DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008 , n. 144

Attuazione   della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adeguamento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione  europea  -  legge  comunitaria  2007  - ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento   (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio,  del
20 dicembre  1985,  relativo all'apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada;
  Visto  il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che  modifica  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98  e  abroga  e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio;
  Vista   la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  15 marzo  2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei  regolamenti  (CEE)  n.  3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su  strada  e  che  abroga  e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 10 luglio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno,  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali e
per i rapporti con le regioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto disciplina i controlli sui conducenti, le
imprese  e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano
nel  campo  di  applicazione  del  regolamento  (CEE)  n. 3821/85 del
Consiglio,   del   20 dicembre   1985,  relativo  all'apparecchio  di
controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE)
n.  561/2006  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 15 marzo
2006,  relativo  all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale  nel  settore  dei  trasporti  su  strada  e  che  modifica i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga
e  sostituisce  il  regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio, del
20 dicembre 1985.

        
                    Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B
          della  legge  25 febbraio  2008,  n.  34,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  6 marzo  2008,  n.  56,  S.O.  e'  il
          seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          adottare,  entro  la  scadenza  del  termine di recepimento
          fissato  dalle  singole  direttive,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli Allegati A e
          B.  Per  le  direttive elencate negli Allegati A e B il cui
          termine  di  recepimento  sia gia' scaduto ovvero scada nei
          tre  mesi  successivi  alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare i
          decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.  Per  le direttive elencate negli Allegati A e B che
          non  prevedono  un  termine  di  recepimento, il Governo e'
          delegato  ad  adottare  i decreti legislativi di attuazione
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
              (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'Allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'Allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          sessanta giorni.».
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3).
              2006/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  sulle  norme minime per l'applicazione dei
          regolamenti  n.  3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
          relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei
          trasporti  su  strada  e che abroga la direttiva 88/599/CEE
          del Consiglio.
              2006/43/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio.
              2006/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  che  modifica  le direttive del Consiglio
          78/660/CEE,  relativa  ai  conti  annuali di taluni tipi di
          societa',   83/349/CEE,   relativa  ai  conti  consolidati,
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti   annuali  e  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e   91/674/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  e  ai  conti
          consolidati delle imprese di assicurazione.
              2006/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 settembre  2006,  relativa  a  pile  e  accumulatori e ai
          rifiuti  di  pile  e accumulatori e che abroga la direttiva
          91/157/CEE.
              2006/68/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 settembre  2006,  che modifica la direttiva 77/91/CEE del
          Consiglio  relativamente  alla  costituzione delle societa'
          per  azioni  nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
          del loro capitale sociale.
              2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24 luglio  2006,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
          misure  aventi  lo  scopo  di  semplificare  la riscossione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  di  contribuire  a
          contrastare  la  frode  o  l'evasione  fiscale e che abroga
          talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
              2006/86/CE  della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2006/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
          della   navigazione  interna  e  che  abroga  la  direttiva
          82/714/CEE del Consiglio.
              2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
          alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  applicabili  alle
          specie  animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi  prodotti,
          nonche'  alla  prevenzione di talune malattie degli animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
              2006/93/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
          aerei    di   cui   all'allegato   16   della   convenzione
          sull'aviazione  civile  internazionale, volume 1, parte II,
          capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
              2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28 novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
              2006/117/EURATOM  del  Consiglio, del 20 novembre 2006,
          relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
              2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre  2006, sulla protezione delle acque sotterranee
          dall'inquinamento e dal deterioramento.
              2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 dicembre  2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative relative alla
          classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle
          sostanze  pericolose  per  adattarla al regolamento (CE) n.
          1907/2006  concernente  la  registrazione,  la valutazione,
          l'autorizzazione  e  la restrizione delle sostanze chimiche
          (REACH)  e  istituisce  un'Agenzia  europea per le sostanze
          chimiche.
              2007/16/CE   della   Commissione,  del  19 marzo  2007,
          recante  modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
          valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
          di talune definizioni.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285 e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n.
          114, S.O.
              -  Il  regolamento  CEE  n. 3821/85 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
              -  Il  regolamento  CEE  n. 3820/85 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
              -  Il  regolamento  CE  n. 561/2006 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
              -  La direttiva 2006/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          11 aprile 2006, n. L 102.
          Note all'art. 1:
              -  Per  i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85, al
          regolamento  CEE n. 3820/85 e al regolamento CE n. 561/2006
          si vedano le note alle premesse.
              -  Il  regolamento  CE  n.  2135/98 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 9 ottobre 1998, n. L 274.

