MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 6 agosto 2008

Riparto  del  «Fondo  per le non autosufficienze» per gli anni 2008 e
2009.
   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
              con delega alle politiche della famiglia

  Vista  la  legge  5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di
contabilita'   generale   dello  Stato  in  materia  di  bilancio»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,    con   particolare   riguardo   all'art.   3-septies
concernente l'integrazione sociosanitaria;
  Vista  la  legge  8 novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie,  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233 «Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri», che trasferisce le
competenze  in  materia  di  politiche  sociali  e  di  assistenza al
Ministero della solidarieta' sociale;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006, n. 298 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009»;
  Visto  l'art.  1,  comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»  che,  al fine di garantire
l'attuazione  dei  livelli essenziali delle prestazioni assistenziali
da  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale con riguardo alle
persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso il Ministero della
solidarieta'   sociale   un   fondo   denominato  Fondo  per  le  non
autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009;
  Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296   che   dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti  concernenti
l'utilizzazione  del  Fondo  per le non autosufficienze sono adottati
dal  Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
della  salute,  con il Ministro delle politiche per la famiglia e con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Visto  l'art.  2,  comma 465,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le
non  autosufficienze  e'  incrementato di euro 100 milioni per l'anno
2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;
  Considerato    che   l'utilizzazione   del   Fondo   per   le   non
autosufficienze  richiede la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni,   ai   sensi   dell'art.  117  della  Costituzione,  con
riferimento alle persone non autosufficienti;
  Considerate  altresi'  le  competenze del Tavolo interistituzionale
sui   livelli   essenziali  delle  prestazioni  istituito  presso  la
Conferenza unificata;
  Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le
non  autosufficienze  per  l'anno  2008  e 2009 le finalita' indicate
all'art.  1,  comma 1264,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,
mediante   la   conferma   delle   aree   prioritarie  di  intervento
riconducibili  ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone
non autosufficienti gia' individuate in sede di riparto del Fondo per
l'anno 2007;
  Acquisita in data 20 marzo 2008 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri,
il  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali e
l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione: «Presidente del
Consiglio  dei  Ministri»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque
presente,   la   denominazione:  «Ministro  delle  politiche  per  la
famiglia»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 giugno  2008,  con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo
Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  relativamente alla materia
delle politiche della famiglia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Riparto delle risorse
  1.  Le  risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per
gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni,
sono  attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e
399  milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento
e  Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2 e per un ammontare pari
ad  euro  1  milione  in  ciascun anno al Ministero del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 3.
Il  riparto  alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le
quote riportate nelle allegate Tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
  2.  I  criteri  utilizzati  per il riparto per gli anni 2008 e 2009
sono  basati  sui  seguenti  indicatori  della  domanda potenziale di
servizi per la non autosufficienza:
    a) popolazione  residente, per regione, d'eta' pari o superiore a
75 anni, nella misura del 60%;
    b) criteri  utilizzati  per il riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%.
  Tali  criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi
sulla  base  delle  esigenze  che  si  determineranno  con  la  piena
definizione  dei  livelli essenziali delle prestazioni per le persone
non autosufficienti.

        
      
                               Art. 2.
                              Finalita'
  1.  Nel  rispetto  delle  finalita'  di cui all'art. 1, comma 1264,
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, e nel rispetto dei modelli
organizzativi  regionali  e  di confronto con le autonomie locali, le
risorse  di  cui  all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla
realizzazione  di  prestazioni  e  servizi  assistenziali a favore di
persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22,
comma  4,  della  legge  8  novembre  2000,  n. 328, le seguenti aree
prioritarie  di  intervento riconducibili ai livelli essenziali delle
prestazioni, il cui raggiungimento e' da realizzarsi gradualmente nel
tempo  e la cui piena definizione e' rimandata ad altro provvedimento
legislativo, nonche' agli accordi in sede di Conferenza unificata:
    a) previsione  o  rafforzamento  di  punti  unici di accesso alle
prestazioni  e ai servizi con particolare riferimento alla condizione
di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e
l'accesso ai servizi socio-sanitari;
    b) attivazione  di modalita' di presa in carico della persona non
autosufficiente  attraverso  un  piano individualizzato di assistenza
che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che
di  quelle  erogate  dai  servizi  sanitari  di  cui  la  persona non
autosufficiente   ha   bisogno,   favorendo   la   prevenzione  e  il
mantenimento  di  condizioni  di autonomia, anche attraverso l'uso di
nuove tecnologie;
    c) attivazione   o  rafforzamento  di  servizi  socio-sanitari  e
socio-assistenziali  con riferimento prioritario alla domiciliarita',
al  fine  di  favorire  l'autonomia e la permanenza a domicilio della
persona non autosufficiente.
    2. Le  risorse  di  cui al presente decreto sono finalizzate alla
copertura    dei   costi   di   rilevanza   sociale   dell'assistenza
socio-sanitaria   e   sono  aggiuntive  rispetto  alle  risorse  gia'
destinate  alle  prestazioni  e ai servizi a favore delle persone non
autosufficienti  da  parte delle Regioni e delle Province autonome di
Trento   e   Bolzano,  noncheda  parte  delle  autonomie  locali.  Le
prestazioni   e  i  servizi  di  cui  al  comma precedente  non  sono
sostitutivi di quelli sanitari.

        
      
                               Art. 3.
                      Erogazione e monitoraggio
  1.  Ai  fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui
all'art.  1,  nonche'  la  destinazione delle stesse al perseguimento
delle  finalita'  di cui all'art. 2, saranno definite, previo accordo
in   Conferenza   unificata,   le  modalita'  di  monitoraggio  delle
prestazioni  nonche'  degli interventi attivati attraverso le risorse
erogate  con il presente decreto nella prospettiva della costituzione
di un Sistema informativo nazionale.
  2.  Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono alle
finalita'  del  presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti  ai  sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previo  visto  e registrazione della Corte dei
conti.
    Roma, 6 agosto 2008

                Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                               Sacconi

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

                     Il Sottosegretario di Stato
             alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
                             Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 253

        
      
             ---->   Vedere da pag. 16 a pag. 17   <----