della perdita di «status». Il danno sarebbe esistenziale, considerati il suo disappunto e la delusione che avrebbe provato a seguito degli atti controversi nonché il sensibile peggioramento della sua qualità di vita. Il ricorrente aggiunge che la decisione di rigetto del reclamo conterrebbe affermazioni altamente lesive del suo onore e della sua dignità.

74      Per contro, la Commissione sottolinea che il ricorrente non avrebbe fornito la prova né degli illeciti né degli asseriti pregiudizi.

 Giudizio del Tribunale

75      Secondo una costante giurisprudenza, perché sussista responsabilità extracontrattuale della Comunità, in particolare nelle controversie vertenti sulle relazioni tra la detta Comunità e i suoi agenti, occorre siano soddisfatte tre condizioni, cioè l’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, l’effettività del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere. Queste tre condizioni che impegnano la responsabilità della Comunità sono cumulative, il che significa che non può sussistere la responsabilità della Comunità quando anche una sola di esse non è soddisfatta (v. in particolare, sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T 249/04, Combescot/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C 525/07 P; sentenze del Tribunale 2 maggio 2007, causa F 23/05, Giraudy/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 88, e 9 ottobre 2007, causa F 85/06, Bellantone/Corte dei conti, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87 e la giurisprudenza ivi citata).

76      Le conclusioni relative al risarcimento del danno vanno pertanto esaminate alla luce di tali principi.

–       Sulle conclusioni intese al risarcimento dell’asserito danno derivante dalla decisione 30 maggio 2005

77      Nella specie, il ricorrente chiede la condanna della Commissione a pagargli, in primo luogo, la somma di EUR 150 000, in secondo luogo, una somma pari alla differenza tra i redditi che egli percepisce con il suo collocamento in invalidità e quelli di cui avrebbe beneficiato se non fosse stato oggetto di una siffatta misura.

78      Per quanto riguarda le conclusioni intese a sentir condannare la Commissione a pagare al ricorrente una somma pari alla differenza tra i redditi che egli percepisce dal suo collocamento in invalidità e quelli di cui avrebbe fruito se non fosse stato oggetto di una siffatta misura, va ricordato che, anche qualora sia dimostrato l’illecito di un’istituzione, la responsabilità della Comunità sorge effettivamente solo quando sono dimostrate la sussistenza e la consistenza del danno (sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1996, causa T 99/95, Stott/Commissione, Racc. pag. II 2227, punto 72).

79      Orbene, allo stato, il Tribunale non è in grado di valutare né la sussistenza né la consistenza degli asseriti elementi del danno, dal momento che la Commissione deve ancora adottare le misure di esecuzione della presente sentenza di annullamento, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 233 CE (v. sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2006, causa T 156/03, Pérez-Díaz/Commissione, Racc. FP pag. II A 2 649, punto 75).

80      Le conclusioni in materia di risarcimento danni devono pertanto in tale misura essere respinte in quanto premature.

81      Per quanto riguarda le conclusioni intese a sentir condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di EUR 150 000 – conclusioni che si devono interpretare come dirette al risarcimento del danno morale che sarebbe derivato dalla decisione 30 maggio 2005 –, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l’annullamento di un atto impugnato può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, cioè in assenza nel detto atto di ogni valutazione espressamente negativa delle capacità del ricorrente idonea ad offenderlo, sufficiente di ogni danno morale che egli possa aver subito (sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004, causa T 136/03, Schochaert/Consiglio, Racc. PI pagg. I A 215 e II 957, punto 34).

82      Nella specie, la decisione 30 maggio 2005, nella misura in cui conclude per l’invalidità totale e permanente del ricorrente e per la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni, comporta una valutazione negativa delle sue capacità. L’annullamento della decisione 30 maggio 2005 non può pertanto costituire, di per sé, una riparazione adeguata del danno morale subito dal ricorrente.

83      Tuttavia, poiché la decisione 30 maggio 2005 è stata annullata solo a motivo di un difetto di motivazione, resta aperta la questione se l’interessato sia o meno affetto da una invalidità permanente considerata totale, che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni. Il solo danno morale che può pertanto invocare il ricorrente è quello derivante dalla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione cui essa era tenuta.

84      Del resto, si deve tener conto del fatto che il Tribunale nell’ordinanza 6 dicembre 2007, causa F 40/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50) nonché il Tribunale di primo grado nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T 241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pag. II A 2 517, punto 65) hanno già constatato che il ricorrente si è ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti della Commissione rifiutando di cooperare con essa. La presente causa costituisce la continuazione di tale approccio in quanto il ricorrente ha tentato di fare ostruzionismo all’ordine della commissione di invalidità rifiutando di cooperare con questa. Pertanto il ricorrente stesso ha contribuito al prolungamento di tale situazione di incertezza nella quale lo hanno posto il procedimento di invalidità e il suo collocamento in invalidità.

85      Ciò considerato, alla luce delle particolari circostanze della specie, si ottiene una giusta riparazione del danno morale subito dal ricorrente condannando la Commissione a pagargli soltanto la somma di EUR 3 000, ivi compresi tutti gli interessi maturati fino al giorno della presente sentenza.

