Capo IV

Istituti di particolare interesse

          

        
                              Art. 16.
               Copertura assicurativa e tutela legale

    1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e
tempestivita',   tutti   gli   elementi   conoscitivi  relativi  alle
condizioni  e  modalita'  delle coperture assicurative e della tutela
legale,  assicurando  la  massima  informazione  e trasparenza, anche
mediante  comunicazioni  periodiche  idonee  a  fornire  il  costante
aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
    2.  Le  aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei
sistemi  di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita'
e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al
verificarsi  di  un  sinistro,  il  necessario  supporto al dirigente
interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle
cause che hanno determinato il sinistro stesso.
    3.  Con  riferimento  alla copertura assicurativa e al patrocinio
legale  dei  dirigenti,  in  considerazione  della  necessita' di una
ridefinizione  della  normativa  contrattuale  che  tenga conto della
rilevanza  e  delle  criticita'  della  materia in ambito sanitario e
delle  previsioni  di legge nel frattempo intervenute, e' costituita,
presso  l'ARAN,  entro  sessanta  giorni  dalla  stipula del presente
Contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione composta da
rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.
    4.  La  suddetta  Commissione, attraverso modalita' ritenute piu'
idonee,   effettua   gli   opportuni  approfondimenti  sulla  materia
assicurativa  al  fine  di  fornire  alle  parti negoziali ogni utile
supporto  conoscitivo  e  documentale  per  una  eventuale modifica o
integrazione  della  normativa  contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare  alle  specifiche  questioni  della tutela legale e delle
consulenze  tecniche  in ambito civile e penale. Tale proposta dovra'
essere  espressa  in  tempo  utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale  di  cui  all'art.  28 del presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro.

        
      
          

            Parte seconda
Trattamento economico biennio 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e non esclusivo

          

        
                              Art. 17.
                 Incrementi contrattuali e stipendio
                   tabellare nel biennio 2006-2007

    1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare
previsto  per  i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e
non  esclusivo  ed  orario unico dall'art. 2 del Contratto collettivo
nazionale  di lavoro del 5 luglio 2006, e' incrementato di Euro 17,70
lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo  della  tredicesima  mensilita', e' rideterminato in Euro
40.261,10.
    2.  Dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1
e'  incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa
data   lo   stipendio   tabellare   annuo  lordo,  comprensivo  della
tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 41.968,00.

        
      
          

            Parte seconda
Trattamento economico biennio 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e non esclusivo

          

        
                              Art. 18.
            Incrementi contrattuali e stipendi tabellari
            dei medici a tempo definito e dei veterinari
               ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007

    1.  Dal  1°  gennaio  2006, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti  medici  e  veterinari  di  cui  all'art.  3  del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro 5 luglio 2006, con rapporto di lavoro
ad  esaurimento non esclusivo, e' incrementato dell'importo mensile a
fianco di ciascuno indicato:
      a) dirigenti medici: Euro 6,92;
      b) dirigenti veterinari: Euro 8,84.
    Dal   1°   gennaio  2006  lo  stipendio  tabellare  annuo  lordo,
comprensivo  della  tredicesima  mensilita',  e' quindi rideterminato
rispettivamente in:
      Euro 23.167,54 per i medici;
      Euro 29.580,77 per i veterinari.
    2.  Dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari di cui al comma 1
sono  ulteriormente  incrementati dell'importo mensile lordo a fianco
di ciascuno indicato:
      a) dirigenti medici: Euro 79,17;
      b) dirigenti veterinari: Euro 101,09.
    Dal  1° febbraio  2007,  lo  stipendio tabellare annuo lordo, per
tredici mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in:
      Euro 24.196, 75 per i medici;
      Euro 30.894,94 per i veterinari.

