INPDAP

DIREZIONE CENTRALE TFR/TFS e PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ufficio I- DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA – Ufficio III

Nota Operativa 9.9.2008 n. 22



Ai Dirigenti delle Sedi Provinciali e

Territoriali

Ai Dirigenti delle Direzioni

Compartimentali

Loro Sedi



Oggetto: Recupero interessi corrisposti sui trattamenti previdenziali per ritardi imputabili a Enti e Amministrazioni.


La legge 30 dicembre 1991 n. 412 ha imposto agli Enti Gestori di forme di previdenza obbligatoria di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento.

Stante il principio dell’unitarietà del procedimento amministrativo, l’Inpdap deve liquidare gli interessi moratori anche per i periodi di ritardo imputabili agli Enti/Amministrazioni verso i quali, naturalmente, l’Istituto ha il diritto-dovere di promuovere l’azione di rivalsa.

Al fine di dare impulso all’attività di recupero e conferire uniformità all’operato delle Sedi, si ritiene opportuno fornire indicazioni univoche, per il recupero a carico degli Enti datori di lavoro, della quota-interessi anticipata dall’Istituto.

Al riguardo si sottolinea che l’azione deve essere obbligatoriamente esercitata verso qualunque Ente e Amministrazione, compresi gli Istituti Scolastici.

Ciò premesso, si descrive in dettaglio la procedura di accertamento e riscossione dei crediti per interessi di rivalsa che deve essere attuata, allegando gli atti tipo da utilizzare per ogni singolo Ente o Amministrazione.

L’iter amministrativo, per semplicità espositiva, è stato distinto in fasi e rappresentato anche in forma grafica (allegato 1 - flow chart).

In ordine alla suddetta procedura è stata prevista l’Istituzione di un registro dei crediti non contributivi della sede, che consente una visione complessiva dei rapporti in essere e delle relative attività di accertamento, riscossione e versamento (allegato 2 - schema indicativo di registro)


Le fasi della procedura.

1. Ricognizione dei crediti tramite sistema informatico Il settore amministrativo che provvede alla liquidazione del TFS/TFR, con periodicità almeno semestrale (nel mese di luglio per il primo semestre e nel mese di gennaio per il secondo), si attiverà allo scopo di verificare la posizione debitoria degli Enti Datori di lavoro per rivalse interessi dovute al ritardato invio della documentazione necessaria alla lavorazione della pratica.

Tramite le apposite funzioni previste dai sistemi informatici, dovrà essere visualizzata, per ciascun Ente o Amministrazione in carico alla Sede, la posizione cumulata della quota di interessi a carico di tali PP.AA., per prestazioni pagate agli iscritti nel periodo di riferimento semestrale. In sede di prima applicazione, per il primo semestre 2008, l’attività potrà concludersi entro il 15 ottobre p.v.

A seconda dell’importo cumulato, rilevato dal sistema per l’Ente o l’Amministrazione visualizzata, corrisponde una diversa azione amministrativa: se l’importo complessivo del primo semestre supera i 500 euro, deve essere avviata la procedura di recupero crediti, come di seguito descritta; altrimenti, l’adempimento è rinviato al secondo semestre dell’anno. In ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a € 12 (art. 25 della legge 289/2002).

2. Stampa dei partitari e delle lettere di richiesta di interessi di rivalsa. Nei casi di avvio della procedura, saranno stampati i partitari, relativi al dettaglio degli importi per interessi delle posizioni previdenziali collegate presenti nel sistema informativo per gli Enti o Amministrazioni in gestione, e le lettere di richiesta di interessi di rivalsa già predisposte dal sistema medesimo.

3. Assunzione della determinazione dirigenziale di accertamento e del connesso adempimento contabile.

In riferimento a tali partitari si assumerà, per ogni PP.AA. una determinazione dirigenziale per l’accertamento del credito (allegato n. 3 - schema di determinazione) con conseguente inserimento nel sistema informativo contabile SAP e imputazione al capitolo di nuova istituzione E1320305 – Recupero interessi di mora a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Il responsabile amministrativo trascriverà in calce alla determinazione il numero di accertamento, con contestuale liquidazione, e compilerà la Prima Nota, trasmettendo la documentazione al Processo economico finanziario della Sede, il quale, eseguita con esito positivo la verifica di propria competenza, ne renderà definitiva l’annotazione nelle scritture contabili.

