ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)


10 luglio 2008


«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Inquadramento nel grado – Contratto di agente contrattuale – Ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio – Rispetto dei termini statutari»


Nella causa F 141/07,


avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,


Daniele Maniscalco, agente contrattuale della Commissione delle Comunità europee, residente a Roma, rappresentato dagli avv.ti C. Cardarello e F. d’Amora,


ricorrente,


contro


Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e G. Berscheid, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,


convenuta,


IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),


composto dal sig. S. Van Raepenbusch, presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,


cancelliere: sig.ra W. Hakenberg,


ha emesso la seguente


Ordinanza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2007, il sig. Maniscalco chiede in sostanza l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere contratti (in prosieguo: la «AACC») che respinge il suo reclamo diretto contro la decisione di inquadramento al grado 13, scatto 1, del gruppo di funzioni IV, quale risulta dal suo contratto di agente contrattuale.


Fatti all’origine della controversia


2 Nel settembre 2005 l’Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) ha pubblicato un invito a manifestare interesse al fine di costituire una base dati di candidati da assumere quali agenti contrattuali chiamati a lavorare nelle delegazioni della Commissione delle Comunità europee situate in paesi terzi (in prosieguo: l’«AMI»).


3 Il ricorrente, che aveva presentato la sua candidatura all’AMI, è stato selezionato. Con un contratto datato 18 agosto 2006, con effetto dal successivo 18 settembre, il ricorrente è stato assunto a tempo determinato in quanto agente contrattuale a norma dell’art. 3 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») e inquadrato al grado 13, scatto 1, del gruppo di funzioni IV.


4 Il 21 agosto 2007 il ricorrente ha proposto un reclamo a norma dell’art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») ritenendo che il suo inquadramento al grado 13 non corrispondesse all’esperienza professionale maturata ed ha chiesto di essere inquadrato al grado 16 dato che faceva valere un’esperienza professionale di oltre 20 anni.


5 Il 23 ottobre 2007 l’AACC ha respinto il reclamo. Nella sua decisione di rigetto l’AACC, pur indicando che il reclamo era tardivo, ha in subordine risposto nel merito.


Conclusioni delle parti


6 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:


• annullare la decisione dell’AACC che respinge il suo reclamo;


• dichiarare che la domanda diretta a riconoscergli l’inquadramento al grado 16 è giustificata, al pari della domanda di versargli la differenza di trattamento tra quanto percepisce e quanto dovrebbe percepire a decorrere dalla data in cui sarà firmato un contratto che gli riconosca l’inquadramento al grado 16;


• ordinare al direttore generale della direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» di versargli la somma dovuta inclusi gli interessi e accessori, corrispondente alla differenza di trattamento tra il grado 13 ed il grado 16;


• riconoscergli per il futuro l’inquadramento al grado 16 e accordargli lo scatto corrispondente alla durata della sua esperienza professionale.


7 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:


• dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;


• statuire sulle spese come di diritto.


In diritto


8 Con il presente ricorso il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’AACC che respinge il suo reclamo.


9 Occorre ricordare in proposito che un ricorso di annullamento formalmente diretto contro il rigetto di un reclamo comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo ed è, come tale, sprovvisto di contenuto autonomo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. Pag. 23, punto 8; sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 1992, causa T 33/91, Williams/Corte dei conti, Racc. Pag. II 2499, punto 23; ordinanza del Tribunale 19 settembre 2006, causa F 22/06, Vienne e a./Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).


10 Va pertanto considerato che il presente ricorso è diretto contro la decisione di inquadramento del ricorrente quale risulta dal suo contratto di assunzione in quanto agente contrattuale.


11 A norma dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è in tutto o in parte manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.


12 Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato alla luce degli atti di causa per statuire sulla ricevibilità del presente ricorso e decide, in forza dell’art. 76 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.


Argomenti delle parti


13 Nel ricorso il ricorrente si pronuncia sulla ricevibilità del suo reclamo, dato che l’AACC l’ha respinto per il motivo, segnatamente, che sarebbe stato presentato dopo la scadenza del termine di tre mesi stabilito dall’art. 90, n. 2, dello Statuto.


14 Orbene, in virtù di un principio generale di diritto, la prescrizione inizierebbe a decorrere solo dal momento in cui il diritto soggetto a prescrizione potrebbe essere liberamente esercitato. Il ricorrente sostiene quindi che, nel caso di specie, il diritto di presentare un reclamo, e poi un ricorso, non poteva essere liberamente esercitato finché fosse in prova. Ad avviso del ricorrente, la presentazione di un reclamo, e successivamente di un ricorso, prima della fine del periodo di prova avrebbe potuto avere conseguenze sull’esito di tale periodo.


15 Il ricorrente ne inferisce che il termine di tre mesi per presentare un reclamo non può decorrere dalla data della sua assunzione come agente contrattuale, ma dalla data alla quale scadeva il periodo di prova, che dura nove mesi. Pertanto il ricorso dovrebbe essere considerato ricevibile poiché il reclamo sarebbe stato presentato entro il termine di tre mesi successivo alla fine del periodo di prova.


16 La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso per il motivo che non sarebbe stato rispettato il termine previsto all’art. 90 dello Statuto al fine di presentare un reclamo.


