COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO


DELIBERAZIONE 29 luglio 2008

Disciplina   dei   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale  delle
controversie  con  la  clientela  ai  sensi dell'articolo 128-bis del
decreto   legislativo   1° settembre   1993,   n. 385,  e  successive
modificazioni. (Deliberazione n. 275).
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

  Visto   il   decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n. 385,  e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:
    a) l'art.  128-bis,  in  base al quale i soggetti di cui all'art.
115  TUB  aderiscono  a  sistemi  di risoluzione stragiudiziale delle
controversie  in  possesso  dei  requisiti  disciplinati dal CICR, su
proposta  della  Banca  d'Italia,  in modo da assicurare che l'organo
giudicante  sia  imparziale  e  rappresentativo  e  che  le procedure
assicurino    rapidita',   economicita'   della   risoluzione   delle
controversie ed effettivita' della tutela;
    b) gli   articoli 53,   comma 1,   lettera d),  107,  comma 2,  e
114-quater,  secondo  cui  la  Banca  d'Italia,  in conformita' delle
deliberazioni  del  CICR,  emana  disposizioni  di carattere generale
aventi  a  oggetto  l'organizzazione  amministrativa  e contabile e i
controlli interni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144,  «Regolamento  recante norme sui servizi di bancoposta» e, in
particolare,  l'art.  2,  comma 3,  che  dichiara applicabili a Poste
Italiane   S.p.A.  talune  disposizioni  del  TUB,  ivi  inclusi  gli
articoli 53 e 128-bis, in relazione all'attivita' di bancoposta;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante
«Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229»;
  Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione
stragiudiziale  delle controversie costituisce un utile strumento per
migliorare  i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei
prestatori  di  servizi  bancari  e  finanziari, con effetti positivi
anche  sul  piano  del contenimento dei rischi legali e reputazionali
delle banche e degli intermediari finanziari;
  Ritenuto  che  la  rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della
tutela  nei  sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
siano   assicurate   da   regole   procedimentali   uniformi   e  che
l'imparzialita'   e  la  rappresentativita'  degli  organi  decidenti
richiedano   una   composizione   dei  medesimi  rimessa  a  soggetti
riconosciuti   come   effettivamente   rappresentativi   dei  diversi
interessi coinvolti;
  Ritenuto  che,  ai  predetti  fini,  siano  attribuiti  alla  Banca
d'Italia compiti regolamentari e organizzativi;
  Vista la lettera della Consob n. 8018070 del 28 febbraio 2008;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:
    a) «cliente»,  il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario
un  rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi
bancari  e  finanziari.  Per le operazioni di factoring, si considera
cliente il cedente, nonche' il debitore ceduto con cui il cessionario
abbia  convenuto  la  concessione  di una dilazione di pagamento. Non
rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via
professionale  l'attivita'  di  intermediazione nei settori bancario,
finanziario, assicurativo e previdenziale;
    b) «controversia»,  una  contestazione  relativa  a  operazioni e
servizi   bancari  e  finanziari,  con  l'esclusione  di  quelli  non
assoggettati  al  titolo  VI  del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4,
decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, recante «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF);
    c) «intermediari»,   le   banche,   gli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  di  cui  all'art.  106 del TUB che operano nei
confronti  del  pubblico,  gli  istituti di moneta elettronica, Poste
Italiane S.p.A. in relazione all'attivita' di bancoposta, le banche e
gli  intermediari  esteri  che  svolgono  in Italia nei confronti del
pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB;
    d) «sistema  di  risoluzione  stragiudiziale delle controversie»,
l'insieme  formato  dall'organo decidente, composto in funzione degli
interessi   degli   intermediari   e   dei  clienti  coinvolti  nella
controversia,   dal   procedimento   e   dalle   relative   strutture
organizzative regolati dalla presente delibera.