        
      
                               Art. 2.
                        Autorita' competenti

  1.  Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7
della   direttiva  2006/22/CE  sono  attribuite  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri
e   i  trasporti  intermodali  -  Direzione  generale  del  trasporto
stradale,  utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in
dotazione a legislazione vigente.
  2. L'Ufficio di coordinamento:
    a)  assicura  il  coordinamento  con gli organismi corrispondenti
degli   altri   Stati   membri   nelle  azioni  intraprese  ai  sensi
dell'articolo 8;
    b) definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo;
    c)  trasmette  alla  Commissione  i  dati statistici biennali, ai
sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
    d)  rappresenta  l'organismo  principale  di  riferimento  per la
Commissione e le autorita' competenti degli altri Stati membri.
  3.  Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo
presso  i  locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque
svolte,  sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero
dell'interno  e  dal  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali.
  4.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le specifiche competenze ed
attribuzioni   previste  dalle  disposizioni  normative  vigenti,  in
materia  di  controlli  su strada e presso la sede delle imprese, per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

        
                    Nota all'art. 2:
              -  Per  i  riferimenti  alla  direttiva 2006/22/CE e al
          regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

        
      
                               Art. 3.
                        Sistemi di controllo

  1.  I  controlli,  sia  su  strada che nei locali delle imprese, di
tutte   le  categorie  di  trasporto  di  cui  all'articolo  1,  sono
effettuati,  ogni  anno,  almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro
effettivo  dei  conducenti  di  veicoli  che  rientrano  nel campo di
applicazione  dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La
percentuale  sara' portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A
partire  dal  2012,  la percentuale minima di controlli da effettuare
potra'  essere  aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che
potra'  dare  la  Commissione europea conformemente a quanto disposto
con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
  2.  Nell'ambito  del numero totale dei controlli di cui al comma 1,
almeno  il  30  per  cento  del  numero  totale  di giorni lavorativi
controllati  e'  verificato  su  strada  e almeno il 50 per cento nei
locali delle imprese.

        
                    Nota all'art. 3:
              -  Per  i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al
          regolamento  CEE  n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si
          vedano le note alle premesse.

        
      
                               Art. 4.
               Determinazione del numero dei controlli

  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
comunica  all'Ufficio  di  coordinamento, entro il mese di gennaio di
ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro
che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.
  2.  L'individuazione  dei  veicoli  soggetti ai regolamenti (CE) n.
561/2006  e  (CEE)  n.  3821/85 e' effettuata, al 31 dicembre di ogni
anno,  sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati
nel  sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle
indicazioni   di   cui  all'articolo  2,  paragrafo 1,  dello  stesso
regolamento (CE) n. 561/2006.
  3.  In  relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di
coordinamento  determina  il numero minimo dei controlli da garantire
ai sensi dell'articolo 3.

        
                    Nota all'art. 4:
              -  Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006 e al
          regolamento CEE n. 3821/85 si vedano le note alle premesse.

        
      
                               Art. 5.
            Comunicazione dei dati relativi ai controlli

  1.  Il  Ministero  dell'interno  ed  il Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali, entro il 31 marzo di ogni anno,
comunicano  all'Ufficio  di coordinamento i dati e le informazioni di
loro   competenza,   riferiti  all'anno  precedente,  utilizzando  il
formulario  approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del
22 febbraio 1993.
  2.  L'Ufficio  di  coordinamento,  sulla  base  dei  suddetti dati,
comunica  alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006,  le  informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione
ivi prevista.

        
                    Note all'art. 5:
              -  La  decisione  n.  93/173/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 25 marzo 1993, n. 72.
              -  Per  il regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note
          alle premesse.

