Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, Giud. Un. Raeli, 11 giugno 2008, n.110. – XX c. Ministero della Difesa

E’ ammissibile il deferimento alle Sezioni riunite di una questione di massima, qualora il contrasto giurisprudenziale sia riferito a pronunce tra Sezioni regionali ( contrasto c.d. orizzontale ) e tra Sezioni regionali e Sezioni centrali della Corte dei conti ( contrasto c.d. verticale ), conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 L. n. 161/1953 ed in considerazione della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite.

( Omissis ) Ritenuto in DIRITTO. Con le domande all’esame, i ricorrenti chiedono, tra l’altro, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della indennità di ausiliaria, comprendendo nella base di calcolo l’indennità militare di cui all’art. 9 della L. n. 231/1990, in applicazione dell’ art. 44, comma 1°, della L. 224/1986 e dell’art. 6, comma 2°, della L. 404/1990.

Occorre premettere che l’art. 67, commi 1 e 2, della L. n. 11371954, come modificati dalla lettera b) dell’art. 44 della L. n. 224/1986, prevede che “ all’ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un’indennità annua lorda, non reversibile, pari all’80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell’indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia “.

Va aggiunto che, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 404/1990, il primo ed il secondo comma dell’art. 67 della L. n. 113/1954, come sostituiti dalla lett. b) dell’art. 44 L. n. 224/1986, si interpretano come segue:

a) il trattamento economico spettante nel tempo ali pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, anche:

1) dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2, primo comma, della L. n. 336/1970; 2) dell’eventuale pensione privilegiata;

3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

4) degli aumenti periodici di cui all’art. 13 della L. n. 804/1973 ed all’art. 32 della L. n. 22471986;

5) delle quote aggiuntive previste dall’art. 161 della L. n. 312/1980.

5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica ( aggiunto dall’art. 14 della L. n. 266/1999 )

Ciò premesso, il problema interpretativo che deve risolversi, essendo rilevante ai fini del merito, è se ai fini della determinazione del “ trattamento economico del pari grado in servizio “ – che costituisce il secondo elemento di raffronto nell’operazione di calcolo dell’indennità di ausiliaria – devono essere considerate tutte le indennità, con esclusione di quelle tassativamente elencate dal legislatore.

Sul punto, circa la indennità militare, la giurisprudenza ha registrato, nel tempo ed anche di recente, orientamenti opposti.

L’orientamento negativo ( sostenuto da: Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 183/2008; Id., n. 671/2007; Sez. Lazio, n. 64/2008; Id., n. 1402/2007; Id. n. 414/1998; Sez. Sardegna, n. 178/2007; Sez. Toscana, n. 700/2001; Sez. Puglia, n. 660/2005; Id., n.88/2007; Sez. Veneto, n. 194/08; Id., n. 275/2008; Sez. II centr., n. 373/2006; Id., n. 178/2007; Id., n. 27/2007; Sez. I centr., n. 364/2007 Id., n. 41/2008; Id., n. 204/2008 ) poggia il suo fondamento sulla natura expressis verbis non pensionabile della indennità militare ( cfr. art. 9 della L. n. 231/1990 ), mentre quello favorevole al computo nella indennità di ausiliaria ( sostenuto da: Sez. Toscana, n. 877/2007; Sez. Marche, n. 827/2006; Sez. Veneto, n. 739/2005; Sez. Emilia Romagna, n. 573/2007; Sez. II centr., n. 334/2000; Id., n. 167/2002; App. Sicilia, n. 57/2007 ) si fonda sulla individuazione della ratio legis che ha voluto delineare non già la pensionabilità della indennità in argomento, ma soltanto il criterio di calcolo dell’indennità di ausiliaria, e valorizza la norma di intepretazione autentica dell’art. 67 della L. n. 113/1954 ( recata dall’art. 6 della L. n. 404/1990 ) che, nell’elencare le voci da escludere dalla base di calcolo della indennità di ausiliaria, non fa menzione della indennità militare.

