REPUBBLICA ITALIANA   385/2008/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe DAVID                                                Presidente

Dott. Davide MORGANTE                                                      Consigliere

Dott. Cristina ZUCCHERETTI                                                      Consigliere rel.

Dott. Maria FRATOCCHI                                                 Consigliere

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA                                    Consigliere

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 29705 del registro di segreteria proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo 242/07 nei confronti del sig. Marcello Cappa.

Visti gli atti e documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell’8.7.2008, il consigliere relatore, dr. Cristina Zuccheretti ed il dr. Michele Grisolia per l’Amministrazione appellante.

 FATTO

Il sig. Marcello Cappa, ex ufficiale dell’esercito con il grado di colonnello, collocato in ausiliaria a decorrere dal 29.12.92 ai sensi dell'art. 43 comma 5° della legge n. 224/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, avanzò ricorso dinanzi al competente Giudice delle pensioni per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico non erogata dal Ministero della Difesa al compimento del limite di età, con l'inclusione dei benefici di cui al 3° comma dell'art. 43 della legge n. 224/1986, cioè di tutti gli aumenti retributivi di carattere generale conseguiti dai pari grado nel periodo intercorso tra il collocamento in ausiliaria ed il raggiungimento del limite di età nel ruolo di appartenenza.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosceva il diritto alla riliquidazione della pensione al momento del raggiungimento del limite di età computando i miglioramenti conseguiti dal personale di pari grado in servizio, nel periodo intervallare che va dal collocamento nella riserva a quello del raggiungimento del limite d'età, con rivalutazione ed interessi monetari.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa chiedendone l'annullamento e sostenendo che solo a coloro che cessano dalla posizione di A.R.Q. al compimento del limite di età - art. 43, 3° comma, legge n. 224/86 - spetta “il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età”. Invece, agli ufficiali in A.R.Q. che chiedono di cessare dal servizio a domanda, prima del compimento del limite di età - art. 43, 4° e 5° comma legge 224/86 - competono il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3°, maturati non al raggiungimento del limite di età ma “all'atto della cessazione del servizio”.

L'Amm.ne sostiene in altri termini che dalla valutazione a fini pensionistici garantita agli ufficiali cessati a domanda con l'art. 43, 5° comma della legge soprarichiamata (consistente nel riconoscere il periodo, mediante una “fictio iuris”, ai fini dell'anzianità di servizio e dell'attribuzione delle classi e degli scatti stipendiali maturabili fino al limite di età) non può discendere il diritto al trattamento economico come se si fosse effettivamente in servizio. Chiede, contestualmente al ricorso in appello, la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

Con memoria agli atti, si è costituito in giudizio l’ufficiale sopraindicato, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Ranalli, il quale ha chiesto la reiezione dell'appello sia per motivi di rito sia per motivi di merito. In particolare ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, 3° comma, lettera a) che tassativamente riconosce agli ufficiali in tale posizione gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio nel frattempo maturati, vale a dire dal giorno della cessazione dal servizio alla data di cessazione per limiti di età per il proprio ruolo e grado .

All'odierna camera di consiglio il rappresentante dell'Amministrazione dott. Michel Grisolia ha fatto presente che deve essere differenziata la posizione degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione quadri, ai quali soltanto spettano i benefici di cui al 3° comma della legge n. 224/1986, da coloro che invece cessano a domanda, ai quali spetta un trattamento più favorevole ma non certo il trattamento economico del pari grado; ha quindi insistito per l'accoglimento della sospensiva.

DIRITTO

Ravvisandosi, nella fattispecie, la manifesta infondatezza del ricorso, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 205/2000, che espressamente stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata “si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra”.

              Il col.Cappa è stato collocato nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'art. 43, quinto comma, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

              Dispone la norma appena citata: “Il Ministro della Difesa ed il Ministro delle Finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età”. In conformità dell'ultimo periodo di tale comma, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma quarto, nella parte in cui stabilisce che “competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3..”. Quest'ultima norma, a sua volta, prevede che, nei confronti degli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, “il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite d'età …”.

A rendere più chiara la portata delle menzionate norme, l'art. 5 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, ha aggiunto al citato comma quinto dell'art. 43 della legge 224/1986 il seguente periodo: “le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti d'età”.

La finalità della norma è chiara: il legislatore, al solo fine di incentivare il collocamento in congedo anticipato di talune categorie di ufficiali che versavano in particolari condizioni di status giuridico, ha posto la fictio iuris di considerare come servizio, ai fini pensionistici, il periodo intercorrente fra il collocamento in ausiliaria e il compimento del limite di età.

Come ha illustrato con chiarezza il primo giudice, in sostanza il collocamento in ausiliaria o riserva ex art. 43 comma 5 determina l'effetto concreto dell'interruzione dal servizio attivo, parallelo a quello prodotto dal collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, ma anticipa, rispetto a quest'ultimo, la fase successiva, eventuale, del passaggio in ausiliaria o riserva: assorbendo, quindi, quel lasso di tempo tra il collocamento in aspettativa ed il raggiungimento del limite d'età allo scadere del quale si producono gli effetti economici disciplinati dal comma 3”.

Quindi l'inciso “all'atto della cessazione dal servizio” lungi dal voler cristallizzare la posizione stipendiale degli Ufficiali che chiedono di essere collocati in ausiliaria, anticipa invece gli effetti della fictio di permanenza in servizio, accordando appunto all'atto della cessazione dal servizio (ossia all'atto del collocamento in ausiliaria) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che sarebbero spettati  qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età.

 Va da sé che, avendo l’ufficiale in questione richiesto, ed il primo giudice concesso, la riliquidazione della pensione computando il trattamento pensionistico, le indennità ed i benefici di carattere generale conseguiti dai pari grado in servizio dal collocamento nell'ausiliaria fino al limite di età, ai sensi del 5° comma dell'art. 43 l. n. 224/86, gli debbono essere riconosciuti i benefici che, presupponendo solo il passaggio del tempo, possono essere sostituiti da una finzione giuridica (es. trattamento pensionistico, buonuscita, aumenti periodici e passaggi di classe di stipendio) e non certo quei benefici che, presupponendo normativamente, quale condizione di applicabilità, la prestazione di un servizio effettivo qualificato, non possono costituire oggetto di finzione giuridica.

Va dunque ribadito il diritto dell’ufficiale sopra menzionato alla riliquidazione del trattamento pensionistico al raggiungimento del limite di età, ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della L. n. 224/1986, con le precisazioni appena esposte. Per le ragioni di cui sopra l'appello dell'Amministrazione è da respingere. Ratione materiae sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di appello, definitivamente pronunciando, RIGETTA l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 242/2007 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo- Giudice Unico. Nulla per le  spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008.

    L'ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

F.to Cristina ZUCCHERETTI                  F.to Giuseppe DAVID

  Depositata in segreteria il 28/8/2008

IL DIRIGENTE

F.to Maria FIORAMONTI