ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 – C.A.P. 00198 –

Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Prestazioni e Contributi

Ufficio Normativa e Circolari

Circolare n. 14 DEL 7/08/2008



Articolo 14-bis, decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007

Sommario: Con la presente circolare, a seguito delle intervenute disposizioni normative e degli accordi intercorsi con il Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, si illustrano le modalità e I presupposti per la concessione del beneficio, ad imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi, della regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori di cui all’art. 14-bis , D.L. n. 159/2007.

1. Premessa.

Come noto, l’articolo 14-bis del D.L. n. 159/2007 recante “interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito con legge n. 222/2007, prevede che “per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l’accantonamento di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell’ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178”.

In considerazione delle innovazioni normative introdotte dalla norma in oggetto e dell’intervenuta intesa (cfr. All. 1) con la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per I Beni e le Attività Culturali (MiBAC), si evidenziano, nella presente circolare, la portata applicativa e I riflessi per gli organismi di spettacolo in stato di crisi richiedenti la concessione della dilazione di pagamento in forma rateale.

2. Campo di applicazione.

Le imprese che, secondo il dettato di cui all’art. 14-bis in oggetto, possono porre a garanzia, per essere ammesse al beneficio della regolarizzazione in forma rateale di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 138/2002, l’“accantonamento”, sono unicamente quelle che si trovano in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro.

A tal riguardo, pare opportuno precisare che il predetto accantonamento – ex art. 2, comma 4, L. n. 7/1979 – è quello effettuato dal Ministero per I beni e le attività culturali sull’importo delle sovvenzioni, contributi e premi da erogare a imprese, enti ed organismi di spettacolo nei singoli settori sostenuti finanziariamente dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge n. 163/1985.

Più specificamente, per quanto concerne l’ambito applicativo, si fa presente che le predette tipologie di imprese, in presenza di inadempienze contributive, possono richiedere all’Enpals, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di essere ammesse al beneficio della regolarizzazione mediante dilazione di pagamento in forma rateale ai sensi del citato art.14-bis, unicamente con riferimento ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007.

3. Istruzioni operative.

Sul piano operativo, si estrinsecano di seguito le modalità di rilascio, e dell’eventuale revoca, del provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione del debito contributivo.

3.1 Concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale

Le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi che, in presenza di debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, intendano avvalersi del beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale nel limite massimo di sessanta mesi, di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 138/2002, sono tenute ad effettuare formale richiesta alla Sede Enpals territorialmente competente, presentando un’apposita istanza, il cui modello è disponibile nell’apposita sezione “modulistica” del portale dell’Ente.

In proposito, si precisa che gli Uffici periferici dell’Ente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione Contributi della Direzione Generale l’avvenuta presentazione dell’istanza. I medesimi Uffici dovranno, altresì, avere cura di tenere informata la Direzione Contributi in ordine agli esiti degli accertamenti effettuati sino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione rateale.

1 Si ricorda che nella sezione “modulistica” del sito dell’Ente sono, altresì, pubblicati gli altri modelli di interesse per le

imprese.

In ordine alle scadenze temporali previste, pare il caso di sottolineare che, come sopra premesso, le istanze in trattazione dovranno essere presentate dagli organismi di spettacolo interessati, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

La richiesta di dilazione di pagamento, avente ad oggetto I debiti per contributi e oneri accessori iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, deve contenere il dettaglio relativo al numero di soluzioni mensili da comprendere nel piano di rateazione. Con la predetta richiesta l’impresa, pena il mancato accoglimento della medesima, si impegna, altresì:

1. ad essere al corrente con il versamento dei contributi di competenza dei periodi successivi alla data di presentazione dell’istanza di rateazione;

2. a corrispondere, all’Enpals, gli eventuali compensi richiesti all’Ente medesimo da Equitalia S.p.A.2, ai sensi delle disposizioni vigenti, per la remunerazione dell’attività di esecuzione del provvedimento su somme iscritte a ruolo e discaricate, nonché gli eventuali rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive e di altre spese connesse all’attività di riscossione.