        
      
          

            Parte seconda
Trattamento economico biennio 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e non esclusivo

          

        
                              Art. 19.
                  Ex medici condotti ed equiparati

    1.   Fatta   salva  l'applicazione  dell'art.  13  del  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005,  il  trattamento
economico  omnicomprensivo  di  Euro  6.675,98  previsto dall'art. 4,
comma 1  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del 5 luglio
2006  per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non
esclusivo, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in Euro
6.699,98 e, a decorrere dal 1° febbraio 2007, in Euro 6.974,78.
    2.  Il  trattamento  economico  di  cui al comma 1 e' corrisposto
mensilmente  nella  misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilita'.

        
      
          

            Capo II
Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti

          

        
                              Art. 20.
             Retribuzione di posizione minima unificata
        dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

    1.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione di posizione
minima   unificata  dei  dirigenti  medici  con  rapporto  di  lavoro
esclusivo  di  cui  all'art.  5,  comma 3,  del  Contratto collettivo
nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata:

               ---->  Vedere tabella a pag. 57  <----

    2.  L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato 7 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 3 novembre 2005.
    3.  Il  fondo  dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro   5 luglio   2006,   alla   data   indicata  nel  comma 1,  e'
automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente
all'incremento   spettante   a  ciascuno  dei  dirigenti  interessati
moltiplicato  per  il  numero  degli  stessi  al  netto  degli  oneri
riflessi.
    4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 5 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.

        
      
          

            Capo II
Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti

          

        
                              Art. 21.
             Retribuzione di posizione minima unificata
     per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

    1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  alla  retribuzione  di
posizione  minima  unificata  dei  dirigenti veterinari a rapporto di
lavoro  esclusivo  e  con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del
Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006,  sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 58  <----

    2.  L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del 3 novembre 2005.
    3.  Il  fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro   5 luglio   2006,   alla   data   indicata  dal  comma 1,  e'
automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente
all'incremento  spettante  a  ciascun  dirigente  in  relazione  alle
specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto
oneri riflessi.
    4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 6 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.

        
      
          

            Capo II
Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti

          

        
                              Art. 22.
             Retribuzione di posizione minima unificata
          per i dirigenti medici e veterinari con rapporto
              di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

    1.  Per  i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non
esclusivo  e  con  orario  unico  la retribuzione di posizione minima
unificata  di  cui  all'art.  43,  comma 1  del  Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005,  confermata  dall'art. 7 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006,  rimane
fissata  nei  valori  stabiliti  dalle  tabelle stesse al 31 dicembre
2003.
    2.  Analogamente  si  dispone per i dirigenti medici e veterinari
con  rapporto  di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre 2005, la cui
retribuzione   di   posizione   minima   contrattuale,   fatta  salva
l'applicazione  degli articoli 49 e 50 del medesimo contratto in caso
di  passaggio  al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo,
rimane  quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli articoli 46 e 47 del
contratto  citato,  confermati  dall'art.  7 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
    3. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole di cui
agli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005 citati nei commi precedenti.

        
      
          

            Capo III

          

        
                              Art. 23.
                   Effetti dei benefici economici

    1.    Le    misure    degli    stipendi    tabellari   risultanti
dall'applicazione  dei  capi  I  e  II  del  presente contratto hanno
effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'   premio   di  servizio,  sull'indennita'  alimentare
dell'art.  19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005,   sull'equo   indennizzo,   sulle   ritenute   assistenziali  e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
    2.  Gli  effetti  del  comma 1  si applicano alla retribuzione di
posizione  complessiva  nelle componenti minima unificata e variabile
in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
      del  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 8 giugno 2000:
indennita'  di  cui  all'art. 37, comma 2; assegni personali previsti
dall'art.  38,  commi 1  e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro
natura stipendiale; indennita' dell'art. 40;
      dagli  articoli 3,  4 e 5 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico.
    3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e  2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel presente articolo. Agli
effetti   dell'indennita'   premio   di   servizio,   dell'indennita'
sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella prevista dall'art. 2122 del
codice  civile  si  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data  di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione
minima contrattuale.

        
      
          

            Capo IV
I fondi aziendali

          

        
                              Art. 24.
     Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione
         di posizione, equiparazione, specifico trattamento
          e indennita' di direzione di struttura complessa.

