Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0011604

INTERPELLO N. 36/2008

Roma, 1° settembre 2008



Alla Consiglio Nazionale dell’Ordine dei

Consulenti del Lavoro

Via Cristoforo Colombo n. 456

00145 Roma



Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – ampliamento dello sgravio contributivo per assenza dovuta a ferie in favore di aziende che assumono personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001.



Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’applicazione dell’art. 4, commi 3-5 del D.Lgs. n. 151/2001 “Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, il quale disciplina lo sgravio contributivo spettante alle aziende con meno di venti dipendenti, che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 151/2001.

In particolare, viene chiesto se “lo sgravio in oggetto spetti per tutta la durata del contratto a termine fino al compimento di un anno di età del bambino, anche per i periodi in cui la dipendente sostituita non beneficia di alcuna indennità da parte dell’INPS, seppure si modifica il titolo dell’assenza da congedo a ferie”. Si tratta dell’ipotesi molto comune in cui le lavoratrici, subito dopo l’astensione obbligatoria, usufruiscono senza soluzione di continuità delle ferie accumulate durante l’assenza, conformemente alle disposizioni della circolare di questo Ministero n. 8/2005.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Premesso che le modalità operative di applicazione degli sgravi contributivi in esame sono disciplinate dalle circolari INPS n. 117/2000 e n. 136/2001, si rileva che la questione relativa alla possibilità di estendere gli sgravi contributivi a motivi diversi dal congedo per maternità, paternità e

parentale va risolta in senso negativo, alla luce di quanto disposto dall’art. 4, del D.Lgs. n. 151/2001

(come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 115/2003) che circoscrive detto beneficio ai soli casi di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del Testo Unico in esame ( art. 4 comma 1 “in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico”, comma 3 “nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento”).

Ne consegue che non sembrano ravvisabili margini interpretativi per poter procedere ad un ampliamento degli sgravi contributivi, in presenza di una casistica compiutamente delineata dal Legislatore.


IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

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