È opportuno precisare, inoltre, che ai fini della concessione del provvedimento della dilazione di pagamento, è necessario che venga prodotta, con la richiesta di rateazione, oltre all’attestazione dello stato di crisi rilasciata dalla competente DPL (Direzione Provinciale del Lavoro), anche una dichiarazione3 di avvenuta regolarizzazione di debiti per contributi e accessori di legge iscritti a ruolo successivamente al 30 settembre 2007 e di eventuali altri debiti contributivi non iscritti a ruolo, ovvero, in relazione ai predetti debiti, copia dell’istanza – presentata ad Equitalia S.p.A. In conformità alle disposizioni vigenti – di ammissione al beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale.

Una volta esaminata la richiesta di ammissione al beneficio in trattazione, gli Uffici periferici dell’Enpals comunicano all’impresa, e per conoscenza al MiBAC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo4, con provvedimento motivato, l’accoglimento ovvero il rigetto dell’istanza medesima.

Resta inteso che per la disciplina di carattere generale relativa al procedimento di regolarizzazione mediante dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 14-bis, continua a farsi riferimento, per quanto non espressamente esplicato nella presente circolare (es.

Competenza decisionale sulla concessione della rateazione, modalità di versamento delle somme pregiudiziali e delle rate, richiesta di rateazione in relazione ad altri debiti contributivi non iscritti a ruolo, ammissione al beneficio della riduzione delle sanzioni civili, etc.), alle previsioni normative ed amministrative vigenti in materia (cfr. Circolari nn. 15/2002, 17/2003, 18/2004, 9/2006, etc.).

2 Si fa presente, infatti, che qualora l’istanza di concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale venga accolta, l’Enpals provvederà, in relazione alle partite debitorie iscritte a ruolo, ad adottare un provvedimento di sospensione della riscossione esattoriale ed un successivo provvedimento di discarico (qualora la rateazione venga onorata regolarmente), ovvero un provvedimento di revoca della sospensione con conseguente riattivazione delle procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo (nell’ipotesi di sospensione del pagamento delle rate, ovvero dei

contributi correnti di competenza dei periodi successivi alla data di presentazione dell’istanza).

3 Detta dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza, è già predisposta nel fac-simile di richiesta di rateazione disponibile sul portale dell’Ente.

4 L’esito dell’istanza viene trasmesso entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da parte della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, in ordine alla presunta capacità da parte dell’impresa in stato di crisi, di operare il rientro della sua esposizione debitoria.



3.2 Decadenza dal beneficio della regolarizzazione in forma rateale

In analogia a quanto sopra precisato, qualora, successivamente alla concessione del beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale, intervengano determinate situazioni di inadempienza contributiva (sospensione del pagamento dei contributi correnti ovvero delle rate, tardivo versamento delle rate, etc.), il provvedimento di regolarizzazione in forma rateale è revocato in conformità alle disposizioni dettate in materia di rateazione (cfr. Circolare Enpals n. 18/2004).

Sul piano procedurale, si precisa che l’eventuale revoca dell’autorizzazione alla regolarizzazione rateale viene comunicata, per opportuna conoscenza, all’impresa istante e al MiBAC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, evidenziando il dettaglio relativo all’ammontare delle somme residue non versate.

Si fa presente, inoltre, che l’adozione del provvedimento di revoca del beneficio rateale, comporta il trasferimento all’Enpals, da parte della predetta Direzione generale del MiBAC, delle sovvenzioni liquide ed esigibili riferite all’impresa. Si precisa che detta revoca comporterà, altresì, la rimessione delle sovvenzioni da assegnare all’impresa negli esercizi successivi.

Pare opportuno puntualizzare, a tal proposito, che in linea con le previsioni normative in materia, I predetti trasferimenti hanno effetto liberatorio per il Ministero e per l’impresa in stato di crisi fino alla concorrenza del debito residuo. Pertanto, tale effetto liberatorio è relativo unicamente alla quota parte del debito estinto mediante il trasferimento della sovvenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)







Allegato:

1) Convenzione tra Enpals e Ministero per I Beni e le Attività Culturali – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, per la concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale alle imprese in stato di crisi.





CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA REGOLARIZZAZIONE IN FORMA RATEALE ALLE IMPRESE IN STATO DI CRISI

Il Ministero per I Beni e le Attività Culturali – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo (di seguito denominato “Direzione generale per lo spettacolo dal vivo” o, congiuntamente all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per I Lavoratori dello Spettacolo, “le Parti”), con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A – legalmente rappresentato dal Direttore Generale, dottor Salvatore Nastasi

E

l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per I Lavoratori dello Spettacolo (di seguito denominato “Enpals” o, congiuntamente alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, “le Parti”) con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 206 – C.F. 02796270581, legalmente rappresentato dal Presidente, dott.ssa Amalia Ghisani PREMESSA

Visto l’art. 14-bis, D.L. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007, secondo il quale “per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l’accantonamento di cui all ‘articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell ‘ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell ‘articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L’ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce I requisiti e le procedure per l’ammissione al beneficio “; Visto il disposto dell’art. 3, comma 3-bis, D.L. n. 138, in. forza del quale “ il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma Il, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori “;

Viste le previsioni normative che disciplinano il procedimento di erogazione di sovvenzioni, contributi e premi a favore di imprese, enti ed organismi di spettacolo nei singoli settori sostenuti finanziariamente a mezzo del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163;

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di scambio di informazioni tra~ Amministrazioni pubbliche;

Valutata la necessità di promuovere una fattiva collaborazione tra le parti in relazione al procedimento di rilascio del beneficio della regolarizzazione in forma rateale alle imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi ai sensi del citato art. L4-bis, D.L. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007 e di eventuale decadenza dal predetto beneficio;

Tenuto conto dell’opportunità di sviluppare un modello organizzativo per processi, aperto ad una condivisione dei risultati attraverso l’integrazione e l’interdipendenza tra I diversi ambiti di competenza;

Sentita la Società Equitalia S.p.A. In ordine all’opportunità di prevedere, per le imprese dello spettacolo in stato di crisi che si avvalgano delle disposizioni normative di cui all’art. 14-bis, D.L. n. 159/2007, un’apposita disciplina che regoli l’iter amministrativo di concessione della dilazione di pagamento in forma rateai e e dei conseguenti adempimenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzion,e.

Articolo l

(Oggetto e definizioni)

1. La presente convenzione disciplina I rapporti tra le Parti in relazione al procedimento di concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale a imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi di cui all’art. 14-bis, D.L. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007, di seguito denominati “Impresa/e”.

Articolo 2

(Richiesta del beneficio della regolarizzazione in forma rateale da parte delle imprese in stato di crisi ai sensi dell’art. 14-bis, D.L. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007)

1. In presenza di inadempienze contributive relative a debiti contributivi iscritti a ruolo \ alla data del 30 settembre 2007, l’Impresa può richiedere all’Enpals, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di essere ammessa al beneficio della regolarizzazione in forma ‘-~ ~ rateale. La richiesta, da presentare all’ Enpals, e per conoscenza alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, con apposita istanza deve contenere l’ indicazionQ 2

del numero di soluzioni mensili da comprendere nel piano di rateazione, nonché deve essere allegata l’attestazione dello stato di crisi rilasciata dalla competente direzione provinciale del lavoro.

2. Con l’istanza di cui al comma precedente, l’Impresa, pena il mancato accoglimento della medesima, si impegna, altresì:

a) ad essere al corrente con il versamento dei contributi di competenza dei periodi successivi alla data di preseritazione dell’istanza di rateazione; b) a corrispondere, all’Enpals, gli eventuali compensi richiesti all’Ente medesimo da Equitalia S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, per la remunerazione dell’attività di esecuzione del provvedimento su somme iscritte a ruolo e discaricate, nonché gli eventuali rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive e di altre spese connesse all’attività di riscossione.

3. Al fine di ottenere il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, l’Impresa è tenuta ad produrre, nell’ambito dell’istanza di rateazione, un’attestazione di avvenuta regolarizzazione di debiti per contributi e accessori di legge iscritti a ruolo successivamente al 30 settembre 2007 e di eventuali altri debiti contributivi non iscritti a ruolo, ovvero, in relazione ai predetti debiti, copia dell’istanza di ammissione al beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale presentata ad Equitalia S.p.A..

