Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, sentenza n.
6339/2008
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE
II -
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 493/2006 proposto da A., rappresentato e difeso
dagli avv.ti Eugenio Riccio e Antonella Giannini, presso lo
studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma,
via Milazzo 23
CONTRO
il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del
Ministro pro-tempore, e il Corpo Forestale dello Stato, in
persona del legale rappresentante pro tempore e la Commissione
esaminatrice del concorso interno per titoli ed esami a 39
posti di commissario forestale del ruolo direttivo dei
funzionar del Corpo forestale dello Stato di cui al decreto del
3.8.2004, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la
cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, domiciliano per
legge,
e nei
confronti di
B.,
rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Iannitti,
elettivamente domiciliata in Roma, via Calamita 27, presso lo
studio dell’avv. Luigi Greco;
C.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Rampini e Roberto
Baldoni, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo
180, presso lo studio dell’avv. Paolo Fiorilli,
per
l’annullamento
del
provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso
dallo svolgimento delle prove orali del concorso interno per
titoli ed esami a 39 posti di commissario forestale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato
bandito con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato
del 3.8.2004, pubblicato sul supplemento al bollettino
ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 9.8.2004;
della
graduatoria d merito con la quale sono stati dichiarati i
vincitori del concorso limitatamente alla parte in cui è
stata disposta l’esclusione del ricorrente, di cui ai
provvedimenti del 28.11.2005, 22.2.2006 e 1.3.2006, e di ogni
altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il
ricorso con la relativa documentazione;
Visti i
motivi aggiunti;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
intimato;
Viste le
difese dei controinteressati;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Uditi
alla pubblica udienza del 7 maggio 2008 - relatore il Cons.
Giampiero Lo Presti – l’Avv. A. Lirosi, delegato
dell’Avv. Rampini, e l’avv. dello Stato Grumetto;
Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il
proposto gravame l’odierno ricorrente, premesso di avere
partecipato al concorso per titoli ed esami per il conferimento
di 39 posti di commissario forestale del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato bandito con decreto
del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 3.8.2004,
pubblicato sul supplemento al bollettino ufficiale del Corpo
Forestale dello Stato del 9.8.2004, e di avere superato le
prove scritte, ha impugnato il provvedimento con il quale il
Presidente della Commissione di concorso lo ha escluso dallo
svolgimento delle prove orali, per non essersi presentato il
giorno e all’ora fissata per l’espletamento della
prova, in applicazione del disposto dell’art. 9 del bando
di concorso.
Il
ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
violazione
di legge, violazione dei principi in materia concorsuale e
dell’art. 9 del bando di concorso, eccesso di potere per
contraddittorietà, illogicità, ingiustizia
manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione,
difetto di istruttoria, violazione del principio del buon
andamento dell’azione amministrativa.
Sostiene
il ricorrente di essere stato assente per motivi di salute
all’orario fissato per l’inizio delle prove orali,
ma di essersi successivamente presentato, nel corso della
mattinata e mentre le prove erano ancora in corso di
svolgimento, dichiarandosi pronto a sostenere il colloquio
orale, e di non essere stato ammesso alla prova per
determinazione del Presidente della Commissione in applicazione
del disposto di cui all’art. 9 del bando di concorso.
Si è
costituita l’intimata Amministrazione, confermando la
prospettazione dei fatti di parte ricorrente, ma ribadendo la
legittimità della determinazione assunta dal Presidente
della Commissione in quanto l’art. 9 del bando prevedeva
che dovesse essere escluso di diritto dal concorso il candidato
che non si fosse presentato nel luogo, nel giorno e all’ora
stabilita per l’espletamento delle prove.
Con
misura cautelare il ricorrente è stato ammesso con
riserva all’espletamento della prova orale con esito
positivo.
Con
ricorso per motivi aggiunti l’impugnazione è stata
estesa anche alla graduatoria di merito nella parte in cui il
ricorrente non è stato dichiarato vincitore del
concorso.
Con
ulteriore provvedimento cautelare il ricorrente è stato
ammesso in via interinale allo svolgimento del prescritto corso
di formazione professionale.
Si sono
costituiti in giudizio i controinteressati concorrenti B e C,
quest’ultima in particolare eccependo l’inammissibilità
del gravame anche in ragione della mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’ultimo concorrente
utilmente graduato a seguito del disposto scorrimento della
graduatoria e della mancata impugnazione dei decreti d nomina
de vincitori..
Alla
pubblica udienza del 24 ottobre 2007 la causa è stata
rimessa in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come
risulta dal verbale della Commissione di concorso n. 14 in data
11.11.2005, il concorrente A è stato escluso dallo
svolgimento della prova orale per non essersi presentato
all’ora fissata per l’inizio della prova orale,
senza giustificazione.
Ciò
in quanto l’art. 9 del bando prevedeva che dovesse essere
escluso di diritto dal concorso il candidato che non si fosse
presentato nel luogo, nel giorno e all’ora stabilita per
l’espletamento delle prove.