    1.  Il  fondo  previsto  dall'art.  10  del  Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per
il   finanziamento  dell'indennita'  di  specificita'  medica,  della
retribuzione  di posizione, dello specifico trattamento economico ove
mantenuto  a  titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di
direzione  di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e'
quello consolidato al 31 dicembre 2005.
    2. Il fondo del comma 1 e' incrementato delle risorse individuate
negli  articoli 20  e  21,  a  decorrere  dalle scadenze indicate nei
medesimi articoli.
    3. E' confermato il comma 2 dell'art. 10 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.

        
      
          

            Capo IV
I fondi aziendali

          

        
                              Art. 25.
             Fondi per il trattamento accessorio legato
                      alle condizioni di lavoro

    1.  Il  fondo  previsto  dall'art.  11  del  Contratto collettivo
nazionale  di lavoro del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio
legato  alle  condizioni di lavoro e' confermato sia per le modalita'
del  suo utilizzo che per le relative flessibilita'. Il suo ammontare
e' quello consolidato al 31 dicembre 2005.
    2.  Al  fine  di  incentivare la qualita' dei servizi erogati, il
fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato:
      per  l'anno  2007: di Euro 74,83 annui lordi per ogni dirigente
medico  e  veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi;
      per  l'anno 2008: di Euro 138,98 annui lordi per ogni dirigente
medico  e  veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto
per l'anno 2007.
    3.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la
retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario  dei  dirigenti,
maggiorata  del  15%  e'  fissata  in  Euro  25,78. In caso di lavoro
notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% e' pari a Euro 29,14
ed  in  caso  di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% e' pari a
Euro 33,63.

        
      
          

            Capo IV
I fondi aziendali

          

        
                              Art. 26.
      Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita'
                    della prestazione individuale

    1.  L'art.  12  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del
5 luglio  2006,  relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e
per  il  premio  della  qualita'  della prestazione individuale per i
dirigenti  medici  e  veterinari e' confermato. L'ammontare dei fondi
ivi   indicati   e'  quello  consolidato  al  31 dicembre  2005.  Nel
consolidamento  non sono da considerare le risorse di cui al medesimo
articolo,  comma 1,  ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono
ulteriori  modalita'  di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai
sensi del comma 3.
    2.  In relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia'
precisato  all'art.  65  del Contratto collettivo nazionale di lavoro
5 dicembre  1996,  di  correlare  la  retribuzione  di  risultato  al
raggiungimento  degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al
miglioramento  dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo
del presente articolo e' cosi' incrementato:
      per  l'anno  2007 di Euro 112,25 annui lordi per ogni dirigente
medico  e  veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi;
      per  l'anno  2008 di Euro 208,46 annui lordi per ogni dirigente
medico  e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli
oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto
per l'anno 2007.
    3.  Si  conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 12 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.

        
      
          

            PARTE III
Norme finali

          

        
                              Art. 27.
                      Conferme ed integrazioni

    1.  Nelle  parti  non  modificate  o integrate o disapplicate dal
presente  contratto,  restano  confermate  tutte le norme dei vigenti
Contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro.  In  particolare  sono
confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute
nell'art.  22  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
5 dicembre  1996  e nell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 10 febbraio 2004.
    2.   Le   parti   ribadiscono   la   necessita'  che  le  Aziende
nell'attribuzione  degli  incarichi previsti dall'art. 15-septies del
decreto  legislativo  n.  502  del 1992 si attengano alle modalita' e
requisiti  previsti  dall'art.  62,  comma 5 del Contratto collettivo
nazionale   di  lavoro  dell'8 giugno  2000  per  tale  tipologia  di
incarichi.
    3.  Le  parti  si  danno  atto  che  e' necessario procedere alla
correzione  dei  seguenti  errori  materiali  rinvenuti nel Contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  del  5 luglio  2006,  II  biennio
economico 2004-2005:
      art.  11,  comma 3:  le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2»
sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3»;
      art.  11,  comma 4:  le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2»
sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3».
    4.  Le  assenze  retribuite  di  cui all'art. 23, comma 1, ultimo
alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996,
sono  godute  in  misura  corrispondente al numero 18 ore complessive
nell'anno.