4. Invio delle lettere di richiesta di interessi di rivalsa alle PP.AA. e dei relativi partitari in allegato.

Successivamente all’assunzione della determinazione, si invierà all’Ente o Amministrazione una raccomandata A/R (allegato n.4 - facsimile di lettera), già presente nel sistema informativo, per la richiesta di quanto dovuto, allegando alla stessa copia dei suddetti partitari.

L’Amministrazione, entro il termine perentorio di 90 gg. dal ricevimento, dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto, secondo le modalità indicate nella nota (accredito su conto corrente bancario o conto corrente postale).

5. Creazione della posizione e aggiornamento dello status del credito nel registro informatico della sede.

Il responsabile amministrativo provvederà anche all’inserimento dei dati nell’istituendo Registro dei crediti della Sede, utilizzando l’allegato schema in Excel;

Allo stesso competerà anche la verifica periodica delle scadenze e degli esiti delle note inviate (versamento, deduzioni, inerzia della PP.AA), per dare corso agli adempimenti successivi (contabilizzazione, archiviazione, trasmissione atti al contenzioso).

Per gli adempimenti conseguenti all’accertamento/liquidazione dovranno essere avviati gli opportuni contatti con altri settori amministrativi e finanziari per le operazioni di contabilizzazione connesse alle diverse forme di accredito utilizzate.


Versamenti in c/c bancario

Nel caso di versamento su conto corrente bancario, il locale Processo economico finanziario, dopo la comunicazione da parte della banca cassiera dell’avvenuto versamento, emetterà apposita reversale d’incasso e comunicherà gli estremi della stessa al settore amministrativo competente per la trascrizione dei dati nel registro e la conseguente archiviazione del fascicolo amministrativo.

Versamento in c/c postale Nel caso di versamento sul conto corrente postale – “Contributi vari”, il settore amministrativo competente, verificato l’avvenuto versamento da parte dell’ente creditore attraverso la visualizzazione on-line dell’estratto di conto corrente postale, emetterà apposita registrazione contabile per la regolarizzazione degli importi precedentemente accertati. Gli atti saranno trasmessi al settore economicofinanziario per la verifica e la stampa della registrazione contabile.

Anche in questo caso, il settore economico finanziario, stampata la registrazione contabile, comunicherà gli estremi della stessa al settore amministrativo competente per la trascrizione dei dati nel registro e la conseguente archiviazione del fascicolo amministrativo.

I prelievi degli importi giacenti sul conto corrente postale, eseguiti dalla banca cassiera, saranno regolarizzati dal settore economico finanziario con emissione di apposita reversale di incasso.

6. Invio della pratica al contenzioso.

Trascorso il termine stabilito, se l’Ente non avrà versato l’importo dovuto, il settore amministrativo competente, previo aggiornamento del registro, istruirà la pratica legale, secondo le specifiche istruzioni che seguiranno a breve, e prenderà contatti con la competente Avvocatura Compartimentale per l’avvio delle procedure di recupero del credito, trasmettendo gli atti necessari all’esecuzione coattiva del credito.

In particolare, qualora le deduzioni fornite dall’Ente o Amministrazione, in riscontro alla lettera di richiesta di interessi di rivalsa non siano ritenute soddisfacenti dalla Sede in fase di riesame della pratica, lo stesso sarà informato dell’inoltro della pratica al contenzioso per l’avvio dell’azione legale di recupero del credito.

7. Eliminazione del credito Nell’eventuale ipotesi in cui l’Ente fornisca elementi validi a certificare la non sussistenza del credito, si procederà allo storno dell’accertamento, se assunto nello stesso esercizio finanziario, ovvero, se l’accertamento risulti assunto in esercizi precedenti, alla richiesta di svalutazione del credito - in sede di riaccertamento dei residui attivi (modello k)- da inviare alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanze - Ufficio I.


IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr.ssa Renza CAMPANER CAVALENSI) (Dr. Ottavio FILOGRANA)

f.to Renza CAMPANER CAVALENSI F.to Ottavio FILOGRANA



Allegati:

1. Flow chart della Procedura

2. Facsimile di registro informatico dei crediti della sede.

3. Facsimile di determinazione di accertamento.

4. Facsimile di nota richiesta interessi con Racc. A/R, presente nel sistema informativo;