        
      
                               Art. 2.
                 Disposizioni di carattere generale

  1.   Gli   intermediari   aderiscono   a   sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie.
  2.  Le  controversie  sono  rimesse  alla  cognizione  di un organo
decidente  costituito  secondo  quanto previsto dall'art. 3. La Banca
d'Italia puo' stabilire che l'organo decidente sia articolato in piu'
collegi su base territoriale.
  3.  L'attivita'  di  segreteria  tecnica  per l'organo decidente e'
svolta dalla Banca d'Italia.
  4.  Possono essere sottoposte alla cognizione dell'organo decidente
le  controversie  che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi,
facolta',  purche'  l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le
parti non sia superiore a 100.000 euro.
  5.  Sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che
non  siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della
violazione  dell'intermediario,  nonche' le questioni relative a beni
materiali  o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto
del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad
esso collegati.
  6. Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie gia'
sottoposte  all'autorita'  giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale
ovvero  per  le  quali  sia pendente un tentativo di conciliazione ai
sensi di norme di legge.
  7.  Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa
in merito alle procedure di ricorso.
  8.  Il  diritto  di ricorrere ai sistemi di cui al comma 1 non puo'
formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.
  9.  La Banca d'Italia determina il compenso spettante ai componenti
dell'organo  decidente,  che  e'  posto  a carico dei soggetti di cui
all'art. 3, comma 2, per i membri da essi designati; gli intermediari
che  non  aderiscono  agli organismi associativi individuati ai sensi
dell'art.  3,  comma 2,  contribuiscono al pagamento del compenso dei
componenti   dell'organo   decidente  di  cui  all'art.  3,  comma 1,
lettera b), secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
  10. Il ricorso e' gratuito per i clienti, salvo il versamento di un
importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura, che
viene rimborsato dall'intermediario qualora il ricorso sia accolto in
tutto  o in parte. La Banca d'Italia puo' rivedere la misura di detto
importo alla luce dell'esperienza applicativa.

        
      
                               Art. 3.
                          Organo decidente

  1.   L'organo   decidente,  i  cui  componenti  sono  nominati  con
provvedimento della Banca d'Italia, e' costituito da:
    a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;
    b) un membro designato dagli intermediari;
    c) un  membro  designato  dalle  associazioni rappresentative dei
clienti.
  2. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera b), e'
effettuata  secondo  modalita',  indicate  dalla  Banca d'Italia, che
assicurano la rappresentativita' degli intermediari, anche attraverso
il   riconoscimento   di   organismi   associativi   di  intermediari
appartenenti   alle   diverse  tipologie  e  distribuiti  sull'intero
territorio nazionale.
  3. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera c), e'
effettuata  secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia, la quale
fa  riferimento,  per  i  consumatori,  al  Consiglio  nazionale  dei
consumatori   e   degli  utenti  di  cui  all'art.  136  del  decreto
legislativo  n. 206/2005  e,  per  le  altre categorie di clienti, ad
associazioni  di  categoria che raccolgano un significativo numero di
aderenti, distribuiti sull'intero territorio nazionale, e che abbiano
svolto attivita' continuativa nei tre anni precedenti.
  4.  La  composizione  dell'organo  decidente, per quanto riguarda i
membri  designati  ai  sensi delle lettere b) e c), e' determinata in
funzione della tipologia dell'intermediario interessato, dell'oggetto
della controversia ovvero della categoria di appartenenza del cliente
che  ha  presentato  il ricorso, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia.
  5.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  ai  commi precedenti, sono
nominati  uno o piu' componenti supplenti che possono essere chiamati
a  sostituire i corrispondenti componenti effettivi di cui al comma 1
in caso di assenza, impedimento o astensione.
  6.  In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le
relative  funzioni  sono svolte dal piu' anziano dei membri effettivi
di  cui al comma 1, lettera a), ovvero, in mancanza, dal piu' anziano
dei corrispondenti membri supplenti.
  7.  Qualora i membri effettivi o supplenti dell'organo decidente di
cui  al  comma 1,  lettere b)  e c), non siano designati entro trenta
giorni   dalla   richiesta,  la  Banca  d'Italia  designa  un  membro
provvisorio.
  8.  Il  presidente  rimane in carica cinque anni e gli altri membri
tre anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta.
  9.  La Banca d'Italia puo' dichiarare la decadenza dall'ufficio dei
componenti  che  abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare
uno  o  piu'  componenti  per giusta causa. In caso di necessita', al
fine  di  assicurare  la  continuita'  di  funzionamento  dell'organo
decidente,  la Banca d'Italia puo' sostituire i componenti decaduti o
revocati  con  membri  provvisori,  che rimangono in carica fino alla
reintegrazione  dell'organo  con  i  componenti nominati ai sensi dei
commi precedenti.
  10.  I  componenti dell'organo decidente sono scelti tra persone di
esperienza  e  professionalita',  in particolare in materia bancaria,
finanziaria  o di tutela dei consumatori. Non possono essere nominati
componenti  coloro  che,  nel  biennio  precedente, abbiano ricoperto
cariche  sociali  o  svolto attivita' di lavoro subordinato ovvero di
lavoro  autonomo  avente  carattere  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  presso gli intermediari e le loro associazioni o presso
le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.