        
      
                               Art. 6.
                         Controlli su strada

  1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi
e  riguardano  una parte sufficientemente estesa della rete stradale,
in  modo  da  ostacolare  l'aggiramento  dei  posti di controllo e le
relative  operazioni  sono  condotte  in  modo che vengano verificati
almeno  i  punti  elencati  nella  Parte  A  dell'Allegato  I.  Se la
situazione  lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato
su un punto della Parte A dell'Allegato I.
  2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su
strada  sono  eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna
discriminazione   puo'  essere  operata  in  relazione  al  paese  di
immatricolazione  del  veicolo, al paese di residenza del conducente,
al  paese  di  stabilimento  dell'impresa,  al  punto  di  partenza e
destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
  3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione
casuale,  con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo
sono  effettuati  sulle  strade,  presso le stazioni di servizio o le
aree  di  parcheggio;  quando  e' necessario a tutelare l'incolumita'
delle  persone  o  la  sicurezza  della  circolazione,  i  veicoli da
controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle
loro vicinanze.
  4.  Nel  corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre
rilevate  le  informazioni  relative  al  tipo di strada, ossia se si
tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui e'
stato  immatricolato  il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di
tachigrafo se analogico o digitale.
  5.  Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i
verbali  loro  rilasciati  dagli organismi di controllo, i protocolli
dei   risultati   e  altri  dati  pertinenti  relativi  ai  controlli
effettuati.
  6.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di controllo di cui al
presente  articolo, e' stabilito un modello di lista di controllo, da
adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  e  del Ministero dell'interno, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        
      
                               Art. 7.
                 Controlli nei locali delle imprese

  1.  I  controlli  nei  locali delle imprese sono svolti in modo che
vengano  verificati  almeno  i  punti  elencati  nella  parte  A  e B
dell'allegato I.
  2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese
sono  inoltre  rilevate le informazioni relative al tipo di attivita'
di  trasporto,  ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o
internazionale,  passeggeri  o  merci,  per conto proprio o per conto
terzi,  alle  dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di
tachigrafo se analogico o digitale.
  3.  Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i
verbali  loro  rilasciati  dagli organismi di controllo, i protocolli
dei   risultati   e  altri  dati  pertinenti  relativi  ai  controlli
effettuati.
  4.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di controllo di cui al
comma 3,  e' stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi
con  decreto  dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5.  I  controlli  nei  locali delle imprese si effettuano, inoltre,
quando   siano   state   accertate  su  strada  gravi  infrazioni  al
regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal
fine  il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di
coordinamento  l'elenco  delle  imprese, stabilite in Italia o in uno
dei  Paesi  membri,  sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato
III della direttiva 2006/22/CE.
  6.   L'Ufficio  di  coordinamento  sulla  base  delle  informazioni
ricevute  dal  Ministero  dell'interno  e  tenuto  anche  conto delle
informazioni  eventualmente  fornite  dagli organismi di collegamento
designati  degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro
l'elenco delle imprese italiane da controllare.
  7.  L'Ufficio  di  coordinamento  compila  altresi'  l'elenco delle
imprese  stabilite  negli altri Stati membri che hanno commesso gravi
infrazioni  al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n.
3821/85   sul  territorio  nazionale  e  ne  da'  comunicazione  alle
rispettive autorita' competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE.

        
                    Nota all'art. 7:
              - Per il regolamento CE n. 561/2006, al regolamento CEE
          n.  3821/85  e  alla direttiva 2006/22/CE si vedano le note
          alle premesse.

        
      
                               Art. 8.
                        Controlli concertati

  1.  L'Ufficio  di coordinamento, sulla base di appositi accordi con
le  autorita'  competenti  dei  Paesi  membri  individuate  ai  sensi
dell'articolo  7  della  direttiva  2006/22/CE,  e di concerto con le
competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei
volte  l'anno,  operazioni  concertate  per  controllare  su strada i
conducenti  e  i  veicoli  oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e
(CEE) n. 3821/85.

        
                    Nota all'art. 8:
              -  Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2006/22/CE, al
          regolamento  CE n. 561/2006 e al regolamento CEE n. 3821/85
          si vedano le note alle premesse.