Siffatta
determinazione, a prescindere persino dall’ulteriore
circostanza della avvenuta presentazione del ricorrente per
essere ammesso allo svolgimento della prova orale nel corso
della mattinata, mentre si stavano ancora svolgendo le prove
(circostanza confermata dalla difesa erariale e, invece,
contestata dalla difesa della controinteressata C.), è
illegittima non potendo la Commissione disporre l’esclusione
dalla prova orale di un concorrente solo in ragione
dell’assenza all’ora di inizio della prova, in
quanto, secondo orientamento giurisprudenziale che il Collegio
ritiene di dover condividere, è rilevante ai fini
dell’esclusione non già l’assenza all’ora
fissata per l’inizio della prova, quanto piuttosto
l’assenza all’ora in cui il candidato avrebbe
dovuto sostenere la prova secondo l’ordine del sorteggio
(cfr. Cons. Stato V, 25 ottobre 1993 n.1104).
L’art.
9 del bando di concorso, nella parte in cui prescrive
l’esclusione dal concorso del candidato che non si
presenti all’ora prevista per lo svolgimento di ciascuna
prova, deve essere interpretato, per le prove orali, nel senso
che assume rilevanza l’assenza all’ora prevista per
la prova orale (secondo l’ordine stabilito dalla
Commissione) per ciascuno dei concorrenti e non all’ora
prevista per l’inizio dei colloqui.
La
diversa interpretazione, sostenuta dalla difesa erariale,
risulterebbe in contrasto con il principio del favor
partecipationis in maniera del tutto irrazionale, non trovando
giustificazione l’esclusione del concorrente assente
all’apertura dei colloqui, ma presente al momento
previsto per lo svolgimento della sua prova (secondo il
criterio stabilito, per es. il sorteggio), né in
esigenze di salvaguardia della parità di condizioni fra
i concorrenti, né in esigenze di tipo organizzativo
apprezzabili.
Dall’esame
dei verbali della procedura risulta attestata l’assenza
del ricorrente all’ora di inizio della prova orale (alle
ore 10,15) mentre non risulta alcuna attestazione in ordine
alla sua assenza all’ora in cui avrebbe dovuto
effettivamente svolgere la prova secondo l’ordine di
sorteggio; e che tale orario non potesse coincidere con quello
di inizio della prova risulta dal fatto che il ricorrente era
l’ultimo dei candidati a dovere sostenere il colloquio
orale secondo l’ordine del sorteggio.
Ne
consegue la fondatezza della relativa censura, senza necessità
di acquisizione di ulteriori elementi istruttori in ordine
all’asserita circostanza della presenza del ricorrente in
aula nel corso della mattinata.
Quanto
alle eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte
dalla controinteressata C, il Collegio ne rileva
l’infondatezza, considerato che l’annullamento
giurisdizionale del provvedimento di esclusione dal concorso di
un candidato implica la caducazione degli atti successivi,
compresa la graduatoria finale, senza che sussista dunque un
onere di impugnativa specifica di tutti gli atti conseguenti (
cfr. fra le altre Cons. Stato V, 10.4.2000 n. 2062) mentre non
rivestono la posizione di controinteressati in senso tecnico i
soggetti che ripetono la loro posizione di vantaggio non
direttamente dall’atto impugnato ( il provvedimento di
esclusione), bensì da atti successivi e conseguenti che
restano automaticamente travolti dall’annullamento
dell’esclusione (cfr. da ultimo Tar Campania Salerno
6.10.2006 n. 1603), ivi compreso, come nel caso di specie, il
successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria ed i
decreti di nomina dei vincitori.
Nondimeno,
il ricorrente ha notificato il ricorso proposto avverso
l’esclusione a uno dei concorrenti ammessi alla prova
orale, mentre ha notificato i motivi aggiunti, con i quali ha
voluto estendere l’impugnazione alla graduatoria finale,
nella parte in cui non lo contempla fra i vincitori, a uno dei
concorrenti dichiarati vincitori; con ciò comunque
garantendo la possibilità di partecipazione al giudizio
di possibili controinteressati in via di fatto.
Conclusivamente
il ricorso va accolto con conseguente pronuncia di annullamento
del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prove
orali .
La
pronuncia di annullamento va estesa alla graduatoria finale del
concorso, nella parte in cui non contempla il ricorrente fra i
vincitori, considerato l’esito della prova orale
sostenuta dal ricorrente a seguito di misura cautelare disposta
dal Tribunale ed il punteggio conseguito.
Le spese
di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione
soccombente per un importo complessivo di euro tremila (euro
3000,00) mentre sussistono giusti motivi per compensare
interamente le spese ed i compensi di causa nei confronti dei
controinteressati, considerata la peculiarità della
materia del contendere.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati.
Condanna
l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di
lite per un importo di euro tremila (euro 3000,00); compensa le
spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2008,
con l’intervento dei signori Magistrati:
Dr. Luigi
TOSTI - Presidente
Dr.
Silvestro Maria RUSSO - Consigliere
Dr.
Giampiero LO PRESTI - Consigliere, estensore
IL
PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Depositata
in Segreteria il 1° luglio 2008
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