Articolo 3

(Valutazione dell’affidabilità dell’impresa in stato di crisi)

1. La concessione: del provvedimento di regolarizzazione di cui al precedente articolo, è, altresì, subordinata ad un parere formulato dalla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo in ordine alla sussistenza di condizioni che prefigurano la capacità di rientro dell’esposizione debitoria dell’Impresa; detta valutazione viene trasmessa all’Enpals entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di cui all’art. 2.

Articolo 4

(Esito del procedimento di concessione della regolarizzazione rateale)

1. L’Enpals trasmette all’Impresa, e per conoscenza alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo precedente, l’esito dell’istanza di ammissione al beneficio di regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo al 30 settembre 2007, nel limite massimo di sessanta mesI.

2. In applicazione delle previsioni normative di cui al citato art. 14-bis del D.L. n.

159/2007, l’accantonamento di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 8 gennaio 1979, n. 7 costituisce garanzia ai fini dell’ ammissione al beneficio di cui al presenteW articolo. \~

3 ~

Articolo 5

(Decadenza dal beneficio della regolarizzazione in forma rateale concesso all’Impresa)

1. L’autorizzazione alla regolarizzazione rateale viene revocata dall’Enpals secondo le disposizioni di cui alla circolare Enpals n. 18 del 6 luglio 2004 (sospensione del pagamento dei Gontributi correnti ovvero delle rate, etc.).

2. Qualora l’Impresa in stato di crisi decada dal beneficio della regolarizzazione in forma rateale, l’Enpals comunica alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e all’Impresa medesima, l’avvenuta revoca dell’autorizzazione, indicando, altresì, l’ammontare delle somme residue non versate.

Articolo 6

(Trasferimento all’Enpals delle Sovvenzioni relative all’Impresa decaduta dal beneficio di regolarizzazione in forma rateai e)

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell’ articolo precedente, sospende l’ erogazione delle sovvenzioni e trasferisce all’ Enpals, entro novanta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione medesima, le sovvenzioni liquide ed esigibili riferite all’Impresa.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la rimessione delle Sovvenzioni da assegnare negli esercizi successivi avvengono con le modalità di cui al successivo art. 7 e hanno effetto liberatorio per la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e per l’Impresa fino alla concorrenza del debito residuo.

Articolo 7

(Trasferimento dell’ accantonamento)

1. Il trasferimento all’Enpals degli importi di cui al precedente art. 6 è effettuato, nei termini stabiliti, tramite accredito bancario, indicando nella voce “causale” I seguenti dati:

a) matricola Enpals dell’Impresa (codice gruppo identificativo dell’Impresa e numero progressivo dell’attività della medesima);

b) codice fiscale dell’Impresa;

c) estremi relativi al protocollo di trasmissione della comunicazione di decadenza di cui all’ art. 5, comma 2, della presente Convenzione.

Articolo 8

(Scambio di flussi informativi)

1. Le Parti si impegnano a ottimizzare il flusso degli scambi informativi – anche ‘\’-- nell’ambito dei rapporti intercorrenti con Equitalia S.p.A. - mediante adeguate~, iniziative di condivisione delle informazioni in modalità on-line, al fine di predisporre ~ 4

un sistema informativo integrato che risponda, in modo sinergico, alle esigenze di tutti I soggetti coinvolti.

2. Gli scambi informativi di cui alla presente convenzione sono effettuati in modalità telematica e I relativi standard sono definiti dalle Parti.

Articolo 9

(Conseguimento degli obiettivi)

1. Le Parti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione, garantiscono che quanto previsto nella medesima sarà effettuato assumendo come obiettivo il miglioramento dell’efficienza del procedimento amministrativo.

Articolo lO

(Durata della Convenzione)

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e scade il 31 dicembre 2008 e continuerà a produrre effetti in relazione ai provvedimenti adottati prima della scadenza.

2. Durante il periodo di vigenza della presente convenzione, la medesima sostituisce integralmente gli accordi e le regolamentazioni amministrative intervenute precedentemente in materia.