        
      
                               Art. 9.
          Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

  1.  L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un
altro  veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE)
n.   561/2006,   da   parte   del  conducente  nel  periodo  indicato
all'articolo 15,  paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve
essere  documentata  attraverso  il  modulo  in formato elettronico e
stampabile  previsto  dall'articolo  11, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE,  elaborato  dalla  Commissione  europea  e  riportato  in
allegato  alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile
2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
  2.  Il  modulo  di  cui  al  comma 1  e' conservato dall'impresa di
trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
  3.  Per  il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7,
del  regolamento  (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui
si  applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve
avere  con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad
ogni richiesta degli organi di controllo.
  4.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
modificazioni,  il  conducente che non ha con se' ovvero che tiene in
modo  incompleto  o  alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto
alla   sanzione   amministrativa   del  pagamento  di  una  somma  da
Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI
e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.
  5.  Alla  stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il
modulo  per  il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le
disposizioni  del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        
                    Note all'art. 9:
              -  Per  i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al
          regolamento  CEE  n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si
          vedano le note alle premesse.
              -  La  decisione  n.  2007/230/CE  e'  pubblicata nella
          G.U.U.E. 14 aprile 2007, n. L 99.
              -  Il  testo  degli  articoli 174,  178,  179 e 180 del
          citato  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e' il
          seguente:
              «Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
          al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
          degli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di persone e di
          cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
          previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
              2.  Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
          servizio  di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
          debbono  essere esibiti, per il controllo, al personale cui
          sono  stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
          dell'art. 12 del presente codice.
              3.  I  registri  di  servizio  di  cui  all'art. 14 del
          suddetto   regolamento,  conservati  dall'impresa,  debbono
          essere   esibiti,  per  il  controllo,  ai  funzionari  del
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri e dell'ispettorato
          del lavoro.
              4.   Il  conducente  che  supera  i  periodi  di  guida
          prescritti  o  non  osservi periodi di pausa entro i limiti
          stabiliti  dal  regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          143 a euro 570.
              5.  Il  conducente  che non osserva i periodi di riposo
          prescritti  ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
          di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
          medesimo  regolamento  CEE  n.  3820/85  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          143 a euro 570.
              6.  Gli  altri membri dell'equipaggio che non osservano
          le  prescrizioni  previste  nel  comma 5 sono soggetti alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          22 a euro 88.
              7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
          alterato  l'estratto  del  registro  di  servizio  o  copia
          dell'orario   di   servizio   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro
          88,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni  previste dalla
          legge penale, ove il fatto costituisca reato.
              7-bis.  Nei  casi  previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
          accertatore,    oltre   all'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
          di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
          prescritti  periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
          tutte  le  cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
          per   la   sosta   ove  dovra'  permanere  per  il  periodo
          necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
          di  contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
          viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
          riprendere  la  circolazione.  Chiunque  circola durante il
          periodo  in  cui  e'  stato  intimato  di non proseguire il
          viaggio  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche'
          con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
          patente  di  guida.  Trascorso  il  necessario  periodo  di
          riposo,  la restituzione dei documenti ritirati deve essere
          richiesta  al comando da cui dipende l'organo accertatore o
          ad  altro  ufficio  indicato  dall'organo  stesso,  che  vi
          provvede  dopo  la constatazione che il viaggio puo' essere
          ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal
          presente articolo.