        
      
                               Art. 4.
                      Reclamo all'intermediario

  1.  Il  ricorso e' preceduto da un reclamo all'intermediario, anche
qualora  quest'ultimo  abbia  promosso  forme  di  composizione delle
controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori.
  2.  Presso  l'intermediario  opera  un ufficio reclami ovvero viene
individuato il responsabile della relativa funzione.
  3. L'intermediario si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione
del  reclamo  e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per
l'adempimento.

        
      
                               Art. 5.
                       Avvio del procedimento

  1.  Il  cliente  rimasto  insoddisfatto  o il cui reclamo non abbia
avuto  esito  nel termine di cui all'art. 4, comma 3, puo' presentare
il  ricorso,  direttamente  o  attraverso  la propria associazione di
categoria,   dandone   tempestiva   comunicazione  all'intermediario,
purche'  non  siano trascorsi piu' di dodici mesi dalla presentazione
del reclamo.
  2.  Il  ricorso  e'  indirizzato  al  collegio  nella  cui  zona di
competenza  territoriale  il  cliente  ha la propria sede o residenza
presso  la  relativa  segreteria  tecnica, utilizzando la modulistica
preventivamente pubblicata a tal fine. Il ricorso puo' inoltre essere
presentato  presso  ogni filiale della Banca d'Italia, che provvede a
inoltrarlo al collegio competente.
  3.  Entro  trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al  comma 1  gli intermediari trasmettono le proprie controdeduzioni,
unitamente  a  tutta  la  documentazione  relativa  al  reclamo, agli
organismi  associativi  individuati  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi
dell'art.   3,  comma 2,  ovvero,  se  non  aderiscono  ai  medesimi,
direttamente  alla  segreteria  tecnica.  Gli  organismi associativi,
verificata  la  completezza  della documentazione e il rispetto delle
norme procedurali, la inoltrano entro quindici giorni dalla ricezione
della stessa alla segreteria tecnica.

        
      