–       Sulle conclusioni intese al risarcimento del preteso danno derivante dagli atti che hanno avuto il loro epilogo nell’emanazione della decisione 30 maggio 2005

86      Si deve ricordare che, nel caso in cui il ricorso sia inteso al risarcimento di un presunto danno causato da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale, il procedimento amministrativo deve iniziare, conformemente all’art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda dell’interessato che invita l’APN a risarcire tale pregiudizio. Solo avverso la decisione di rigetto di tale domanda l’interessato può adire l’amministrazione con un reclamo, conformemente al n. 2 di tale articolo (sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, cause riunite T 153/01 e T 323/01, Alvarez Moreno/Commissione, Racc. PI pagg. I A 161 e II 719, punto 99).

87      Nella specie, dal momento che l’asserito pregiudizio di cui il ricorrente, con le sopra menzionate conclusioni, chiede il risarcimento trova la sua origine negli atti preparatori della decisione 30 maggio 2005, che debbono essere considerati, come è stato ricordato supra al punto 86, come comportamenti dell’amministrazione privi di carattere decisionale, il procedimento amministrativo che precede l’introduzione del ricorso sarebbe dovuto obbligatoriamente iniziare con una domanda con la quale l’interessato invitava l’APN a risarcire tale danno, seguita, se del caso, da un reclamo contro la decisione che respingeva la detta domanda. Poiché tale non è stato il caso, le suddette conclusioni devono essere dichiarate irricevibili.

–       Sulle conclusioni intese al risarcimento dell’asserito danno derivante dagli atti di esecuzione della decisione 30 maggio 2005 nonché da «comportamenti commissivi, ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso»

88      Si deve rilevare che le sopra menzionate conclusioni non sono corredate di alcuna precisazione che consenta di stabilire con certezza gli atti e i comportamenti denunciati dal ricorrente. Ciò vale in particolare per il riferimento ad asseriti «comportamenti commissivi ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso». Ciò considerato, tali conclusioni, che non rispondono agli obblighi derivanti dall’art. 21 dello Statuto della Corte, sono irricevibili.

89      Da tutto quanto precede consegue che la Commissione dev’essere condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 3 000.

 Sulle misure di istruzione

90      A titolo di misure di istruzione, il ricorrente chiede innanzitutto che gli venga comunicato il testo della «decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’[APN]». Si deve tuttavia constatare che la Commissione ha allegato al suo controricorso il testo di tale decisione. La suddetta domanda è pertanto divenuta priva di oggetto.

91      Il ricorrente chiede altresì di essere ammesso a provare, mediante testimoni, le circostanze della visita del 25 febbraio 2005 del dott. Bi. al suo domicilio. Poiché tali circostanze non hanno effetti sulla decisione del Tribunale, detta domanda va respinta.

92      Infine, la domanda del ricorrente intesa a che venga disposta una perizia grammaticale della lettera 17 novembre 2004, al fine, secondo l’interessato, «di appurare che in essa si legge non già che il [dott. U.] avrebbe rassegnato le sue dimissioni da membro della commissione d’invalidità ma bensì che [lo stesso] avrebbe informato il Servizio medico della [Commissione] che il ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni». In effetti, poiché il ricorrente non è membro della commissione di invalidità, egli non avrebbe potuto, di conseguenza, esserne dimissionario.

93      Si deve pertanto respingere l’insieme delle domande intese a che siano disposte misure di istruzione.

 Sulla domanda di sospensione del procedimento

94      Con atto 25 marzo 2008, confermato con atto 20 luglio 2008, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre la sospensione del presente procedimento fino a quando non sarà intervenuta la chiusura dell’inchiesta preliminare avviata dalle autorità giudiziarie italiane a seguito della denuncia che egli aveva depositato il 18 febbraio 2008 contro tre membri della commissione di invalidità che si era riunita il 27 maggio 2005. Tuttavia, il Tribunale è del parere che il procedimento promosso dal ricorrente presso le autorità giudiziarie italiane non abbia, quantomeno in tale fase, alcuna incidenza sulla presente causa. Ciò considerato, la domanda sopra menzionata va respinta.

 Sulle spese

95      A norma dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo ottavo del secondo titolo del detto regolamento, relative alle spese di giustizia, si applicano alle cause proposte dinanzi al Tribunale a partire dall’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, cioè dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia continuano ad applicarsi mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale prima di tale data.

96      A tenore dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può, in applicazione dell’art. 87, n. 3, primo comma, del medesimo regolamento di procedura, ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

97      Poiché nella specie il ricorso è stato parzialmente accolto, sia nelle conclusioni dirette all’annullamento come pure nelle conclusioni dirette al risarcimento, viene operata una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione delle Comunità europee 30 maggio 2005 di collocare il sig. Marcuccio a riposo per invalidità è annullata.

2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del sig. Marcuccio.

5)      Il sig. Marcuccio sopporterà un terzo delle proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 novembre 2008.