              8.  Per  le  violazioni  delle norme di cui al presente
          articolo  l'impresa,  da cui dipende il lavoratore al quale
          la  violazione  si  riferisce,  e'  obbligata in solido con
          l'autore  della  violazione  al  pagamento  della  somma da
          questi dovuta.
              9.  L'impresa  che,  nell'esecuzione dei trasporti, non
          osserva  le  disposizioni  contenute nel regolamento CEE n.
          3820/85  e  non  tiene  i  documenti  prescritti o li tiene
          scaduti,  incompleti  o  alterati e' soggetta alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
          296  per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
          salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge
          penale, ove il fatto costituisca reato.
              10.  Nel  caso  di  ripetute inadempienze, tenuto conto
          anche   della  loro  entita'  e  frequenza,  l'impresa  che
          effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o
          di  cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a
          tre  mesi,  del titolo abilitativo al trasporto riguardante
          il  veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
          di    diffida   rivoltale   dall'autorita'   competente   a
          regolarizzare  in  un congruo termine la sua posizione, non
          vi abbia provveduto.
              11.  Qualora  l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
          provvedimento  adottato a suo carico, continui a dimostrare
          una  costante  recidivita' nel commettere infrazioni, anche
          nell'eventuale  esercizio  di  altri  servizi di trasporto,
          incorre  nella  decadenza  o  revoca  del provvedimento che
          l'abilita   al   trasporto   cui   le  ripetute  infrazioni
          maggiormente si riferiscono.
              12.  Per  le  inadempienze  commesse  dalle imprese che
          effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si
          applicano  le  sanzioni previste dalle disposizioni vigenti
          in materia.
              13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
          commi  precedenti,  sono  disposte  dall'autorita'  che  ha
          rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
              14.  Contro  i  provvedimenti  di revoca e di decadenza
          adottati  dai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per i
          trasporti  terrestri,  ai  sensi  del  comma 11, e' ammesso
          ricorso  gerarchico  entro  trenta giorni al Ministro delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  quale  decide entro
          sessanta  giorni.  I  provvedimenti  adottati  da autorita'
          diverse sono definitivi.».
              «Art.   178   (Documenti   di   viaggio  per  trasporti
          professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). -
          1.  I  libretti  individuali,  gli estratti del registro di
          servizio  e  le  copie  dell'orario  di  servizio di cui al
          regolamento  devono  essere esibiti, per il controllo, agli
          organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
              2.  I  libretti individuali conservati dall'impresa e i
          registri  di  servizio  di cui al regolamento devono essere
          esibiti,  per  il controllo, ai funzionari del Dipartimento
          per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.
              3.   Il  conducente  che  supera  i  periodi  di  guida
          prescritti  o non osserva i periodi di pausa entro i limiti
          stabiliti  dal  regolamento ovvero non osserva i periodi di
          riposo   prescritti   ovvero  e'  sprovvisto  del  libretto
          individuale  di  controllo  o dell'estratto del registro di
          servizio  o  della  copia dell'orario di servizio di cui al
          regolamento  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma da euro 143 a euro 570. La stessa
          sanzione  si  applica agli altri membri dell'equipaggio che
          non osservano le dette prescrizioni.
              4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
          altera  il  libretto  individuale di controllo o l'estratto
          del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma   da  euro  143  a  euro  570,  salvo  che  il  fatto
          costituisca reato.
              4-bis.   Nei   casi   previsti   dal  comma 3  l'organo
          accertatore,    oltre   all'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
          di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
          prescritti  periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
          tutte  le  cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
          per   la   sosta   ove  dovra'  permanere  per  il  periodo
          necessario.  Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale
          di  contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
          viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
          riprendere  la  circolazione.  Chiunque  circola durante il
          periodo  in  cui  e'  stato  intimato  di non proseguire il
          viaggio  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche'
          con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
          patente  di  guida.  Trascorso  il  necessario  periodo  di
          riposo,  la restituzione dei documenti ritirati deve essere
          richiesta  al comando da cui dipende l'organo accertatore o
          ad  altro  ufficio  indicato  dall'organo  stesso,  che  vi
          provvede  dopo  la constatazione che il viaggio puo' essere
          ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal
          presente articolo.
              5.  Per  le  violazioni  alle  norme di cui al presente