                               Art. 6.
      Procedimento dinanzi al collegio e decisione sul ricorso

  1.  Il  collegio  si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in
cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine   per   la   presentazione   di   queste   ultime   da  parte
dell'intermediario  o  degli organismi associativi ai sensi dell'art.
5.  La segreteria tecnica svolge un'istruttoria preliminare diretta a
valutare  la  sussistenza  dei  presupposti per la sottoposizione del
ricorso  al collegio. Il termine di cui al presente comma puo' essere
sospeso  una o piu' volte per chiedere ulteriori elementi alle parti,
fissando un termine massimo per la loro produzione.
  2.  Il collegio e' regolarmente costituito con la presenza di tutti
e  cinque  i  suoi  componenti. La decisione sul ricorso e' assunta a
maggioranza.
  3.  Fermo  quanto  previsto dall'art. 3, comma 10, i componenti del
collegio  che  si  trovino  in  situazioni  di conflitto di interessi
rispetto  alle  parti  o alle questioni oggetto della controversia si
astengono,  previa  segnalazione  al  collegio,  dalla  decisione sul
ricorso;  in  luogo  dei componenti astenuti, subentrano i rispettivi
supplenti.
  4.   Il  collegio,  d'ufficio  o  su  istanza  di  parte,  dichiara
l'interruzione   del   procedimento  qualora  consti  l'avvio  di  un
tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  di  norme  di  legge.  Se la
conciliazione  non  riesce,  il  ricorso puo' essere riproposto senza
necessita'   di   un  nuovo  reclamo  all'intermediario.  Qualora  la
controversia   sia  sottoposta  all'autorita'  giudiziaria  ovvero  a
giudizio   arbitrale   nel   corso  del  procedimento,  il  collegio,
verificato   l'interesse   del   ricorrente   alla   conclusione   di
quest'ultimo, puo' dichiarame l'estinzione.
  5.  La  decisione  sul  ricorso e' motivata e comunicata alle parti
entro trenta giorni dalla pronuncia; essa e' assunta sulla base della
documentazione  raccolta  e delle previsioni di legge e regolamentari
in  materia,  nonche'  dei  codici  di  condotta  cui l'intermediario
aderisca.  Essa  puo'  contenere  indicazioni  volte  a  favorire  le
relazioni tra intermediari e clienti.
  6.   In  caso  di  accoglimento  totale  o  parziale  del  ricorso,
l'intermediario  adempie  alla  decisione  entro  trenta giorni dalla
comunicazione  della  pronuncia,  ovvero nel diverso termine previsto
dalla medesima.
  7.  Nei  casi  di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della
decisione ovvero nei casi di mancata cooperazione dell'intermediario,
l'inadempienza  e' resa pubblica secondo le modalita' stabilite dalla
Banca d'Italia.
  8.  Resta  ferma  la  facolta'  per  entrambe le parti di ricorrere
all'autorita'   giudiziaria  ovvero  ad  ogni  altro  mezzo  previsto
dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

        
      
                               Art. 7.
                         Disposizioni finali

  1.  La  Banca  d'Italia  emana  le  disposizioni  applicative della
presente  delibera prevedendo, tra l'altro, caratteristiche e compiti
della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai
sensi  dell'art.  3,  comma  2,  l'istituzione  di  specifici  flussi
informativi,   l'utilizzo   diffuso  di  strumenti  di  comunicazione
elettronica,  l'adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa dalla
Commissione  europea  e i casi in cui gli intermediari aventi sede in
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  possono, in alternativa a
quanto  previsto  ai sensi dell'art. 2, comma 1, aderire a un sistema
per  la  risoluzione stragiudiziale delle controversie estero facente
parte della stessa rete Fin.Net.
  2.  Gli  intermediari  comunicano alla Banca d'Italia l'adesione di
cui  all'art.  2, comma 1, anche attraverso gli organismi associativi
cui  aderiscano,  entro  tre mesi dall'adozione delle disposizioni di
cui   al   comma 1   del  presente  articolo,  secondo  le  modalita'
individuate dalle medesime disposizioni.
  3.  Gli  intermediari  che,  successivamente  all'entrata in vigore
delle  disposizioni  di  cui al comma 1, intendano svolgere in Italia
operazioni   e   servizi   bancari   e   finanziari,   effettuano  la
comunicazione di cui al comma 2 prima di iniziare tale attivita'.
  4.  La  Banca d'Italia provvede alla pubblicazione di una relazione
annuale concernente l'attivita' degli organi decidenti.
  5. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione.
    Roma, 29 luglio 2008
                                              Il Presidente: Tremonti