        
      
          

            PARTE III
Norme finali

          

        
                              Art. 28.
                     Norme finali e transitorie

    1.  Le  parti,  considerato  il  ritardo  con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio  economico  2006-2007,  ritengono  prioritario  concludere la
presente  fase  negoziale  in  tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare,  in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una   apposita   sequenza   contrattuale,  integrativa  del  presente
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  da  definirsi entro la
conclusione  del  quadriennio  2006-2009,  anche la trattazione delle
seguenti tematiche:
      rivisitazione   delle   tematiche   riguardanti   le  relazioni
sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
      riordino  complessivo  del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all'art 6;
      disciplina  delle  flessibilita'  del  rapporto di lavoro, alla
luce  delle  disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2007 e nel
decreto-legge n. 112 del 2008;
      disciplina della formazione;
      verifica  del  sistema  di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita' dello stesso;
      individuazione  di  un  sistema  sperimentale  di  procedure  e
sanzioni   a  carattere  disciplinare  e  comportamentale,  ai  sensi
dell'art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro:
      individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa  e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all'art. 15;
      problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    Con  riferimento  all'art.  15  del presente Contratto collettivo
nazionale   di   lavoro,  le  parti  precisano  che  sui  servizi  da
considerare  svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    Fermo   restando   il   rispetto   delle   scelte  delle  regioni
nell'organizzazione  delle  Aziende  ed  Enti  del Servizio sanitario
nazionale  ed  i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna  ai  dirigenti  del  Servizio  sanitario nazionale stesso e a
medici    e    veterinari    convenzionati,   le   parti   concordano
sull'opportunita'   che   le   risorse  economiche  finalizzate  alla
copertura  dei  posti  delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    Le  parti,  rilevato  che  la  retribuzione  di  posizione minima
unificata  dei  dirigenti  di struttura complessa e' differenziata in
base  all'area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che
gli   incrementi   contrattuali   previsti   dal  presente  Contratto
collettivo  nazionale  di lavoro e dal quello del 3 novembre 2005 non
hanno  previsto  detta  differenziazione,  convengono di esaminare la
situazione nel prossimo biennio contrattuale.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

    Le  parti  confermano che il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  8 marzo 2001 ha previsto dettagliatamente le modalita'
di  riconoscimento  del  servizio  e  della  esperienza professionale
maturata  in  regime  convenzionale  dagli specialisti ambulatoriali,
medici  e  delle  altre  professionalita' sanitarie, dai medici della
guardia  medica,  dell'emergenza  territoriale  e  della medicina dei
servizi,  inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario  nazionale.  Trattasi  di  una norma speciale alla quale le
aziende  devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra
fattispecie.  Si  ritiene pertanto che il servizio prestato in regime
di  convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del decreto
legislativo n. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le
modalita'  espressamente  previste  dal  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2001 emanato dal competente Ministero
della salute.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

    Le  parti,  preso  atto  di  quanto  previsto  dal  Consiglio dei
Ministri  in  sede  di  approvazione  dell'atto  di  indirizzo  il 29
novembre 2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale
prevista  dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di
lavoro,  la  questione  dell'inclusione  nel trattamento economico di
fine  rapporto  della  retribuzione di posizione variabile aziendale,
nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

    Le  parti  si  impegnano  reciprocamente  a valutare, nell'ambito
dell'esame  delle  materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui
all'art.  28  del  presente Contratto collettivo nazionale di lavoro,
uno  specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi
di  dirigenti  di struttura semplice dipartimentale in relazione alla
gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilita'
specifica nell'ambito del dipartimento.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

    In  relazione  all'art.  16  le parti chiariscono che, in caso di
sinistro,  le  Aziende  forniscono  ai  dirigenti  tutta l'assistenza
possibile  tramite  le proprie strutture e la propria organizzazione,
senza ulteriori oneri.