          articolo  l'impresa,  da cui dipende il lavoratore al quale
          la  violazione  si  riferisce,  e'  obbligata in solido con
          l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
              6.  L'impresa  che,  nell'esecuzione dei trasporti, non
          osserva  le  disposizioni  contenute  nel regolamento e non
          tiene   i   documenti  prescritti  o  li  detiene  scaduti,
          incompleti   o   alterati   e'   soggetta   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 148 a
          euro  594  per  ciascun  dipendente  cui  la  violazione si
          riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
              7.  Nel  caso  di  ripetute  inadempienze, tenuto conto
          anche   della  loro  entita'  e  frequenza,  l'impresa  che
          effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di
          cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre
          mesi,   dell'autorizzazione  al  trasporto  riguardante  il
          veicolo  cui  le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
          diffida  da parte dell'autorita' competente a regolarizzare
          nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
          provveduto.
              8.   Qualora   l'impresa,   malgrado  il  provvedimento
          adottato   a   norma   del  comma 7,  sia  recidiva,  anche
          nell'eventuale  esercizio  di  altri  servizi di trasporto,
          incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
              9.  Le  stesse  sanzioni  si applicano alle imprese che
          effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
              10.  Le  sanzioni  della sospensione e della revoca, di
          cui  ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorita' che ha
          rilasciato l'autorizzazione.
              11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso
          gerarchico   entro   trenta   giorni   al   Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  quale  decide entro
          sessanta giorni.».
              «Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocita). -
          1.  Nei  casi  previsti  dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
          successive   modificazioni,   i  veicoli  devono  circolare
          provvisti  di  cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
          modalita'  d'impiego  stabilite nel regolamento stesso. Nei
          casi   e   con   le   modalita'  previste  dalle  direttive
          comunitarie,  i  veicoli  devono  essere dotati altresi' di
          limitatore di velocita'
              2.  Chiunque  circola  con un autoveicolo non munito di
          cronotachigrafo,  nei  casi in cui esso e' previsto, ovvero
          circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
          caratteristiche   non  rispondenti  a  quelle  fissate  nel
          regolamento  o  non  funzionante,  oppure  non inserisce il
          foglio   di   registrazione,   e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 742 a
          euro   2.970.  La  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'
          raddoppiata   nel   caso   che   l'infrazione  riguardi  la
          manomissione    dei    sigilli    o    l'alterazione    del
          cronotachigrafo.
              2-bis.  Chiunque  circola con un autoveicolo non munito
          di   limitatore   di   velocita'   ovvero  circola  con  un
          autoveicolo  munito  di  un  limitatore di velocita' avente
          caratteristiche  non  rispondenti  a  quelle  fissate o non
          funzionante,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  829  a  euro 3.315. La
          sanzione  amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso
          in  cui  l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore
          di velocita'.
              3.  Il  titolare della licenza o dell'autorizzazione al
          trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
          veicolo   sprovvisto   di  limitatore  di  velocita'  o  di
          cronotachigrafo  e  dei  relativi  fogli  di registrazione,
          ovvero   con  limitatore  di  velocita'  o  cronotachigrafo
          manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 713 a
          euro 2.853.
              4.  Qualora  siano  accertate  nel corso di un anno tre
          violazioni   alle   norme  di  cui  al  comma 3,  l'ufficio
          competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri
          applica  la  sanzione  accessoria  della  sospensione della
          licenza  o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale
          le  violazioni  sono  state  commesse,  per la durata di un
          anno.  La  sospensione  si  cumula alle sanzioni pecuniarie
          previste.
              5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
          il   titolare   della   licenza  o  dell'autorizzazione  al
          trasporto  di  cose  su  strada  sono la stessa persona, le
          sanzioni  previste  sono  applicate  una  sola  volta nella
          misura stabilita per la sanzione piu' grave.
              6.  Per  le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
          accertate  devono  essere comunicate all'ufficio competente
          del  Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale
          il veicolo risulta immatricolato.
              6-bis.  Quando  si abbia fondato motivo di ritenere che
          il  cronotachigrafo  o  il  limitatore  di  velocita' siano
          alterati,  manomessi  ovvero  comunque non funzionanti, gli
          organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all'art.  12, anche
          scortando  il veicolo o facendolo trainare in condizioni di
          sicurezza  presso  la  piu' vicina officina autorizzata per
          l'installazione  o  riparazione,  possono  disporre che sia
