Cassazione civile , sez. un., 01 luglio 2008 , n. 17938 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -

Dott. VELLA Antonio - Presidente di Sezione -

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -

Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. SALME’ Giuseppe - Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO I/A, presso lo studio dell’avvocato SCHETTINI DARIO O., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE GENTILONI SILVERJ, giusta delega in calce al ricorso;

ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

intimati -

avverso la decisione n. 172/07 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 08/11/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/08 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE; udito l’Avvocato Dario SCHETTINI;

udito il P.M. In persona dell’Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso; accoglimento del secondo e terzo motivo; assorbiti i restanti motivi.

Fatto

L’avv. F.G. È stato tratto a giudizio, dinanzi al giudice penale, per rispondere di alcuni fatti rubricati come falsità materiale continuata, truffa aggravata ed appropriazione indebita aggravata.

Per gli stessi fatti, è stato anche sottoposto a procedimento disciplinare, “per avere in tal modo mantenuto un contegno lesivo delle prerogative e delle funzioni di appartenente all’Ordine forense e non conforme alla dignità e al decoro professionale”.

Con provvedimento del 12 giugno 2003, il Consiglio dell’Ordine di Roma, territorialmente competente, ritenuta la responsabilità disciplinare per alcuni degli episodi addebitati all’avv. F., irrogava allo stesso la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo professionale. Tale provvedimento è stato poi confermato dal Consiglio nazionale forense, adito su impugnazione dell’interessato.

Con sentenza del 28 marzo 2006, n. 4893, queste SS. UU., in diversa composizione, su ricorso dell’avv. F., hanno cassato con rinvio la decisione del CNF sul rilievo che il giudizio disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del giudice penale, dalla quale poteva dipendere l’esito del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., (nel testo modificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, applicabile ai giudizi in corso, in forza dell’art. 10, della cit. legge).

Il CNF ha riassunto ex officio il processo e, con decisione depositata l’8 novembre 2007 oggetto dell’odierno ricorso, ha accolto in parte l’impugnazione dell’incolpato, irrogando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno, in conseguenza della sentenza penale di assoluzione “perchè il fatto non sussiste”, per la maggior parte degli episodi contestati, e perchè “il fatto non costituisce reato”, per un episodio di falso materiale.

Avverso quest’ultima decisione, l’avv. F. propone ricorso per Cassazione, dinanzi a queste SS. UU., sostenuto da dieci motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

Il ricorso appare fondato in relazione al primo motivo, assorbiti tutti gli altri. Il ricorrente denuncia, infatti, la illegittimità del procedimento, riassunto di ufficio dal C.N.F. E della conseguente decisione, in carenza di un formale atto di riassunzione da parte del titolare del potere disciplinare. In sintesi viene prospettato al Collegio il seguente quesito di diritto: se sia legittimo che il Consiglio Nazionale Forense, quale Organo giudicante nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, fissi di ufficio il giudizio di rinvio dinanzi a sé in mancanza di una iniziativa ad hoc delle parti interessate o del P.M., ai sensi della Legge Professionale n. 36 del 1934, artt. 50 e 56, con riferimento all’art. 392 c.p.c. E segg., ovvero se tale iniziativa non costituisca violazione di dette norme, in assenza di una disciplina specifica che gli attribuisca tale poteree.

Ritiene il Collegio che al quesito debba rispondersi nel senso che la riassunzione del processo dinanzi al giudice del rinvio deve avvenire su impulso di parte, secondo quanto dispone l’art. 392 c.p.c..

Le norme sul procedimento disciplinare degli avvocati non prevedono una specifica procedura di riassunzione. Tuttavia, va rilevato che il R.D. n. 37 del 1934, art. 67, u.c., inserito nel titolo 2^, che reca la disciplina “Dei procedimenti davanti ai Consigli dell’ordine degli avvocati e dei procuratori e davanti al Consiglio nazionale forense. Del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione”, contiene una norma di chiusura, in forza della quale “Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di Cassazione in materia civile”. Quindi, il modello di riferimento procedurale è quello civilistico/dipositivo.

Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, u.c., prevede che in “caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato”. Il fatto che il rinvio sia fatto al giudice “a quo” non sta a significare che questo venga investito del potere di riassumere di ufficio il processo. Infatti, la norma che disciplina la cassazione con rinvio nel codice di procedura civile, adotta la stessa formula (art. 383 c.p.c.: “La Corte... rinvia la causa ad altro giudice”), ma poi la riassunzione deve avvenire su impulso di parte, ai sensi dell’art. 392 c.p.c..

Non ignora il Collegio che in alcune decisioni risalenti è stato affermato l’opposto principio delle riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati. In particolare, questa Corte ha affermato che “nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all’iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte” (Cass. 6781/1983), in quanto può essere surrogato dalla iniziativa dello stesso consiglio (Cass. 2953/1964).

Questa interpretazione, però, costruita sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni) appare oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice, espressamente introdotto nel nostro ordinamento (art. 111 Cost., comma 2) con legge costituzionale n. 2/1999.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che “Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di Cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata” (Cass. 9075/2003; conf. 18771/2004). Così pure, è stato più volte ribadito che “Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale” (Cass. 10995; conf. 558/1998).

In questo quadro ricostruttivo del sistema e della dialettica del rapporto processuale, non è consentito riconoscere o attribuire al giudice terzo, in via interpretativa, spazi per iniziative di ufficio, della cui legittimità dovrebbe dubitarsi anche in presenza di una espressa norma di legge.

In definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: “la riassunzione del giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, pronunciata dalle SS.UU. Della Corte Suprema di Cassazione, deve essere fatta ai sensi dell’art. 392 c.p.c., con la conseguenza che l’eventuale riassunzione di ufficio fatta dallo stesso Consiglio nazionale forense è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c.”.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo (assorbiti gli altri che attengono al merito) e la sentenza impugnata deve essere cassata perchè pronunciata senza una valida riassunzione del processo. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va dichiarato estinto il processo, perchè non ritualmente riassunto nel termine previsto dall’art. 393 c.p.c..

Il ricorrente ha anche presentato istanza di sospensione della esecutività della decisione impugnata, assorbita dall’esito favorevole del giudizio di merito.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, in considerazione del mutamento giurisprudenziale che è alla base della decisione odierna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara estinto il processo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008