Stante il suaccennato contrasto giurisprudenziale, ricorrono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Riunite della questione di massima relativa al computo o meno della indennità militare di cui all’art. 9 della L. n. 231/1983 nella indennità di ausiliaria, che attiene al criterio di determinazione del “ trattamento economico del pari grado in servizio” .

Non si ignora l’orientamento costantemente seguito dalla Sezioni Riunite in ordine alle condizioni di ammissibilità del deferimento delle questioni di massima nella ipotesi di contrasto giurisprudenziale e di recente ribadito dalla sentenza n. 5/QM/2004, con la quale le Sezioni Riunite hanno ulteriormente chiarito che per la decisione di una questione di massima “ il deferimento della questione è consentito solo quando il contrasto di giurisprudenza sia orizzontale investendo sentenze pronunciate nello stesso grado di giudizio, mentre non è ammissibile in ipotesi di contrasto verticale e cioè di difformità di pronunce di grado diverso ( cfr. SS.RR. n. 22/QM/1998, n. 26/QM/1998 e le più recenti n. 17/2003/QM e n. 3/2004/QM ). In quest’ultima ipotesi, infatti, la difformità di indirizzo giurisprudenziale trova la sua soluzione funzionale nella possibilità assicurata alla parte soccombente di adire il giudice di appello. Se invece esiste o si forma un contrasto giurisprudenziale in grado d’appello, questo stante la definitività della pronuncia in tale grado può trovare soluzione solo con il deferimento alle sezioni Riunite ove investa una questione di massima “.

Con ciò, le Sezioni Riunite hanno escluso ( ancora una volta ) la possibilità di sollevare una questione di massima sia in ipotesi di conflitto ( c.d. ) orizzontale tra Sezioni Regionali, sia in ipotesi di conflitto ( c.d. ) verticale tra Sezione Regionale e Sezione Centrale di Appello, ritenendo tuttavia ammissibile ( ed è questa la novità ) la denuncia di un contrasto ( c.d. ) orizzontale in primo grado, purchè prima che si pronunci il giudice di appello.

Se raffrontato con il dato positivo, l’orientamento seguito dalla Sezioni Riunite non trova alcun aggancio normativo.

L’art. 1, comma 7, della L. n. 19/1994 si limita, infatti, a stabilire che “ Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono…sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali…” senza definire i caratteri della questione di massima che può essere oggetto di rimessione alle Sezioni Riunite.

Nella assenza di norme che disciplinano le condizioni per il deferimento delle questioni di massima, occorre quindi rifarsi a quanto disposto dalla norma dell’art. 4 della L. n. 161/1953 che, a prescindere dalla risposta che si voglia dare al quesito se sia ancora in vigore nella parte che non è stata toccata dalla riforma del ’94, può fornire, comunque, un ausilio sul piano interpretativo.

Dispone tale norma, invero, che “ il punto di diritto “ può essere oggetto di rimessione alle Sezioni Riunite se ha dato luogo a “ contrasto giurisprudenziale “ senza aggiungere nulla.

Si obietta, con riferimento alla ipotesi del contrasto ( c.d. verticale ) tra Sezioni Giurisdizionali Regionali e Sezioni di Appello, che la proposizione di una questione di massima si risolverebbe nell’alterazione e nel superamento di un orientamento costante dei giudici di appello, consentendo in tal guisa ai giudici di primo grado di tentare di aggirare tale diverso orientamento e, così, di stravolgere la dialettica e lo svolgimento “ legale “ della complessiva vicenda giudiziaria ( cfr., da ultimo, SS.RR. 29.10.2003 n. 17/QM ). E, inoltre, che il ruolo assegnato alle Sezioni Riunite con la risoluzione delle questioni di massima non può ritenersi che si spinga fino a ricoprire funzioni suppletive od aggiuntive ( cfr. SS.RR. 30.9.1998, n. 22/QM )

