AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medico-veterinaria relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa. Parte I Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e della certificazione resa dalla Corte dei conti il 16 ottobre 2008, a seguito della quale si e' integrato l'art. 26, comma 1 del presente contratto, il giorno 17 ottobre 2008 alle ore 11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra: L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente: avv. Massimo Massella Ducci Teri ......................... (firmato) e le seguenti: Organizzazioni | Confederazioni | | sindacali | sindacali | | --------------------------------------------------------------------- CGIL FP MEDICI .... | (firmato) |CGIL.... | (firmato) --------------------------------------------------------------------- FED. CISL MEDICI | | | COSIME.... | } |CISL.... | } --------------------------------------------------------------------- FM aderente UIL | | | FPL.... | } |UIL.... | } --------------------------------------------------------------------- CIVEMP.... | } | | --------------------------------------------------------------------- FESMED.... | } | | --------------------------------------------------------------------- UMSPED.... | } | | --------------------------------------------------------------------- CIMO ASMD.... | } |CONFEDIR ....| } --------------------------------------------------------------------- ANAAO ASSOMED.... | } |COSMED .... | } Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medico-sanitaria del Servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ del-l'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008. 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 3 a 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del quadriennio normativo 2002 2005, I biennio economico che e' indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005». Parte I Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita' di carattere generale. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresi', fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli importi dell'indennita' di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. 7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993. 8. L'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 e' disapplicato. Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Art. 3. Relazioni sindacali 1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina. Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Art. 4. Tempi e procedure per la contrattazione integrativa 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto. 3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l'Azienda, ai fini dell'avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005. Tale procedura viene attivata all'inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso. 4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell'art. 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative gia' avviate e in fase conclusiva. 5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell'osservanza dei principi di lealta' e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduita' tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalita' ritenute piu' utili per la conclusione delle trattative. 6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 7. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione e' effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell'applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticita' per piu' efficaci modifiche, integrazioni e correzioni. 10. L'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005 e' disapplicato. Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Art. 5. Coordinamento Regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative: a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005; b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente; c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005); d) alla modalita' di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000; e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005; f) alla verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza; g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonche' di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita' assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l'orario di lavoro come individuati nel Capo II del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto conto anche dell'art. 55, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attivita' professionali ed ai suoi presupposti e condizioni; i) all'applicazione dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilita' in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6; j) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera g) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa; k) criteri per la definizione delle modalita' di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL. 2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalita' dell'art. 4, comma 2 (tempi e procedure). 3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facolta' di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1 medesimo. 4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 (tempi e procedure). 5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonche' dall'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli articoli 54, 55 e 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, dagli articoli 10, 11 e 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006 e dagli articoli 24, 25 e 26 del presente contratto. 6. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevedera' gli argomenti e le modalita' di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli articoli 54 e 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguardera', comunque, la verifica dell'entita' dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruita', fermo restando il valore della spesa regionale. 7. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno inviati all'ARAN per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 8. L'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 e' disapplicato. Titolo III RAPPORTO DI LAVORO Capo I Incarichi dirigenziali Art. 6. Sistema degli incarichi e sviluppo professionale 1. Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilita' e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, e' volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto gia' previsto dall'art. 26 comma 1 e dall'art. 27, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 specificando, altresi', che le diverse tipologie di incarico, che implicano attivita' gestionali e professionali, sono tutte funzionali ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualita' assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialita', delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi. 3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali, le parti ribadiscono che: in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignita' ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale. l'autonomia e la responsabilita' professionali, quali condizioni connaturate alla funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata al raggiungimento di un risultato, nel rispetto delle dinamiche organizzative della struttura stessa. 4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralita' del sistema degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all'art. 28 del presente CCNL, modalita' e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonche' a realizzare una migliore efficienza e funzionalita' delle strutture sanitarie. Capo II Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti Art. 7. Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero 1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuita' assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, modalita' di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonche' prevenire il rischio clinico. 2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovra' prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva. 3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. 4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 5, lettera k del presente CCNL. 5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 14, commi 7 e 8, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo. 6. E' fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purche' non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro novanta giorni dalla stipula del presente CCNL. Capo III Misurazione e valutazione dei servizi Art. 8. O b i e t t i v i 1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualita' dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la piu' ampia valorizzazione della funzione dirigenziale. 2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell'apporto individuale, le Aziende, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione gia' attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonche' si adoperano per l'incremento della qualita' delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessita' delle tecnologie utilizzate. Capo III Misurazione e valutazione dei servizi Art. 9. Principi della valutazione 1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed e' diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualita' e l'impegno per il conseguimento di piu' elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione degli utenti, nonche' a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall'art. 10 nonche' gli organismi, le modalita' e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti. 3. Al fine di consentire il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilita' di individuare, anche sulla base dell'esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali. Capo III Misurazione e valutazione dei servizi Art. 10. Procedure della valutazione 1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialita', celerita' e puntualita' al fine di garantire la continuita' e la certezza delle attivita' professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche' l'erogazione immediata delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato. 2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuita' il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi. 3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresi', la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato. 4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 25 comma 2 e comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, l'individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilita' dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile. Capo III Misurazione e valutazione dei servizi Art. 11. Comportamento in servizio 1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedelta' di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita'. 2. Il comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonche' dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle carte dei servizi. 3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Capo III Misurazione e valutazione dei servizi Art. 12. Norma di rinvio 1. In considerazione della particolare natura della professione medica e delle peculiarita' del Servizio sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente. 2. In relazione alla novita' della materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell'ambito della sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro, anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo. Capo III Misurazione e valutazione dei servizi Art. 13. Recesso dell'azienda o ente 1. All'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. In ogni caso, l'azienda e' tenuta ad attivare le procedure di cui all'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 nell'ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perche' colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.» Capo III Misurazione e valutazione dei servizi Art. 14. Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. All'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravita' tali da comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunita' e operativita' dell'Azienda stessa. In tal caso puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.». Capo IV Istituti di particolare interesse Art. 15. Disposizioni particolari 1. Nel computo dei cinque anni di attivita' ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lettera b) e c) del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuita'. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico, in merito all'esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.