          effettuato    l'accertamento    della   funzionalita'   dei
          dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento  ed il
          ripristino  della funzionalita' del limitatore di velocita'
          o  del  cronotachigrafo  sono  in  ogni  caso  a carico del
          proprietario  del  veicolo  o  del titolare della licenza o
          dell'autorizzazione  al  trasporto  di cose o di persone in
          solido.
              7.   Ferma   restando   l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dai  commi precedenti,  il funzionario o l'agente
          che  ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore
          di  velocita'  o  cronotachigrafo mancante, manomesso o non
          funzionante  diffida  il  conducente  con  annotazione  sul
          verbale  a regolarizzare la strumentazione entro un termine
          di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
          licenza  od  autorizzazione non siano la stessa persona, il
          predetto  termine  decorre  dalla  data  di ricezione della
          notifica del verbale, da effettuare al piu' presto.
              8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
          diffida   di   cui   al  comma 7,  durante  i  quali  trova
          applicazione  l'art.  16 del regolamento CEE n. 3821/85, e'
          disposto,  in  caso  di  circolazione del veicolo, il fermo
          amministrativo  dello  stesso. Il veicolo verra' restituito
          dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
          di circolazione.
              9.  Alle  violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
          della  patente  di  guida  da  quindici  giorni a tre mesi,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
          caso  in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
          l'alterazione  del  limitatore  di velocita', alla sanzione
          amministrativa     pecuniaria    consegue    la    sanzione
          amministrativa   accessoria   della  revoca  della  patente
          secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
              10.  Gli  articoli 15,  16 e 20 della legge 13 novembre
          1978,  n.  727,  sono abrogati. Per le restanti norme della
          legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
          si  applicano  le  disposizioni  del titolo VI. Nel caso di
          accertamento  di  violazioni  alle  disposizioni  di cui ai
          commi 2  e  3,  il  verbale deve essere inviato all'ufficio
          metrico   provinciale   per  le  necessarie  verifiche  del
          ripristino     della     regolarita'    di    funzionamento
          dell'apparecchio cronotachigrafo.».
              «Art.  180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
          guida).  -  1.  Per poter circolare con veicoli a motore il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
                a) la  carta  di  circolazione  o  il  certificato di
          idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
                b) la  patente  di guida valida per la corrispondente
          categoria del veicolo;
                c) l'autorizzazione  per  l'esercitazione  alla guida
          per  la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
          patente  di  guida  di  cui  alla  lettera b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento;
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
              2.  La  persona  che  funge  da  istruttore  durante le
          esercitazioni  di  guida  deve  avere con se' la patente di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve   aver   con   se'   anche  l'attestato  di  qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7.
              3.   Il   conducente  deve,  altresi',  avere  con  se'
          l'autorizzazione   o   la  licenza  quando  il  veicolo  e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
              4.  Quando  l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando   il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,  il
          conducente  deve  avere con se' la relativa autorizzazione.
          Per  i  veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
          persone  e  per quelli adibiti a locazione senza conducente
          la   carta   di  circolazione  puo'  essere  sostituita  da
          fotocopia   autenticata   dallo   stesso  proprietario  con
          sottoscrizione del medesimo.
              5.  Il  conducente deve avere con se' il certificato di
          abilitazione  professionale  e il certificato di idoneita',
          quando prescritti.
              6.  Il  conducente di ciclomotore deve avere con se' il
          certificato  di circolazione del veicolo, il certificato di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento.
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  36  a  euro  148. Quando si tratta di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 22 a euro 88.
              8.  Chiunque  senza  giustificato  motivo non ottempera
          all'invito  dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
          stabilito  nell'invito  medesimo,  ad uffici di polizia per
          fornire   informazioni   o   esibire   documenti   ai  fini
          dell'accertamento  delle violazioni amministrative previste
          dal    presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 370 a
          euro   1.485.   Alla   violazione   di   cui   al  presente
          comma consegue  l'applicazione,  da  parte dell'ufficio dal
          quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista
          per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
          dei  termini  per  la notificazione dal giorno successivo a
          quello stabilito per la presentazione dei documenti.».

