REPUBBLICA ITALIANA    373/2008 A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe DAVID                        Presidente

Dott. Davide MORGANTE                              Consigliere

Dott. Cristina ZUCCHERETTI                              Consigliere rel.

Dott. Maria FRATOCCHI                       Consigliere

Dott. Rita LORETO                                           Consigliere

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 27198 del registro di segreteria proposto dall’INPDAP avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto n.°325/06 nei confronti della sig.ra Maria Luisa Veronese.

Visti gli atti e documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 1°.7.2008, il consigliere relatore, dr. Cristina Zuccheretti ed  l’avv. Maria Assumma per l’Amministrazione appellante.

FATTO

Alla sig.ra Maria Luisa Veronese è stato liquidato trattamento pensionistico provvisorio nel 1983 e definitivo nel 1998.

Successivamente, nel dicembre 2004, l’Istituto erogatore della pensione si è avveduto di un errore nel quale era incorso in sede di liquidazione della pensione definitiva (per un credito totale pari ad euro 24.820,18) per cui provvide a richiedere il suddetto importo alla pensionata.

Avverso tale azione la sig.ra Veronese avanzò ricorso dinanzi al Giudice delle pensioni della Sezione Veneto, sostenendo l’irripetibilità del debito pensionistico atteso il contenuto dell’art.206 del T.U. 1092/73, trattandosi -comunque- di somme percepite in buona fede e per un lungo lasso di tempo, sì da ingenerare la convinzione circa la loro spettanza.

Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, rilevando l’assenza di dolo nella ricorrente e la definitività propria del provvedimento da cui è scaturito l'indebito, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 206 T.U. n. 1092/73, norma che, in deroga alla regola della ripetibilità in materia di indebito, posta in via generale dall'art. 2033 c.c., prevede che nel caso in cui il provvedimento definitivo di pensione sia stato revocato o modificato non si possa provvedere al recupero, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento del fatto doloso dell'interessato. Conseguentemente ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo l’irripetibilità del credito con  restituzione alla ricorrente i ratei già trattenuti, senza diritto ad interessi né rivalutazione.

Con l’appello in trattazione, l’INPDAP afferma l’illegittimità della sentenza impugnata osservando come la buona fede non debba avere alcuna rilevanza al fine di escludere la ripetibilità di somme indebitamente percepite, dovendosi nella specie applicare il disposto del codice civile di cui all’art.2033 in tema di indebito oggettivo, conformemente alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n.1/99/QM secondo la quale l’indebito oggettivo può sempre dal luogo a recupero da parte dell’Amm.ne. 

All’odierna pubblica udienza, l’avv. Maria Assumma per l’INPDAP ha insistito per l’accoglimento dell’appello avanzato.

DIRITTO

Come esposto in narrativa il recupero del credito pensionistico, nel caso in esame, concerne una revisione di pagamento operata d’ufficio dall’Inpdap. Peraltro l’iniziale erogazione (in data 25.5.98) del trattamento pensionistico era avvenuta a seguito dell’adozione del decreto “definitivo”.

Conseguentemente appare applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 206 del d.P.r. 29/12/1973 n.1092 (come interpretato autenticamente dall’art.3 della L.7.8.85 n.°428) secondo il quale non può farsi luogo a recupero quando il provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione della pensione venga in seguito modificato o revocato ed il percettore non abbia concorso all’errore con dolo.

Nel caso in esame non può esservi alcun dubbio circa la buona fede della sig.ra Veronese dal momento che quest’ultima è rimasta del tutto estranea all’iter procedurale seguito dall’Amm.ne.

A ciò aggiungasi che l’erogazione per lungo tempo del medesimo importo mensile avvenuto a seguito di provvedimento definitivo ha comunque radicato nel beneficiario la ragionevole convinzione della regolarità ed esattezza del trattamento goduto.

In materia di recupero d’indebito, la recentissima sentenza (Sezioni Riunite 7/2007/QM), delle Sezioni Riunite ha posto l’accento sul fatto che l’irrazionale tempo di definizione della pratica pensionistica unita all’assenza di responsabilità del percettore nell’insorgenza dell’errore siano elementi tali da rendere ingiustificata l’azione di recupero promossa dall’Amm.ne, anche nell’ipotesi di variazioni disposte con procedure automatizzate (art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428; d.P.R. 26 settembre 1985 e art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429; cfr. anche legge 3 febbraio 1951 n° 38 e d.P.R. 31 maggio 1951 n° 362).

Si legge in proposito nella suddetta sentenza che qui si condivide come non possa “… considerarsi costituzionalmente orientata la lettura delle norme vigenti nel senso di prevedere, con intuitiva variabilità di comportamenti della pubblica amministrazione e di pronunce giurisdizionali, una delimitazione del potere di procedere al recupero dell'indebito esclusivamente in quei casi (pur rinvenibili in taluni dei giudizi a quibus) abnormi per evidente sproporzione tra ammontare dell'indebito e consistenza del trattamento pensionistico inciso dalla decurtazione, ovvero per irragionevole protrazione del regime di provvisorietà, costituendo tali fattispecie solo il limite estremo della tutelabilità, che deve invece trovare un univoco e certo orientamento per garantire non solo l'affidamento dei privati, ma la stessa funzionalità dell'Amministrazione, anche in punto di individuazione delle priorità operative e degli obiettivi dei controlli interni (cfr. ad es.: art. 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995 n° 163 quale aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 1995 n° 273 cit.; d.lgs. 30 luglio 1999 n° 286, e norme collegate). Per tutto quanto innanzi argomentato, ai quesiti posti con le ordinanze di deferimento de quibus va data dunque congiunta soluzione nel senso di affermare (…omissis...) che, in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione”.

Tutto ciò premesso, preso atto della assoluta buona fede della pensionata che non ha in alcun modo contribuito all'insorgenza del credito erariale, questo Collegio conferma l’impugnata sentenza. Spese compensate.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reiette, conferma la sentenza impugnata e respinge l’appello proposto dall’INPDAP. Spese compensate.

Roma, Camera di consiglio del 1luglio 2008.

    L'ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

f.to  Cristina Zuccheretti                              f.to  Giuseppe David

 

 

 

depositato in segreteria il  26/08/2008

 

 

                                                     IL DIRIGENTE

                                                f.to Maria Fioramonti