3. Le Parti si impegnano ad intraprendere ogni iniziativa finalizzata all’adeguamento di eventuali previsioni normative non conformi con quanto convenuto nella presente Convenzione.

Redatto e sottoscritto in duplice copia.

Roma, 31 luglio 2008

Il Ministero per I Beni e le Attività Culturali

Direzione genera pe l spettacolo dal vivo

Il Dir tto enerale

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza

per I Lavoratori dello Spettacolo

Il Preside te



Spett.le

Sede Enpals di _______________

p.c. Ministero per I Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per lo Spettacolo dal

Vivo

P.zza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a

00185 – Roma

Oggetto: Richiesta di concessione del beneficio di regolarizzazione del debito in forma rateale ai sensi dell’art 14-bis, D.L. n.159/2007, convertito in legge n. 222/2007.

Il sottoscritto ______________________, nato a _____________ il _________________(*), legale rappresentante dell’impresa ___________________________________, con sede legale in ________________________, prov. ______, matricola Enpals ________________, codice fiscale _________________________,

CHIEDE

di poter usufruire del beneficio del pagamento rateale del debito contributivo (comprensivo degli oneri accessori) relativo al periodo dal _________________ al _________________ in numero di rate ________, per un totale pari ad € ______________________, e dichiara la sussistenza dello stato di crisi, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, che si allega alla presente.

Al fine dell’accoglimento della presente richiesta, il sottoscritto dichiara di aver provveduto a versare:

• l’intero importo delle trattenute a carico dei lavoratori a titolo di contributi, pari a

€:____________;

• l’intero importo delle ritenute operate a titolo di trattenute di pensione, pari a €:

____________;

• l’importo di € __________ pari a 1/___(**) del debito contributivo residuo, comprensivo degli oneri accessori ricalcolati, alla data della domanda di rateazione.

Inoltre, il sottoscritto:

• dichiara che la presente istanza si riferisce a tutti I debiti di natura contributiva nei confronti dell’E.N.P.A.L.S., iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007 .

• si impegna ad effettuare, in via provvisoria, versamenti mensili di importo pari a quanto indicato nel piano di rateazione, nelle date in esso indicate (prima rata comprensiva di eventuali interessi di dilazione);

• è a conoscenza che è pregiudiziale all’accoglimento dell’istanza di rateazione la correntezza dell’impresa; pertanto, attesta, l’avvenuta regolarizzazione dei debiti per contributi e accessori di legge iscritti a ruolo successivamente al 30 settembre 2007 e di eventuali altri debiti contributivi non iscritti a ruolo, ovvero, in relazione ai predetti debiti, allega copia dell’istanza ad Equitalia S.p.A. Di ammissione al beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale;

• si impegna ad essere al corrente con il versamento dei contributi di competenza dei periodi successivi alla data di presentazione della presente istanza;

• è consapevole dell’eventuale addebito, da parte dell’Enpals, di compensi richiesti all’Ente medesimo da Equitalia S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, per la remunerazione dell’attività di esecuzione del provvedimento su somme iscritte a ruolo e discaricate, nonché di eventuali rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive e di altre spese connesse all’attività di riscossione;

• prende atto che l’adozione del provvedimento di revoca del beneficio rateale comporta il trasferimento all’Enpals, da parte della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per I Beni e le Attività Culturali, delle sovvenzioni liquide ed esigibili riferite all’impresa e che detta revoca comporterà, altresì, la rimessione delle sovvenzioni da assegnare alla medesima negli esercizi successivi;

• prende atto che la mancata osservanza degli impegni sopra indicati, ovvero, dopo la notifica della concessione della rateazione e la conferma del piano di rateazione definitivo, il mancato o tardivo versamento di una rata comporterà la decadenza dal beneficio rateale concesso e la conseguente riattivazione delle procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo del debito residuo (comprensivo del carico contributivo ed oneri accessori), con aggravio di eventuali ulteriori oneri, in un’unica soluzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto garantisce sotto la propria responsabilità civile e penale la corrispondenza al vero di quanto sopra dichiarato.

Il Legale Rappresentante

All.cit.

(*) allegare copia fotostatica di valido documento di riconoscimento (**) indicare il numero delle rate che si richiedono