17 La Commissione ricorda in proposito che il reclamo va proposto entro un termine di tre mesi successivi all’atto che arreca pregiudizio. Fondandosi sulla giurisprudenza, la Commissione fa osservare che è a partire dalla firma che il contratto dispiega I suoi effetti ed è dunque a partire dalla firma del contratto che si deve calcolare il suddetto termine a condizione che tutti gli elementi del contratto siano fissati, compresa la data di decorso degli effetti e la data di scadenza (sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2002, cause riunite T 137/99 e T 18/00, Martínez Páramo e a./Commissione, Racc. PI pagg. I A 119 e II 639, punto 56; ordinanza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2005, causa T 406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I A 19 e II 79, punto 57).


18 Orbene, nel caso di specie, il contratto di agente contrattuale, che sarebbe stato firmato dal ricorrente il 18 agosto 2006, indicava chiaramente non soltanto la sua durata, ma anche il grado e lo scatto del ricorrente. Quanto al reclamo, esso sarebbe stato presentato solo nell’agosto 2007. Pertanto il reclamo, al pari del ricorso, dovrebbero essere dichiarati irricevibili.


19 L’argomento del ricorrente secondo cui la presentazione di un ricorso prima della fine del periodo di prova rischiava di avere un’influenza negativa sull’esito del suddetto periodo, il che spiegherebbe che il reclamo è stato presentato soltanto dopo la fine del periodo di prova, sarebbe privo di fondamento. Esso non si baserebbe su alcuna disposizione normativa e sarebbe quindi manifestamente in contraddizione con la citata giurisprudenza.


Giudizio del Tribunale


20 Ai termini dell’art. 117 del RAA, relativo ai mezzi di ricorso applicabili agli agenti contrattuali, le disposizioni del titolo VII dello Statuto concernenti I mezzi di ricorso si applicano per analogia.


21 Il titolo VII dello Statuto comprende gli artt. 90 91 bis dello Statuto.


22 A norma dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, «un ricorso (…) è ricevibile soltanto se l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto».


23 A norma dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, qualsiasi persona cui si applica lo Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. Tale reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza se si tratta di misura di carattere individuale.


24 Costituiscono atti impugnabili mediante ricorso solo I provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori in grado di incidere sugli interessi del ricorrente modificandone, in modo rilevante, la situazione giuridica e stabilendo definitivamente la posizione dell’istituzione (sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005, causa T 43/04, Fardoom e Reinard/Commissione, Racc. PI pagg. I A 329 e II 1465, punto 26; ordinanza del Tribunale 19 dicembre 2006, causa F 78/06, Suhadolnik/Corte di giustizia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).


25 Risulta anche dalla giurisprudenza che è a partire dalla firma che il contratto dispiega I suoi effetti e, pertanto, la sua capacità di arrecare pregiudizio all’agente, a condizione che tutti gli elementi del contratto siano fissati, in particolare l’inquadramento dell’agente (v., in tal senso, sentenza Martínez Páramo e a./Commissione, cit. Supra, punto 56; ordinanza Ravailhe/Comitato delle regioni, cit. Supra, punto 57).


26 Nel caso di specie il contratto di assunzione del ricorrente come agente contrattuale, che fissa in particolare il suo grado ed il suo scatto, è stato firmato il 18 agosto 2006. Orbene, il reclamo datato 14 agosto 2007 è stato presentato solo il 21 agosto successivo, cioè più di un anno dopo la firma del contratto. Ne consegue che il reclamo va considerato tardivo, quand’anche, come sostiene il ricorrente, egli avesse sottoscritto il suddetto contratto il 18 settembre 2006.


27 Tale conclusione non può essere infirmata dall’argomento del ricorrente secondo cui la presentazione di un reclamo prima della fine del periodo di prova poteva implicare la risoluzione del contratto al termine del suddetto periodo. Infatti prendere in considerazione una circostanza siffatta condurrebbe a ignorare la finalità dei termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, destinati ad assicurare la chiarezza e la sicurezza delle situazioni giuridiche, nonché il loro carattere di ordine pubblico, talché non possono essere lasciati a disposizione delle parti o del giudice (v., in tal senso, sentenza Martínez Páramo e a./Commissione, cit. Supra, punto 54; ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2007, causa T 455/04, Beyatli e Candan/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37; ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2008, causa F 105/07, R bis/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).


28 Va comunque aggiunto che il ricorrente non presenta alcun elemento preciso che dimostri che l’amministrazione lo avrebbe dissuaso dall’esercitare il diritto di presentare un reclamo durante il periodo di prova.


29 Risulta da tutto quanto precede che il ricorso va respinto in quanto manifestamente irricevibile.


Sulle spese


30 Il regolamento di procedura del Tribunale, adottato il 25 luglio 2007 (GU L 225, pag. 1), è entrato in vigore il 1° novembre 2007, a norma dell’art. 121 del medesimo regolamento. Risulta dall’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura che le disposizioni del capo VIII del titolo secondo, relativo alle spese di giustizia, si applicano alla presente causa introdotta dopo il 1° novembre 2007.


31 Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del presente capo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.


32 Dai motivi esposti supra della presente ordinanza emerge che il ricorrente è la parte soccombente.


33 La Commissione ha chiesto nelle sue conclusioni che venga statuito sulle spese come di diritto. Tale conclusione non può considerarsi come una domanda diretta alla condanna della ricorrente alle spese (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 giugno 1992, causa C 30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. Pag. I 3755, punto 38, e 29 aprile 2004, causa C 470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. Pag. I 4167, punto 86). Occorre quindi far sopportare a ciascuna delle parti le proprie spese.


Per questi motivi,


IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)


così provvede:


1) Il ricorso è respinto come manifestamente irricevibile.


2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


Lussemburgo, 10 luglio 2008.


Il cancelliere

Il presidente

W. Hakenberg

S. Van Raepenbusch