        
      
                              Art. 10.
                       Scambio di informazioni

  1.  Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il
mese   di settembre   ed   entro  il  mese  di marzo  all'Ufficio  di
coordinamento,  i  dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai
regolamenti  (CE)  n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori
non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.
  2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza
semestrale,   provvede   a   comunicare   le   informazioni  previste
dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19,
paragrafo 3,   del   regolamento  (CEE)  n.  3821/85  alle  autorita'
competenti  dei  Paesi  membri  individuate  ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE.
  3.  L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da
parte  della  autorita'  competente  di  un Paese membro, comunica le
informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.

        
                    Nota all'art. 10:
              -  Per  i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al
          regolamento  CEE  n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si
          vedano le note alle premesse.

        
      
                              Art. 11.
               Sistema di classificazione del rischio

  1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, tenuto anche conto delle
indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento  (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalita'
del  sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese
di  autotrasporto,  sulla  base  del numero relativo e della gravita'
delle  infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di
cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
  2.  Sulla  base  del  decreto  di  cui  al  comma 1,  l'Ufficio  di
coordinamento,   provvede   ad  attribuire  alle  imprese  stesse  un
indicatore della classe di rischio.
  3.  Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio
elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.

        
                    Nota all'art. 11:
              -  Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85 e al
          regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

        
      
                              Art. 12.
                           Migliori prassi

  1.  L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma
di  formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto
conto  degli  orientamenti  pubblicati nella relazione biennale della
Commissione  sulle  migliori  prassi adottate nell'ambito dell'Unione
europea.
  2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno,
scambi  formativi  e  scambi  del  personale  con  gli  organismi  di
collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
  3.  L'Ufficio  di  coordinamento  promuove, inoltre, anche mediante
accordi  e  convenzioni  con  enti  pubblici e privati, la formazione
periodica  degli  addetti ai controlli, in generale sulla funzione di
controllo  e,  in  particolare,  sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006 e (CEE) n.
3821/85.

        
                    Nota all'art. 12:
              -  Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85 e al
          regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

        
      
                              Art. 13.
                          Norma finanziaria

  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
ne' minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse
umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  sulla  base  della
legislazione vigente.

        
      
                              Art. 14.
                         Disposizioni finali

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione in data
12 luglio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  262 del
9 novembre 1995.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

        
      
                                                           Allegato I

                                      (previsto dall'art. 6, comma 1)

                               PARTE A

Controlli su strada.

  Nei  controlli  su  strada  occorre  verificare,  almeno i seguenti
punti:
    1)  i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni
di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di
registrazione  dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del
veicolo,  conformemente  all'art.  15,  paragrafo 7,  del regolamento
(CEE)  n.  3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella
carta  del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo
e/o sui tabulati;
    2)   per   il  periodo  di  cui  all'art.  15,  paragrafo 7,  del
regolamento   (CEE)  n.  3821/85,  gli  eventuali  superamenti  della
velocita'  autorizzata  del  veicolo,  definiti  come ogni periodo di
durata  superiore  a  un  minuto  durante  il  quale la velocita' del
veicolo  supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km
orari  per  i  veicoli  della  categoria M3. Per categorie N3 e M3 si
intendono  le  categorie  definite  all'allegato  II,  parte A, della
direttiva  70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente
il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
    3)  all'occorrenza,  le  velocita'  istantanee  del veicolo quali
registrate   dall'apparecchio   di   controllo   durante,  le  ultime
ventiquattro ore di uso del veicolo;
    4)   il  corretto  funzionamento  dell'apparecchio  di  controllo
(verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta
del  conducente  e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso,
la   presenza  dei  documenti  indicati  art.  16,  paragrafo 2,  del
regolamento (CE) n. 561/2006.
                               PARTE B

Controlli nei locali delle imprese.
  Nei  locali  delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in
aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
    1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti
periodi di riposo;
    2)  l'osservanza  della  limitazione  bisettimanale  delle ore di
guida;
    3)  i  fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unita' di
bordo e della carta del conducente.
  Nel  caso  venga  accertata  un'infrazione  durante  la  catena  di
trasporto,  gli  Stati  membri  possono,  se opportuno, verificare la
corresponsabilita'  di  altri  soggetti che hanno istigato o in altro
modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori,
commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che
i  contratti  per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi
alle  disposizioni  dei  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (CEE) n.
3821/85.