In disparte la erroneità della premessa, secondo cui un contrasto tra Sezioni di primo grado e Sezioni di appello deve essere considerato “ non come espressione di una diversità ermeneutica “ , giacchè può osservarsi in contrario che si è pur sempre in presenza di una difformità di pronunce che integrano un “ contrasto “ giurisprudenziale “, ad avviso di questo Giudice l’argomento non si presenta convincente, in quanto snatura la funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che si vorrebbe limitare alla risoluzione dei conflitti di giurisprudenza a livello delle Sezioni di appello, riservando all’organo di vertice dell’apparato giudiziario una funzione di “ arbitro “ dei contasti di giurisprudenza insorti tra Sezioni di Appello, in contrasto con il silenzio della legge che non esclude le Sezioni Giurisdizionali Regionali dall’accesso alle Sezioni Riunite per deferire questioni di massima. Il che porta, inoltre, a configurare il giudizio innanzi alle Sezioni Riunite, chiamate a risolvere una questione di massima, come un ulteriore grado di giudizio, specie se si attribuisce efficacia vincolante alle relative decisioni ( cfr. Sez. III centr., n. 349/2004; Sez. II centr., n. 197/1997; ), privandola soprattutto della funzione di assicurare l’uniformità della giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali Regionali e, quindi, la certezza del diritto; esigenza particolarmente avvertita dopo l’introduzione della figura del Giudice Unico in materia di contenzioso pensionistico ( cfr. art. 5 L. 205/2000 ).

Venendo al caso di specie, è indubitabile il contrasto tra le Sezioni Giurisdizionali Regionali – e tra alcune di queste e le Sezioni centrali di Appello - circa la soluzione da dare al mancato computo, ai fini del calcolo dell’indennità ausiliaria, della indennità militare di cui all’art. 9 della L. n. 231/1990, essendo state prospettate sia la tesi positiva sia quella negativa alla inclusione della indennità militare, quale componente del “ trattamento economico spettante al pari grado in servizio “, nel calcolo della indennità di ausiliaria . Si è in presenza, dunque, nella giurisprudenza contabile di una situazione di contrasto c.d. orizzontale e c.d. verticale.

E’ altrettanto indubitabile che alle ormai costanti pronunce delle Sezioni centrali di Appello ( ex multis: Sez. II centr., n. 373/2006; Id., n. 178/2007; Id., n. 27/2007; Sez. I centr., n. 364/2007 Id., n. 41/2008; Id., n. 204/2008 ) si contrappone un diverso orientamento della Sezione di Appello per la Regione siciliana ( cfr. n. 57/2007 ).

Questo Giudice solleva, pertanto, questione di massima, in quanto il punto di diritto sottoposto al suo esame (inclusione della indennità militare nella base di calcolo della indennità di ausiliaria ) è oggetto di contrasto giurisprudenziale sia tra le Sezioni Giurisdizionali Regionali e tra alcune di queste e le Sezioni di Appello, nonché tra le Sezioni centrali di Appello e la Sezione di Appello per la Regione siciliana. Sicchè conclusivamente, viene rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei conti la seguente questione di massima:

Se nella base di calcolo della indennità di ausiliaria vada compresa l’indennità militare di cui all’art. 9 della L. n. 231/1990, a mente dell’art. 67, commi 1 e 2, della L. 10 aprile 1954 n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 44 L. n. 22471986, ed interpretati dall’art. 6 della L. n. 404/1990

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, riuniti i giudizi in epigrafe indicati, rimanendo impregiudicato il merito,

DEFERISCE

alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, perché venga decisa, la seguente questione di massima:

Se nella base di calcolo della indennità di ausiliaria vada compresa l’indennità militare di cui all’art. 9 della L. n. 231/1990, a mente dell’art. 67, commi 1 e 2, della L. 10 aprile 1954 n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 44 L. n. 22471986, ed interpretati dall’art. 6 della L. n. 404/1990 “